PROPOSTA DI LEGGE N. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale)
presentata dai consiglieri FASIOLO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO
il 22 giugno 2026
Egregio Presidente, Egregie Consigliere, Egregi Consiglieri,
L’introduzione di questa norma risponde a una crisi silenziosa ma pervasiva che colpisce la contemporaneità e le nuove generazioni: viviamo in un periodo che potremmo definire caratterizzato da una sorta di “anestesia dei sentimenti”. I dati statistici più recenti confermano che il benessere emotivo non è più un elemento “accessorio” dell’istruzione, ma una assoluta priorità di salute pubblica:
• secondo l’Atlante dell’Infanzia 2025 di Save the Children, meno della metà degli adolescenti italiani (49,2%) dichiara uno stato di benessere psicologico. Il dato è particolarmente allarmante per le ragazze: solo il 34,2% manifesta un alto livello di benessere emotivo, a fronte di una crescita esponenziale di disturbi d’ansia e depressione che colpiscono 1 minore su 5;
• i dati Istat 2025 indicano che nel Nord-est circa il 22,1% dei ragazzi/e subisce atti di bullismo con cadenza mensile. Il cyberbullismo è in costante ascesa, con il 34% degli studenti che riferisce di aver subito vessazioni online nell’ultimo anno.
La proposta di legge nasce dalla consapevolezza che il benessere delle giovani generazioni non può prescindere da una solida “alfabetizzazione emotiva”. In un contesto sociale sempre più complesso, segnato da una preoccupante crescita dei fenomeni di disagio psicologico, bullismo e violenza di genere, famiglie, scuola e tutto il tessuto sociale devono farsi carico del problema, nell’obiettivo della crescita umana e relazionale degli adolescenti e dei giovani.
Famiglia e scuola devono perciò interagire e favorire il reciproco dialogo, con il supporto del mondo associativo e del terzo settore.
Obiettivo della Proposta di Legge è offrire agli studenti i mezzi giusti per fare dell’aula, e dei luoghi dello stare insieme, una vera palestra di vita, dove imparare a dare un nome alle proprie emozioni: il primo, fondamentale passo per imparare a conoscere sé stessi e rispettare gli altri.
I punti fondamentali della Proposta di Legge possono essere così riassunti:
• Prevenzione del disagio e della violenza: educare all’affettività significa fornire ai giovani i mezzi per decodificare la rabbia, la frustrazione, il desiderio, prevenendo degenerazioni violente o condotte autolesionistiche. L’attenzione alla risoluzione non violenta dei conflitti (Comma 2, lett. c) è la risposta concreta a fenomeni di aggressività crescente.
• Contrasto agli stereotipi di genere: La proposta punta alla radice delle diseguaglianze. Attraverso l’uso di un linguaggio inclusivo e rispettoso si promuove una cultura paritaria che abbatte i pregiudizi alla base della discriminazione (Comma 2, lett. a, b).
• Sviluppo dell’intelligenza emotiva: la capacità di gestire lo stress e di provare empatia è oggi considerata una delle soft skills più determinanti per il successo personale e professionale. Investire in questo tipo di obiettivi significa formare cittadini più resilienti e consapevoli.
Con questa Proposta di Legge non si intende – ovviamente – imporre programmi scolastici, ma promuovere e sostenere percorsi di educazione all’affettività e al rispetto. In questo senso la Regione può avvalersi di protocolli stipulati con l’Ufficio Scolastico regionale coinvolgendo le scuole, gli enti locali, gli enti del terzo settore nella prospettiva di inserire in modo esplicito l’educazione all’affettività nelle dinamiche educativi e formativi e di prevenzione da qualsiasi forma di disagio giovanile.
LAURA FASIOLO
Art. 1
(Modifica all’articolo 28 ter della legge regionale 13/2018)
1. Dopo l’articolo 28 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) è aggiunto il seguente:
Art. 28 quater
(Educazione socio-emotiva)
1. La Regione, al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità e il benessere psicofisico delle giovani generazioni, nonché prevenire forme di disagio sociale e relazionale, promuove e sostiene interventi volti all’educazione all’affettività, al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, quali strumenti fondamentali per la costruzione di relazioni interpersonali consapevoli, paritarie e fondate sul rispetto reciproco.
2. Per le finalità del comma 1 la Regione concede contributi a sostegno di iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione, da realizzarsi anche in orario extracurricolare volte a:
a) formare e orientare al rispetto delle differenze, della parità di genere e alla decostruzione degli stereotipi di genere in coerenza con i principi costituzionali e con le normative nazionali ed europee in materia di non discriminazione;
b) promuovere la conoscenza e l’uso del linguaggio inclusivo e non discriminatorio, rispettoso della dignità delle persone;
c) sensibilizzare verso soluzioni non violente dei conflitti nei rapporti interpersonali per prevenire fenomeni di violenza e aggressività;
d) promuovere percorsi volti a riconoscere e gestire le emozioni;
e) promuovere percorsi di educazione all’affettività.
3. Per le finalità del presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere un contributo all’istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), oppure ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e individuata dall’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia).
4. Le linee guida di cui all’articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte dell’istituto capofila.
Art. 2
(Modifica all’articolo 32 bis della legge regionale 13/2018)
1. Al comma 1 dell’articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, dopo le parole <<28 ter>> sono aggiunte le seguenti: <<, 28 quater>>.
Art. 3
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall’articolo 28 quater della legge regionale 13/2018, così come inserito dall’articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 7 (Diritto allo studio) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

