PROGETTO DI LEGGE NAZIONALE n.
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale
presentata dai consiglieri CARLI, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, PISANI, POZZO, RUSSO
il 7 maggio 2026
ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto regionale
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Egregio Presidente, Egregie Consigliere, Egregi Consiglieri,
il presente progetto di legge nazionale nasce dalla convinzione che è tempo che anche l’Italia si doti di una norma per la riabilitazione dei militari italiani fucilati ingiustamente durante la Prima Guerra Mondiale.
In quel periodo infatti l’esercito italiano registrò un alto numero di fucilazioni sommarie e decimazioni “per l’esempio”, fucilazioni cioè di militari italiani, eseguite senza alcun processo o decise da processi sommari, che non dipendevano dalla gravità oggettiva del fatto e dalla personalità o dalla pericolosità del colpevole, ma dalla volontà di essere d’esempio, così da rendere la punizione del reo un monito e un mezzo di prevenzione generale rispetto a possibili comportamenti criminosi da parte di altri soldati.
Proprio nella nostra Regione il 1° luglio 1916 quattro Alpini dell’8º Reggimento appartenenti alla 109ª Compagnia del Battaglione Monte Arvenis, allora operante sul Monte Cellon, Gaetano Ortis da Paluzza (UD), Basilio Matiz da Timau (UD), Giovan Battista Corradazzi da Forni di Sopra (UD) e Angelo Massaro da Maniago (PN), furono fucilati a Cercivento, accusati dal proprio Comandante di Compagnia, e dal suo vice tenente, d’insubordinazione e ribellione, per essersi opposti insieme agli altri compagni del Reggimento al comando di uscire in avanscoperta sul monte Cellon, proponendo di attaccare di notte, con il favore della nebbia, invece che in pieno sole e senza copertura di artiglieria, contestando quindi l’ordine di attacco impartito ritenuto, a parere di molti, inutile e suicida.
Nel corso del tempo i discendenti dei quattro alpini fucilati, conosciuti come I fucilati di Cercivento, hanno ripetutamente avanzato richieste di riabilitazione che però sono state sistematicamente respinte.
Purtroppo, a differenza di altri paesi europei, come Francia e Gran Bretagna, che hanno provveduto da tempo a riabilitare i soldati fucilati per reati disciplinari, a livello nazionale non esiste ancora una legge per la riabilitazione storica dei militari condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.
Un tentativo venne fatto con la proposta di legge n. 2741, d’iniziativa dei deputati Gian Piero Scanu, Giorgio Zanin e altri, <>, presentata alla Camera dei deputati il 21 novembre 2014.
La proposta, approvata dalla Camera dei Deputati il 21 maggio 2015, si arenò poi al Senato.
Riteniamo quindi necessario sollecitare nuovamente il Parlamento a prevedere una norma per la riabilitazione dei militari italiani fucilati ingiustamente durante la Prima Guerra Mondiale, a seguito di sentenza dei Tribunali militari di guerra, di esecuzioni sommarie e decimazioni disposte in esecuzione della normativa di diritto penale militare all’epoca vigente, per ridare così dignità non solo ai fucilati di Cercivento ma anche a tutti gli altri “fucilati per l’esempio”.
Il presente progetto di legge nazionale è composto da 4 articoli.
L’articolo 1 prevede l’attivazione d’ufficio della procedura per la riabilitazione dei militari condannati a morte nel corso della prima Guerra mondiale per reati di assenza dal servizio (diserzione) e per i reati in servizio, come lo sbandamento, e i fatti di disobbedienza, ancorché collettiva, mentre ne restano esclusi i responsabili di delitti che sarebbero stati tali anche in tempo di pace, quali i delitti di omicidio, saccheggio e violenza sessuale.
Viene attribuito alla giustizia militare, nella persona del Procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello, l’obbligo di presentare le richieste di riabilitazione al tribunale militare di sorveglianza in ordine a tutti i casi documentati di condanna alla pena capitale, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, sono estinte le pene accessorie.
Con l’articolo 2, su istanza di parte, sono restituiti l’onore militare e la dignità di vittime della guerra a quanti furono passati per le armi, addirittura senza processo, facendo anche ricorso alla intollerabile pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori. Inoltre l’articolo 2 prevede di affiggere in un’ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi caduti. A tal fine, il Ministro dell’istruzione e del merito bandisce uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per selezionare il testo da esporre nel Vittoriano in Roma.
L’articolo 3 stabilisce che per l’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 riguarda invece l’entrata in vigore.
Si invita pertanto il Consiglio regionale ad approvare il presente progetto di legge nazionale.
Art. 1
(Procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale)
1. È avviato d’ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate ita- liane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.
2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1, a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.
4. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Forze armate italiane.
Art. 2.
(Pubblicazione dei nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell’articolo 40 del codice penale per l’esercito e che abbiano conseguito la riabilitazione)
1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell’articolo 40 del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell’inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione nell’albo comunale.
2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un’ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.
3. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.
4. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Presentata alla Presidenza il 07/05/2026
4717 - CAR PDLN riabilitazione militari fucilati Prima Guerra Mondiale
