SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI: PDL Acquisto dei crediti fiscali

Pubblicato il venerdì 10 Feb 2023

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Presentata dai Consiglieri

SANTORO, BOLZONELLO, CONFICONI

Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto regionale

Acquisto dei crediti fiscali

Presentata il 7 febbraio 2023

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Sulla base del combinato disposto del cosiddetto “Decreto aiuti”, del cosiddetto “Decreto aiuti bis” e del cosiddetto “Decreto semplificazioni” è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Come ribadito dalla recentissima circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E 2022, alle pagine 17 e seguenti, la norma precisa, inoltre, che il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.
Le Regioni non risultano affatto tra i soggetti esclusi dalla possibilità di acquistare dalle banche crediti di imposta relativi ai cosiddetti bonus edilizi al fine di poterli utilizzare per il pagamento in compensazione mediante modello F24 dei propri debiti per ritenute IRPEF, contributi previdenziali, IVA, IRAP e tutte le collaborazioni esterne relativi a dipendenti e collaboratori.
Attraverso l’approvazione di questa proposta di legge, si può perciò utilmente disporre che la Regione, i suoi enti e le società strumentali, dopo aver valutato la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, procedano a stipulare con uno o più istituti di credito specifico contratto, di durata pluriennale, che preveda l’acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 per cento, bonus facciate 90 per cento, bonus efficientamento 65 per cento, bonus ristrutturazioni 50 per cento) dagli istituti di credito limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno. Ciò alla duplice condizione che gli istituti di credito rilascino alla Regione la liberatoria attestante l’avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e che certifichino, altresì, che i crediti rivenduti alla Regione derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Friuli Venezia Giulia ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate nel territorio regionale, congiuntamente, alla data dell’inizio dell’intervento ed alla data di entrata in vigore della norma.
La proposta di legge in argomento potrebbe consentire di rendere finalmente “liquido” il mercato dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, permettendo alle imprese dei settori edile e dell’impiantistica di convertire in denaro i consistenti crediti posseduti, evitandone così il blocco attualmente in atto che ha notevolmente rallentato la fruizione del sistema delle detrazioni fiscali.
Attraverso tale intervento sarebbe, inoltre, possibile consentire anche ai committenti privati possessori degli immobili oggetto degli interventi edilizi, che non siano stati in grado di utilizzare lo strumento del cosiddetto “sconto in fattura”, di monetizzare immediatamente i crediti di imposta posseduti, con evidenti effetti virtuosi sull’intero sistema economico.
L’ulteriore effetto della norma di cui trattasi, se approvata, sarebbe anche quello di rendere più agevole la programmazione e l’effettuazione di interventi attraverso il cosiddetto “superbonus 110 per cento ” nei confronti di immobili plurifamiliari, ancora consentito dalla normativa per l’intero anno 2023.
Da ultimo, deve rilevarsi che la Regione sarebbe probabilmente in grado di acquistare i crediti di imposta per un prezzo leggermente inferiore al valore nominale degli stessi, conseguendo così una complessiva economia in sede di pagamento dei propri tributi e dei contributi.
Si rileva che altri enti pubblici hanno recentemente avviato iniziative simili, quali ad esempio la Provincia di Treviso, prima in Italia a farsi promotrice di un’iniziativa che sblocchi i crediti di imposta che gravano sul sistema bancario e sul sistema delle imprese.

Mariagrazia Santoro
Sergio Bolzonello
Nicola Conficoni

Articolo 1
(Misure regionali di compensazione dei crediti di
Imposta)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce il valore strategico ed economico in campo ambientale e di rivalorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato generato dalla misura di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), e successive modifiche e integrazioni, denominata e di seguito definita “superbonus 110 per cento”.

2. Al fine di consentire l’effettuazione del maggior numero di interventi di efficientamento energetico degli edifici e allo scopo di agevolare il mantenimento della base occupazionale nei settori dell’edilizia e dell’impiantistica civile, la Regione svolge un ruolo attivo nella circolazione dei crediti attualmente in carico al sistema bancario e alle aziende dei predetti settori.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli istituti di credito possessori di crediti di imposta generati da interventi di cui al comma 1 effettuati in Friuli Venezia Giulia e regolamenta i criteri e le modalità di acquisto di tali crediti al fine di un loro utilizzo diretto in compensazione da parte della Regione a valere sui tributi e contributi versati dalla stessa, dai suoi enti e dalle sue società strumentali, cui impartisce le relative direttive ai fini dell’attuazione della presente legge.

4. La Regione, dopo aver valutato la consistenza della propria capacità di compensazione annua mediante modello F24, unitamente a quella degli enti e delle società strumentali, procede a stipulare con uno o più istituti di credito specifici contratti, di durata pluriennale, che prevedano da parte della stessa Regione l’acquisto annuale di crediti di imposta relativi a interventi di cui al comma 1 dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l’acquisto. Tale acquisto è subordinato all’avverarsi della duplice condizione che gli istituti di credito rilascino alla Regione la liberatoria attestante l’avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e che i medesimi istituti certifichino inoltre che i crediti rivenduti alla Regione derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese singole o, comunque, interamente partecipate da soggetti aventi sede legale ed operativa in Friuli Venezia Giulia ed abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate in Friuli Venezia Giulia, congiuntamente alla data dell’inizio dell’intervento ed alla data di entrata in vigore della legge.

5. L’acquisto dei crediti avviene ad a un prezzo non superiore al valore nominale del credito. Eventuali economie derivanti da acquisti effettuati a un prezzo inferiore al valore nominale dei crediti di imposta sono accantonati in un apposito fondo a copertura delle spese gestionali dell’operatività della procedura e di eventuali rischi di negoziazione.

6. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l’inutilizzabilità del credito in compensazione da parte della Regione.

7. Gli istituti di credito, inoltre, garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, l’immediato reimpiego della propria capienza fiscale liberata attraverso la cessione dei crediti di imposta alla Regione, nell’acquisto, a condizioni di mercato, di ulteriori crediti di imposta relativi ad interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, riguardanti interventi su immobili ubicati in Friuli Venezia Giulia effettuati da imprese singole o, comunque, interamente partecipate da soggetti aventi residenza o sede legale in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.

Articolo 2
(Individuazione dei soggetti finanziari di garanzia)

1. Allo scopo di agevolare una circolazione tra privati di prossimità la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua i soggetti finanziari idonei a contro garantire previa istruttoria, la negoziazione tra soggetti privati nei limiti consentiti dalla norma e dalle circolari della agenzia delle entrate.

Articolo 3
(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

4247 - SAN PDL Acquisto crediti fiscali con nota

Ne parlano

Mariagrazia Santoro

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