PDLN Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali

Pubblicato il venerdì 02 Ago 2019

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE
 
Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali
  
Presentata dai consiglieri:
RUSSO, BOLZONELLO, CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, IACOP, MARSILIO, MORETTI, SANTORO, SHAURLI

 
Presentata il 02/08/2019
 
ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto regionale

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,
la diffusione delle tecnologie digitali sta incidendo in modo sempre piu? profondo su caratteri e modalità? delle prestazioni di lavoro.
Negli ultimi anni è cresciuto il fenomeno della economia della condivisione o sharing economy, ma ancora più dirompente appare oggi l’impatto della cosiddetta gig economy, l’economia del lavoretto o on demand che ha portato senz’altro ad un ampliamento dell’offerta di servizi oggi reperibili sul mercato da parte dei singoli cittadini ma al tempo stesso rischia di provocare una ulteriore precarizzazione del lavoro con conseguente contrazione di diritti dei lavoratori.
Stanti i dati contenuti nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del giungo 2016, i ricavi lordi, nel territorio europeo, delle piattaforme e dei prestatori di servizi di collaborazione si stimano attorno ai 28 miliardi di Euro nel 2015 (raddoppiando rispetto alle stime dell’anno precedente). Per delineare meglio le dimensioni del fenomeno, si ritiene opportuno evidenziare che fin dal 2013 il settore ha visto una forte crescita in termini di ricavi e, a seguito degli ingenti investimenti attuati da grandi piattaforme, dal 2015 ha avuto una ulteriore accelerazione. Si stima che in futuro l’economia collaborativa potrebbe apportare al sistema economico europeo da 160 a 572 miliardi di Euro di ulteriore giro d’affari.
Spetta alla politica far sì che i benefici di questa processo siano equamente ripartiti e che tale sviluppo non si realizzi a scapito dei diritti, approfondendo il solco tra garantiti e non garantiti, creando invece meccanismo virtuosi che riconoscano anche a queste nuove tipologie di lavoratori quanto conquistato dalle lotte sindacali del secolo scorso.
Per questo la norma parte dall’auspicio che si creino le condizioni per una contrattualistica adeguata ai nuovi modelli economici, chiara e trasparente a beneficio di lavoratrici e lavoratori che sono naturaliter flessibili ma che non per questo devono veder ridotta la propria sfera di diritti fondamentali.
A tal proposito va ricordato che la Danimarca, prima nel contesto dell’Unione Europea, ha già visto l’adozione di un sostanziale contratto collettivo nazionale per questa nuova categoria di lavoratori cui viene riconosciuta una retribuzione minima oraria, contributi previdenziali e ferie pagate.
Nel nostro Paese, a Bologna, i fattorini delle piattaforme di distribuzione di pasti a domicilio operanti nel contesto urbano hanno dato vita a una vera e propria organizzazione sindacale di base, Riders Union, che ambisce a rappresentare tutti i riders cittadini del food-delivery via app. Tale unione spontanea di lavoratori non solo e? stata in grado di organizzare efficaci azioni rivendicative e di conflitto, riuscendo nell’intento di bloccare il servizio di distribuzione di pasti a domicilio per diverse ore in giornate di maltempo, ma, soprattutto, ha saputo mobilitare l’attenzione dell’opinione pubblica cittadina divenendo un interlocutore privilegiato delle istituzioni locali e nazionali nel confronto politico e mediatico sullo sviluppo della gig economy nel territorio cittadino e nazionale.
I primi risultati di tale interlocuzione sono stati la firma di un contratto collettivo territoriale denominato Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano con Comune di Bologna, Cgil, Cisl, Uil e le piattaforme bolognesi di food-delivery Sgnam e MyMenu? e l’apertura di un tavolo nazionale con il Ministero del Lavoro per lo studio e l’elaborazione di una proposta di legge sul lavoro dei riders.
A partire dal collegamento sistematico degli artt. 39 e 40 Cost. con gli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. e riprendendo l’art. 35, comma 1, Cost. come norma di saldatura tra il principio dell’art. 1 e la legislazione del lavoro che richiede al legislatore di intervenire a protezione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e, dunque, anche per tutelare il lavoro autonomo, atipico e micro-imprenditoriale si può giungere, quindi, ad affermare la necessita? della norma giuslavorista quale strumento indispensabile di attuazione del principio lavoristico fondante la Repubblica.
Tale norma, nei nostri auspici, prevede anche una migliore definizione dell’attività lavorativa, pericolosamente in bilico fra lavoratore dipendente e freelance, attraverso maggiori tutele nel campo della protezione dei dati personali e dei controlli, di libertà di opinione e divieto di discriminazione, di diritto alla disconnessione e in merito alle applicazioni e agli algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto.
In sostanza si intende ridare dignità ai lavoratori del gig economy, garantendo loro le tutele che già sarebbe possibile riconoscere loro, contrastando precarietà e livelli insufficienti di retribuzione, impedendo che siano aggirate norme basilari di tutela come, ad esempio, quelle previste in caso di malattia.
La presente proposta di legge alle Camere non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

 
 
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali, favorisce l'instaurazione di rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
 
Art. 2
(Oggetto)
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge contiene disposizioni che tutelano la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale e contrastano ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento.
 
Art. 3
(Forma contrattuale e informazioni)
1. Le lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali hanno diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto nonché a ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ai prestatori di lavoro deve essere applicato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all'attività prestata, o, in mancanza, ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria più affine.
3. In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i datori di lavoro che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione della presente legge applicano ai propri dipendenti la cui prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforma, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.
4. La violazione dei diritti di cui al comma 1, da parte del datore di lavoro o del datore di lavoro gestore della piattaforma digitale, determina l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), nonché il diritto del lavoratore e della lavoratrice al risarcimento del danno, da liquidare, da parte del giudice, con valutazione equitativa, in misura comunque idonea a indurre il datore di lavoro o il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale al rispetto dei diritti di cui al comma 1 per il futuro.
5. In caso di controversie, il giudice tiene conto della violazione dei diritti di cui al comma 1 anche ai fini della prova delle condizioni contrattuali e dei diritti del lavoratore e della lavoratrice oggetto di eventuali controversie.

Art. 4
(Divieto dì retribuzione a cottimo)
1. Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro.
  
Art. 5
(Algoritmi)
 1. Gli algoritmi per l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro, e per la valutazione delle prestazioni di lavoro eseguite, possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria, e previa consultazione con le medesime organizzazioni, dopo che alle stesse sia comunicato per iscritto il risultato dell'esperimento almeno sette giorni prima dell'esame congiunto da svolgere.
2. È vietata ogni forma di trattamento di dati finalizzata alla predisposizione di meccanismi di rating reputazionali, ivi compresi i dati pervenuti alle imprese titolari delle piattaforme digitali dall'utenza.
 
Art. 6
(Norme in materia di orario di lavoro, indennità di disponibilità, ferie e sospensione del rapporto di lavoro per le prestazioni a mezzo piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto)
1. Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera orario di lavoro prestato quello intercorrente tra l'accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale.
2. Per i periodi nei quali il prestatore, in base a turni predeterminati o alla segnalazione della propria disponibilità attraverso la piattaforma digitale, pur non espletando la prestazione è a disposizione del datore di lavoro, spetta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi di cui all'articolo 3, e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni Istituto di legge o di contratto collettivo. 4. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
5. In caso di malattia, maternità o di altro evento che renda impossibile l'erogazione della prestazione e la disponibilità a svolgerla, l'indennità dovuta è proporzionata alla retribuzione e all'indennità di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in tema di lavoro intermittente.
6. Il prestatore ha diritto alle ferie secondo le vigenti disposizioni legali e del contratto collettivo applicabile, in proporzione alle giornate nelle quali ha erogato le prestazioni di lavoro.
7. Il lavoratore può, per motivi personali, rifiutare la prestazione offerta, con conseguente rinunzia alla indennità di disponibilità per la quota oraria corrispondente

Art. 7
(Diritto alia disconnessione)
1. Non è consentito l'invio di comunicazioni da parte del datore di lavoro, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall'ultimo turno di disponibilità completato.
2. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma precedente.
3. Nel caso di violazione della previsione del primo comma del presente articolo al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno nei confronti del prestatore, è comunque applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00 per ciascun periodo e ciascun prestatore.

Art. 8
(Libertà di opinione)
1. Il lavoratore e la lavoratrice manifestano liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e del segreto aziendale, anche attraverso l'esercizio della critica e della cronaca, che non possono essere limitati attraverso poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro gestore della piattaforma.
 
Art. 9
(Divieto di discriminazione)
1. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali hanno diritto a non essere discriminati, nell'accesso alla piattaforma e nel corso del rapporto di lavoro, a causa delle convinzioni personali, dell'affiliazione e partecipazione all'attività politica o sindacale, del credo religioso, del sesso e delle scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di famiglia, dell'orientamento sessuale, dell'età, dell'origine etnica, del colore, del gruppo linguistico, dell'ascendenza, della nazionalità, della cittadinanza, della residenza, di condizioni sociali o di condizioni e scelte personali, di controversie con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale o con il datore di lavoro o datore di lavoro gestore della piattaforma digitale del precedente rapporto di lavoro, o del fatto di avere denunciato condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. I lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali si intendono discriminati se sussistono le ipotesi di discriminazione diretta o indiretta, molestie, ordine di porre in essere un atto o un comportamento discriminatorio, a causa di uno dei fattori di cui al comma 1.
3. Sussiste discriminazione diretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto ad un'altra in una situazione analoga.
4. Sussiste discriminazione indiretta, ai fini della presente legge, quando, per uno dei fattori individuati dal comma 1, indipendentemente dalla intenzione e motivazione adottata, una persona è posta in una posizione di particolare svantaggio, rispetto ad altre persone, in applicazione di disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri.
 
Art. 10
(Protezione dei dati personali e controlli)
1. I dati personali dei lavoratori e delle lavoratrici delle piattaforme digitali sono trattati in conformità delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Gli articoli 2, 3, 6 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), si applicano anche alle piattaforme digitali.
 
Art. 11
(Norme finali)
1. È considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le direttive, anche se fomite esclusivamente a mezzo di applicazioni informatiche dell'imprenditore, pure nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l'organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro.
2. È subordinata anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un'intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell'ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità.
3. L'organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro 0 per suo conto, a prescindere dalla titolarità degli strumenti attraverso cui è espletata la prestazione. Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche delle prestazioni del servizio che sarà fornito 0 del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo.
4. L'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è abrogato.

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Ne parlano

Nicola Conficoni

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