MORETTI: relazione al pdl 84 sulla sicurezza dei lavori in quota e la prevenzione di infortuni da cadute dall’alto

Pubblicato il martedì 22 Set 2015

RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL DISEGNO DI LEGGE N. 84 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto"

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi,
lo scenario complessivo documenta che gli infortuni legati alla caduta dall’alto rappresentano una delle principali cause d’infortunio grave o mortale.
Anche nella nostra Regione tale tipologia d’infortunio è al primo posto tra gli eventi disabilitanti: il 24% dei casi di infortunio sono causati da “Scivolamento o inciampamento con caduta dall’alto”.  Inoltre, le cadute dall’alto rappresentano la prima causa di morte sul lavoro se si escludono gli incidenti stradali.
Il problema riguarda: l’accesso in quota (ad es. cadute da scale a mano), il transito sulla copertura (ad es. sfondamento di coperture in eternit), il lavoro sulle coperture (ad es. per la costruzione, manutenzione di coperture o per l’apposizione di pannelli solari).
Questa tipologia di infortuni interessa non solo le fasi legate alla costruzione di un edificio ma in modo particolarmente diffuso anche tutte le attività di manutenzione successive all’edificazione. In questo caso ad essere parte dal fenomeno, oltre ai lavoratori subordinati o autonomi, sono anche i proprietari di edifici; infatti tale tipologia di infortunio risulta di estremo rilievo anche tra i cosiddetti incidenti domestici.
La riduzione di questi infortuni è uno degli obiettivi prioritari di tutti i soggetti pubblici o privati coinvolti nelle dinamiche di Prevenzione. Oltre ad interessare aspetti di tipo etico-morale e principi costituzionali, la riduzione del fenomeno gioca un ruolo importante anche in termini socio-economici. Le spese sostenute dal sistema paese originate dal fenomeno infortunistico sono molto elevate e riguardano gli ambiti della cura e riabilitazione, quelli previdenziali, giudiziari, oltre alla mancata produttività ed ai danni materiali.
E’ormai acquisito anche dal quadro normativo nazionale che la fase progettuale è di un’importanza fondamentale nella programmazione della sicurezza per l’esecuzione dell’opera e per la sua manutenzione. Tali concetti sono già stati ribaditi durante il vertice sulla sicurezza nell’edilizia del 2004 a Bilbao, dove si è ribadito che “le questioni di sicurezza e salute sono parte integrante del progetto edilizio: non riguardano cioè soltanto la fase della costruzione, ma interessano l’intero ciclo di vita del progetto finito, ovvero concezione, costruzione, manutenzione e demolizione”.
Realizzare, quindi, un edificio che permetta di affrontare il rischio di cadute dall’alto durante le successive fasi di manutenzione non solo quindi risponde ai principi della normativa vigente, ma rappresenta una forma di investimento in prevenzione che seguirà l’edificio per tutta la durata della sua vita.
Il D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., Testo Unico della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, indica i principi e gli indirizzi quadro per la sicurezza dei cantieri e degli edifici, ma non dettaglia sufficientemente gli aspetti tecnico organizzativi relativi alla sicurezza nei lavori sulle coperture. Per questo, diverse molte Regioni italiane, in virtù della potestà normativa concorrente, hanno legiferato in materia.
La proposta di legge n. 84 intende allineare la nostra Regione ai migliori standard di sicurezza circa la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori sulle coperture, già presenti in molte Regioni italiane. Non si tratta e non si vuole appesantire ulteriormente un sistema burocratico già complesso, quanto di dare certezza circa gli adempimenti in materia e gli apprestamenti da adottare nei lavori sulle coperture e contribuire alla realizzazione di un patrimonio edilizio di qualità.
Se già nella fase di costruzione, di manutenzione straordinaria o nell’apposizione di pannelli solari, sono installati idonei sistemi di prevenzione contro le cadute dall’alto (linee vita, ganci di sicurezza ecc.) le future opere di manutenzione/installazione impiantistica risulteranno più sicure, contenendo i rischi (e quindi gli infortuni) e i costi.
È noto infatti come vi sia una relazione diretta tra gli incidenti sul lavoro e i fattori di rischio: solo eliminando o almeno riducendo i rischi si può contenere il fenomeno infortunistico essendoci, come detto, una relazione causale diretta tra questi due elementi. Un edificio con idonei apprestamenti di sicurezza contro le cadute dall’alto ha un rischio più contenuto di caduta rispetto ad uno che ne è privo. E’ un dato evidente anche dalla comune esperienza.
Le misure di sicurezza di tipo “tecnico” (la progettazione delle misure di sicurezza e l’apposizione di idonei apprestamenti) rappresentano l’intervento cardine per l'eliminazione/riduzione del rischio (nelle macchine si stima nell'ordine dell'85%, per gli edifici valuto sia inferiore, ma non di tanto). Del resto sono anche gli interventi più “facilmente” realizzabili e le tecnologie in produzione e commercio hanno ormai raggiunto uno standard elevato, una vasta tipologia e una facile reperibilità.
Vi è inoltre da considerare anche l’aspetto economico che detti interventi ingenerano: se da un lato vi sono dei costi diretti immediati per i committenti (che nel caso di semplici ganci di sicurezza si possono aggirare sulle centinaia di euro) e che, come abbiamo detto, si traducono in ogni caso in minori spese future (si pensi soltanto alla necessità dell’allestimento di un ponteggio per “ripassare” un manto di copertura), dall’altra questi interventi ingenerano un nuovo mercato e nuove professionalità di qualità.
Si tratta quindi di un sistema virtuoso, che mette in moto piccole economie e riduce i rischi e conseguentemente in danni per la salute (e tutto quanto ne consegue).
Non di minore importanza la questione della responsabilità che già oggi, e spesso nell’inconsapevolezza, grava sui committenti (indirizzo peraltro confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1228 del 24/03/2015). E’ noto che la responsabilità del committente (privato cittadino o impresa) investe sia l’ambito penale (l’apparato sanzionatorio del D.lgs. 81/2008 è principalmente di tipo penale, essendo oggetto della tutela la salute) che quello civile.
Spesso il committente privato è ignaro di queste incombenze e le “scopre” amaramente nel caso di un evento infortunistico. La PDL 84 porta un contributo positivo in questo senso: da un lato indica le misure da adottare e ne assicura la presenza anche per le future manutenzioni, dall’altro richiama l’attenzione e aumenta la consapevolezza circa le incombenze a carico dei committenti.  
Per evitare che la norma in esame si traduca in meri adempimenti burocratici o, peggio non venga adeguatamente applicata, è necessario allestire azioni per aumentare la cultura della sicurezza. Per questo è indispensabile accompagnare adeguatamente l’applicazione della legge tramite attività di formazione/informazione/assistenza a tutti i soggetti coinvolti (committenti, imprese, professionisti, tecnici comunali, importatori/venditori/installatori di apprestamenti di sicurezza…).
I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende per i servizi sanitari hanno per mandato istituzionale il compito dell’educazione alla salute e sicurezza; non di meno è necessario il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle rappresentanze dei lavoratori tramite gli organismi paritetici previsti dall’art. 51 del D.lgs. 81/2008.
I Dipartimenti di Prevenzione delle AAS FVG dispongono di conoscenze, competenze, mezzi ed ora anche di risorse (i cosiddetti fondi ex art. 13 c. 6 del D.lgs. 81/2008 che recentemente la Regione ha messo a disposizione), hanno sostenuto convintamente questa proposta di legge e ora vanno investiti dalla responsabilità di renderla efficace.
Per tutte queste ragioni, si auspica la più larga condivisione della presente proposta di legge.

MORETTI

Trieste, 22 settembre 2015

https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/

Ne parlano

Redazione

Ne parlano

Redazione
Redazione

Articoli correlati…