CELOTTI: Per una gestione dei residui della manutenzione del verde ispirata ai principi di sostenibilità, di tutela ambientale e di economia circolare

Pubblicato il giovedì 13 Giu 2024

Mozione n.

Oggetto: Per una gestione dei residui della manutenzione del verde ispirata ai principi di sostenibilità, di tutela ambientale e di economia circolare

Proponenti: CELOTTI, TRELEANI

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
PREMESSO che, fino al 2020, sulla base dell’interpretazione normativa, le risulte degli sfalci e delle potature operati da imprese private impegnate nella manutenzione del verde venivano considerate “sottoprodotti” e potevano pertanto essere destinate alla produzione energetica o al riutilizzo agricolo;
PRESO ATTO che, con il d.lgs. n. 116/2020 e la conseguente modifica dell’art. 185 let. F del d.lgs. 152/2006 l’Italia, in recepimento della Direttiva europea n. 851/2018, ha eliminato l’estensione dell’esclusione dall’applicazione della normativa europea sui rifiuti ai residui delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato, non escludendo tuttavia l’ipotesi che l’operatore stesso, in virtù dell’art. 184, comma 5, d.lgs. 152/2006 (secondo il quale l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che lo stesso sia un rifiuto a prescindere), possa trattare gli stessi come sottoprodotti, dimostrando la sussistenza delle fattispecie di cui all’art. 184-bis.
CONSIDERATO che a seguito dell’intervento legislativo soprarichiamato si sono creati dei dubbi interpretativi che hanno portato le rappresentanze di settore ad interpellare l’allora Ministero per la Transizione Ecologica, che con la Circolare n. 0051657 del 14/05/2021, indirizzata a tutte le regioni e alle rappresentanze di settore, richiamava una non determinazione a priori sulla natura dei residui della manutenzione del verde come rifiuti o non rifiuti, individuando una serie di fattispecie diverse, da verificare caso per caso da parte del produttore coinvolto;
CONSIDERATO altresì che, a causa del permanere delle difficoltà interpretative la Regione Veneto con nota prot. 146294 del 22.11.2022, fece un interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla gestione dei residui della manutenzione del verde urbano;
CONSIDERATO infine che il MASE, a seguito dell’interpello della Regione Veneto con nota n. 0031612 del 20/02/2024 fece un interpello alla UE, dall’oggetto “Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde – Quesito” ponendo alle strutture della Commissione il seguente quesito:
“se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:
a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
b- possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.”
PRESO ATTO che, con nota Ref. Ares (2024)3078471 del 26/04/2024 la Commissione europea riscontrava come segue:
“I servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva. >…< Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.”
PRESO ATTO quindi della risposta della Commissione, che richiamando gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/98/EC (direttiva sulla classificazione del termine rifiuto) considera che i residui dalla manutenzione del verde siano soggetti agli obblighi della Direttiva;
PRESO ATTO altresì che, in analoga sede, la Commissione richiamando la Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, paragrafo 1 intitolato “Sottoprodotti’, afferma che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” e che pertanto i residui della manutenzione stessa non possono essere classificati come “sottoprodotto”;
CONSTATATO che, in base a quanto sopra afferito, i materiali di risulta della manutenzione del verde eseguita da imprese del settore dovrebbero essere considerati come rifiuti, distinti in “urbani” se derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, e in “speciali non pericolosi” se derivanti dalla manutenzione del verde privato, con costi per trasporto, stoccaggio e smaltimento che ricadrebbero sui professionisti del settore e di riflesso sui privati cittadini che richiedono l’intervento di manutenzione;
RILEVATO altresì che la sopracitata nota della Commissione Europea premetteva comunque la seguente riserva interpretativa “con riserva dell’interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l’unica a poter fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.”, riconoscendo pertanto che la competenza interpretativa degli Atti e delle normative europee compete esclusivamente alla Corte di Giustizia.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. XII/2415 del 28/05/2024 della Lombardia recante ad oggetto “Indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato – (di concerto con l’Assessore Debuschi)” con la quale si approvavano le “indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato”, che di fatto apre alla possibilità di considerare i residui della manutenzione del verde come sottoprodotti, verificando le quattro condizioni stabilite dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
VERIFICATO che in ogni caso in Regione Friuli Venezia Giulia non esiste una rete di aree di conferimento e di impianti di trattamento che possa garantire la gestione delle quantità di residui da sfalci e potature che in base ai recenti chiarimenti normativi non dovessero più essere considerati sottoprodotti – rientrando quindi nelle relative filiere di riutilizzo (biomasse e uso agricolo) – e che dovessero invece essere considerati come rifiuti (urbani o speciali non pericolosi), e che questa mancanza di servizi ed infrastrutture, che interessa in particolare la ex provincia di Udine, sta creando e creerà notevoli problemi alle circa 600 aziende che in Regione si occupano della manutenzione del verde.
SPECIFICATO che un ulteriore problema è rappresentato dal tipo di materiale di risulta della manutenzione del verde, che può essere a grandi linee distinto in masse legnose (derivanti da abbattimenti e grosse potature) e in residui di sfalci e piccole potature, destinati al compostaggio. Il trattamento di tutti i materiali di risulta come rifiuti, senza distinzione di massa, determina quindi ulteriori problemi di trattamento e smaltimento degli stessi, con i relativi maggiori oneri a carico delle aziende e dei privati cittadini;
CONSTATO altresì che la classificazione dei materiali di risulta della manutenzione del verde come rifiuti comporta l’iscrizione delle imprese all’albo dei gestori ambientali cat. 2-bis, e che il processo di regolarizzazione delle imprese del settore sta comportando la sospensione dell’attività per diverse aziende;
CONSIDERATO che il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il DDL Semplificazioni, che all’articolo 9 prevede la riclassificazione dei residui delle manutenzioni del verde privato eseguite da aziende del settore come “rifiuti urbani” e non più come “rifiuti speciali non pericolosi”, consentendone, in potenza, il conferimento presso le ecopiazzole comunali;
PRESO ATTO che questa modifica normativa, qualora venisse approvata, creerebbe notevoli problemi ai Comuni e ai gestori della raccolta, perché le attuali ecopiazzole comunali non hanno una capacità ricettiva sufficiente e così pure gli impianti di trattamento e compostaggio. Inoltre l’attuale normativa non consente il conferimento in ecopiazzola da parte di aziende, ma solo di privati cittadini residenti nel territorio comunale, che pagano il servizio in base alle relative tariffe.
CONSIDERATO che la classificazione indistinta dei residui della manutenzione del verde come rifiuti aumenta la produzione di rifiuti ed i relativi costi a carico di amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese e impedisce la valorizzazione di una risorsa naturale che potrebbe contribuire a ridurre il consumo di fossile. Vanno inoltre considerati i costi e l’impatto ambientale dello spostamento dei residui, vista la carenza di aree di stoccaggio e di trattamento in regione;
PRESO ATTO infine che il 10 aprile 2024 e l’8 maggio 2024 l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha incontrato sull’argomento una delegazione di rappresentanti delle imprese private impegnate nella manutenzione del verde per esaminare le problematiche sollevate e cercare eventuali soluzioni;
RITENUTO indispensabile favorire la riduzione della produzione di rifiuti e sostenere e promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse, in un’ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia;
Tutto ciò premesso,
impegna il Presidente della Regione a:
1. formalizzare un indirizzo al Governo affinché si faccia parte attiva nei confronti della Commissione Europea, chiedendo le modifiche normative o i pronunciamenti necessari a chiarire definitivamente la possibilità di considerare i residui vegetali delle attività di manutenzione del verde come sottoprodotti, anche se derivanti da processi di manutenzione eseguiti da imprese non agricole o forestali, ferma restando la dimostrazione dei requisiti indicati all’art.184-bis, comma 1 del D.lgs. 152/2006, escludendoli in tal modo dalla disciplina dell’art.185 del D. Lgs. 152/2006, procedendo inoltre con i necessari emendamenti alla normativa nazionale;
2. formalizzare una richiesta urgente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica affinché, nelle more dell’eventuale modifica della normativa europea e nazionale, le masse legnose derivanti dall’attività di silvicoltura e manutenzione forestale urbana vengano assimilate ai materiali di risulta delle attività forestali ed agricole, sulla scorta di quanto già previsto dalla L. 176/2020 art.31-duodecies per le biomasse derivanti dalla manutenzione dei corsi d’acqua e con la L. 60/2022, art.5 comma 3 (Legge salva mare) per il legname da mareggiate;
3. valutare l’adozione di tutte le possibili misure di competenza regionale per risolvere i problemi contingenti venutisi a creare a causa delle recenti interpretazioni della norma, con particolare riferimento alla gestione delle masse legnose non ascrivibili alla cd. frazione fine;
4. promuovere in Regione Friuli Venezia Giulia, tramite i Servizi competenti, l’apertura di appositi siti di stoccaggio dei residui vegetali della manutenzione del verde, con particolare riferimento alla cd. frazione fine (EER 20 02 01);
5. attivare a livello regionale un tavolo tecnico, tramite gli Assessorati competenti, che riunisca al minimo i competenti Servizi regionali, AUSIR, ANCI, i Gestori dei Rifiuti Urbani e le associazioni di categoria delle imprese di manutenzione del verde, al fine di porre le basi di una filiera virtuosa ed efficiente nella gestione dei residui citati.

Presentata alla Presidenza il giorno 13/06/2024

Manuela CELOTTI

Igor TRELEANI

1391 - CEL mozione su sfalci verde imprese 21-05-2024

Ne parlano

Manuela Celotti

Ne parlano

Manuela Celotti
Manuela Celotti

Articoli correlati…