PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l’incremento dell’indennità di maternità e l’introduzione di un congedo paritario per il padre
presentata dai consiglieri CELOTTI, FASIOLO, CARLI CONFICONI, COSOLINI, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO, BULLIAN, CAPOZZI, HONSELL, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO PELLEGRINO, PUTTO
il 24 luglio 2026
Egregio Presidente, Egregie Consigliere, Egregi Consiglieri,
Attraverso questo atto che presentiamo all’attenzione del Consiglio regionale, esercitando la prerogativa legislativa espressamente disciplinata dall’articolo 26 dello Statuto Speciale di Autonomia (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), auspichiamo che la Regione FVG intenda farsi promotrice di un’istanza di profonda riforma sociale e culturale, proponendosi quale laboratorio di politiche pubbliche innovative capaci di rispondere alle nuove sfide del Paese.
L’Italia attraversa da anni un drammatico “inverno demografico”, caratterizzato da tassi di natalità assolutamente preoccupanti e fra i più bassi a livello europeo. Allo stesso tempo i dati più recenti evidenziano che il nostro Paese presenta il più profondo gender gap d’Europa tra lavoratrici e lavoratori, posizionandosi all’ultimo posto nell’Unione Europea per tasso di occupazione femminile e registrando conseguentemente dati molto negativi anche rispetto al gender pay gap e alla presenza delle donne nei ruoli apicali o alla loro partecipazione alla vita politica.
Secondo l’istituto nazionale per le politiche pubbliche (INAPP) per una donna su cinque la nascita di un figlio è causa di uscita dal mondo del lavoro, e per più della metà la motivazione è la difficoltà di conciliare i compiti di lavoro e i compiti di cura, che come sappiamo nel nostro Paese pesano ancora in modo preponderante sulle donne. Questa situazione rappresenta una inaccettabile ingiustizia di genere, dal punto di vista sociale, culturale, civile ed economico, ma determina anche delle problematiche importanti per la tenuta socio-economica del nostro Paese, visto che una prima risposta ai fabbisogni occupazionali del tessuto produttivo potrebbe essere data proprio da una maggiore occupazione femminile.
Un fattore fondamentale per favorire una maggiore occupazione femminile è sicuramente il fatto di garantire la continuità occupazionale delle donne già impiegate, costruendo condizioni favorevoli per la loro permanenza occupazionale. È poi fondamentale realizzare una coraggiosa innovazione del sistema di welfare, investendo sui servizi di conciliazione, a partire dagli asili nido, per arrivare ai servizi di integrazione dell’orario scolastico, sia in periodo didattico che nei periodi di sospensione dello stesso.
È ormai chiaro, inoltre, che i bonus una tantum o le misure assistenziali frammentate non sono sufficienti a invertire le tendenze. I paesi europei che registrano i tassi di fecondità più vicini alla soglia di sostituzione sono quelli che hanno strutturato un sistema basato su congedi parentali paritari e ben remunerati, su una rete diffusa e accessibile di servizi di conciliazione, a partire dai nidi e su misure di supporto economico continuative, tutti elementi che favoriscono anche una maggiore occupazione femminile.
Con questa PDL nazionale, riprendendo in modo puntuale la Proposta di Legge n. 2228 presentata alla Camera dei Deputati il 5 febbraio 2025 a prima firma dell’Onorevole Schlein, intendiamo focalizzare l’attenzione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sul tema dei congedi parentali, rimandando ad altre iniziative, in parte peraltro già oggetto di diverse iniziative consiliari, i temi del sostegno economico e dei servizi di conciliazione. Riteniamo infatti, anche alla luce dei recenti confronti in Consiglio regionale e in Commissione regionale per le Pari Opportunità fra donne e uomini, e stante la crisi socio-demografica che stiamo affrontando e che ha delle ripercussioni importanti anche sulla tenuta del sistema sociale ed economico della nostra Regione, che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia debba essere chiamato ad esprimere un indirizzo politico nei confronti del Parlamento per promuovere un’azione legislativa non più procrastinabile, per prevedere l’istituzione dei congedi parentali paritari e pienamente retribuiti, allineandoci alle scelte già assunte da molti paesi dell’Unione Europea.
Questa Proposta di Legge nazionale si pone l’obiettivo di sostenere sia le madri che i padri, promuovendo un approccio culturale votato alla genitorialità e non solo alla maternità, riequilibrando i carichi di cura fra donne e uomini, garantendo maggiori tutele alle madri lavoratrici, e in generali alle famiglie, e garantendo nel contempo ai padri la possibilità di essere più vicini ai propri figli. L’introduzione di congedi parentali paritari e ben remunerati contribuirebbe infatti in modo sostanziale al superamento dello stigma occupazionale, in quanto l’assenza dal lavoro di entrambi i genitori per periodi equivalenti a seguito della nascita di un figlio azzererebbe il disincentivo discriminatorio nell’assunzione di donne in età fertile, così come le scelte discriminanti in termini di conferimento di ruoli apicali e di retribuzione. In secondo luogo, l’innalzamento delle indennità al 100% della retribuzione annullerebbe l’impatto economico della genitorialità, proteggendo il potere d’acquisto dei nuclei familiari. Infine, una maggiore condivisione dei compiti di cura aumenterebbe il benessere familiare e creerebbe stabilità e propensione alla natalità.
Venendo all’articolato, l’articolo 1 introduce modifiche puntuali agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ridefinendone i trattamenti economici. La norma cardine prevede la sostituzione della dicitura «all’80 per cento» con «al 100 per cento» per tutte le categorie di lavoratrici, siano esse dipendenti, iscritte alla Gestione Separata, lavoratrici autonome, artigiane, commercianti, imprenditrici agricole o libere professioniste. Di assoluto rilievo è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 64, che riconosce alle lavoratrici autonome un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato parametrata al periodo del congedo di maternità, sanando una storica sperequazione economica. Infine, si procede all’adeguamento inflattivo e monetario dell’assegno di maternità di base di cui all’articolo 75, sostituendo l’ormai anacronistico riferimento alle vecchie 3 milioni di lire con l’importo aggiornato di 2.500 euro.
L’articolo 2 riscrive integralmente l’articolo 27-bis del medesimo Testo Unico, superando la logica dei congedi di paternità brevi e prevalentemente facoltativi attraverso l’istituzione del Congedo Paritario, inteso come un diritto autonomo del padre, non alternativo a quello della madre e non trasferibile. Il padre ha il diritto e il dovere di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, nell’arco temporale che va dal mese precedente la data presunta del parto fino ai 18 mesi successivi. Di questi 5 mesi, 4 sono obbligatori, di cui 10 giorni da fruire tassativamente subito dopo la nascita e i restanti fruibili anche in forma frazionata, mentre 1 mese è facoltativo all’interno del medesimo arco temporale. La norma si applica con criteri di massima inclusività, venendo riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, applicandosi ai padri adottivi o affidatari e venendo garantita per la durata di un mese anche nel tragico caso di morte perinatale del figlio. Per garantire un’effettiva parità, l’indennità è fissata al 100% della retribuzione per i lavoratori dipendenti e al 100% del mancato fatturato per i padri autonomi iscritti alla Gestione Separata, senza obbligo di astensione assoluta per questi ultimi.
L’articolo 3 regola la copertura finanziaria, valutando gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Tale copertura non grava sulla fiscalità generale ordinaria, ma persegue un principio di sostenibilità ed equità attraverso l’eliminazione e la rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, individuerà i sussidi da sopprimere o ridisegnare, dando priorità a quelli che espongono l’Italia a procedure d’infrazione dell’Unione Europea, realizzando così una transizione virtuosa delle risorse pubbliche mediante il riorientamento degli stanziamenti da pratiche inquinanti all’investimento sul capitale umano e sulla natalità.
La presente proposta di legge nazionale mira a scardinare i fattori strutturali della denatalità in Italia, a determinare un’effettiva parità di genere e ad aumentare la qualità della vita delle famiglie, potenziando contestualmente l’attrattività del nostro Paese e del suo tessuto produttivo. Elevando le indennità al 100% e introducendo un congedo paritario obbligatorio e adeguatamente remunerato per i padri, la proposta offre una risposta concreta ed europea alle esigenze delle giovani famiglie, promuove una reale uguaglianza sul luogo di lavoro e favorisce la condivisione delle responsabilità genitoriali, elementi imprescindibili per una stabile e duratura ripresa demografica.
MANUELA CELOTTI
Art. 1
(Modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 1, le parole: <<all’80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) all’articolo 61, comma 2, le parole: <<all’80 per cento>> sono sostitute dalle seguenti: <>;
c) all’articolo 64 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:
<<2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall’astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui all’articolo 16>>;
d) all’articolo 65, comma 2, le parole: <<all’80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <>;
e) all’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: <<all’80 per cento>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <>;
f) all’articolo 70, commi 2 e 3, le parole: <<all’80 per cento>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <>;
g) all’articolo 73, comma 1, le parole: <<all’80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <>;
h) all’articolo 75, comma 1, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<2.500 euro>>.
Art. 2
(Modifica dell’articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. L’articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
« Art. 27-bis. – (Congedo paritario) – 1. Il padre lavoratore, nell’intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.
2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.
3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.
4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.
5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.
7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
8. Per l’esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro>>.
Art.3
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2026, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell’Unione europea.
4889 - CEL PDLN congedo paritario e incremento indennità maternità

