PROPOSTA DI LEGGE N. 89 Misure di sostegno alle piccole e medie case editrici indipendenti regionali
presentata dai consiglieri CELOTTI, PISANI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, POZZO, RUSSO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, CAPOZZI, HONSELL, PELLEGRINO
il 9 giugno 2026
Egregio Presidente, Egregie Consigliere, Egregi Consiglieri,
la presente proposta di legge nasce dalla necessità di riconosce le piccole e medie case editrici indipendenti regionali quale strumento dello sviluppo economico, culturale e sociale e della promozione del nostro territorio.
L’editoria del libro non è solo un settore importante dell’industria culturale e creativa ma è anche uno strumento importante a supporto dell’autonomia e della specialità regionale, della tutela e promozione delle lingue minoritarie, dell’informazione dei cittadini e delle cittadine e, come già detto, dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della sua promozione, anche in chiave turistica.
Il settore a livello nazionale è composto da grandi case editrici che fanno parte di grandi gruppi editoriali e da case editrici medie, piccole e micro, di solito indipendenti, che spesso si concentrano su specifiche nicchie di mercato garantendo grande cura al singolo titolo.
La nostra Regione vede la presenza di diverse case editrici indipendenti di medie e piccole dimensioni, che svolgono una fondamentale funzione di promozione culturale della Regione e dei suoi autori locali.
A livello nazionale i fondi per la piccola editoria vengono erogati principalmente dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL). L’ultima linea contributiva presentata a metà aprile dal Ministro della cultura è il “Voucher per il sostegno dei piccoli editori”, un incentivo, nella forma di contributo a fondo perduto, che sostiene interventi a favore dei piccoli editori su tutto il territorio nazionale.
Anche varie Regioni (Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Provincia di Trento, Piemonte) nel corso degli anni hanno approvato norme dedicate alla piccola editoria, per favorirne e sostenerne la crescita, l’innovazione, l’internazionalizzazione attraverso la partecipazione a fiere nazionali e internazionali, la promozione all’estero della produzione editoriale e degli autori locali, nonché delle opere che hanno ad oggetto la storia e la cultura, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni, il patrimonio architettonico, artistico e culturale di ogni singola regione.
La nostra Regione è intervenuta garantendo una rappresentanza delle case editrici regionali nella partecipazione alle più importanti fiere nazionali del libro, ma manca una norma d’insieme, espressamente finalizzata alla valorizzazione e al sostegno delle piccole e medie case editrici indipendenti.
Il percorso di confronto con il mondo editoriale regionale che abbiamo compiuto in questi mesi ha portato alla presentazione di diversi emendamenti e di una mozione, e alla stesura della presente proposta di legge che mira per l’appunto a promuovere, valorizzare e sostenere le piccole e medie case editrici indipendenti regionali, attraverso misure organiche per diffondere la produzione libraria regionale sull’intero territorio regionale, a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo anche enti locali, scuole, biblioteche, librerie indipendenti e associazioni culturali.
Proponiamo inoltre di premiare la cosiddetta “filiera corta” della produzione libraria regionale per far sì che tutta la filiera produttiva del libro si realizzi il più possibile sul territorio regionale, favorendo così l’occupazione, lo sviluppo economico e l’utilizzo di risorse professionali che operano sul territorio.
Riteniamo infine fondamentale sostenere la diffusione delle opere editoriali regionali quale strumento di promozione della storia, di tutela e valorizzazione della ricca e variegata componente linguistica regionale, di promozione delle bellezze paesaggistiche e naturali, anche in chiave turistica, della gastronomia e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia nonché del locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.
Per fare questo si propone un elenco di interventi di sostengo, di carattere contributivo, per garantire la partecipazione delle piccole e medie case editrici indipendenti a saloni e fiere dell’editoria del libro a livello nazionale e internazionale e ad eventi ed iniziative extraregionali; la realizzazione di festival, anche transfrontalieri; la traduzione in lingua straniera e nelle lingue delle minoranze linguistiche regionali della produzione libraria; la formazione e la qualificazione del personale; l’ammodernamento tecnologico e l’innovazione – anche nell’ottica di una maggiore sostenibilità dei processi; la pubblicazione di opere editoriali che promuovono la storia, la ricca e variegata componente linguistica del territorio, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale; la produzione di audiolibri e e-book; l’organizzazione di specifici progetti territoriali, in collaborazione con gli enti locali, le biblioteche, le scuole di ogni ordine e grado, anche in associazione tra loro, le librerie, con particolare riferimento a quelle indipendenti, e le associazioni culturali, per la promozione e la diffusione della produzione libraria regionale.
Inoltre nell’ottica di diffondere la produzione libraria regionale nell’intero territorio regionale, di potenziare la filiera produttiva del libro e di valorizzare il patrimonio letterario e culturale regionale, si propone di prevedere ulteriori contributi agli enti locali, alle biblioteche, alle scuole di ogni ordine e grado e alle librerie per l’acquisto di libri pubblicati dalle piccole e medie case editrici indipendenti regionali, con particolare riferimento a quelli di autori locali o che trattino temi di interesse per le comunità geografiche e linguistiche presenti in Regione.
Da un punto di vista innovativo, si propone poi di sostenere con le iniziative denominate “Scaffale dell’editoria regionale” la diffusione e la visibilità della produzione editoriale regionale, mediante la concessione di contributi alle librerie regionali che riservano, per un periodo minimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, spazi espositivi permanenti e chiaramente identificabili alle opere pubblicate dalle piccole e medie case editrici indipendenti aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
Si è ritenuto infine di proporre l’istituzione di un Tavolo regionale dell’editoria quale organo finalizzato a istituzionalizzare il confronto fra la Regione e le piccole e medie case editrici indipendenti regionali, al fine di condividere obiettivi e strategie per lo sviluppo culturale e socio-economico della Regione e con funzioni consultive e di proposta. Il Tavolo è composto dall’Assessore o dall’Assessora competente in materia di cultura, o un suo delegato o delegata, con funzioni di Presidente, dal o dalla dirigente della struttura competente in materia di cultura o un suo delegato o delegata, con funzioni di segretario e da 5 rappresentanti delle piccole e medie case editrici indipendenti regionali, da queste designati.
Accanto al Tavolo regionale, al fine di favorire la promozione della produzione libraria regionale sull’intero territorio, si propone inoltre di sostenere e favorire l’organizzazione di tavoli stabili di confronto e aggiornamento tra editori, autori, enti locali, biblioteche, scuole e operatori culturali.
Passiamo quindi in rassegna, in estrema sintesi, il contenuto degli articoli costituenti la presente proposta di legge.
L’articolo 1 definisce l’oggetto della proposta di legge.
L’articolo 2 ne illustra i principi.
L’articolo 3 ne illustra le finalità.
L’articolo 4 fornisce la definizione di piccole e medie case editrici indipendenti regionali.
L’articolo 5 illustra le tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili.
L’articolo 6 disciplina gli interventi regionali.
L’articolo 7 istituisce il Tavolo dell’editoria.
L’articolo 8 istituisce i tavoli territoriali.
L’articolo 9 riguarda la normativa europea di riferimento.
L’articolo 10 reca le disposizioni finanziarie.
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore.
Per le ragioni sopra esposte si auspica la convergenza unanime delle forze politiche su questa proposta di legge e che l’Aula esprima un voto favorevole.
MANUELA CELOTTI
MARKO PISANI
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti a promuovere, sostenere e favorire il consolidamento, la competitività, l’innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie case editrici indipendenti aventi sede operativa nel Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
(Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nell’esercizio delle proprie competenze in materia di promozione delle attività culturali e di sostegno allo sviluppo economico, riconosce la cultura quale valore fondamentale della comunità regionale e riconosce nelle piccole e medie case editrici indipendenti operanti nel territorio regionale soggetti che concorrono alla diffusione della conoscenza, alla valorizzazione dell’identità culturale e linguistica del Friuli Venezia Giulia, alla promozione del patrimonio regionale, al pluralismo culturale e allo sviluppo dell’economia della cultura e del sistema produttivo regionale.
Art. 3
(Finalità)
1. La Regione promuove, sostiene e favorisce il consolidamento, lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle piccole e medie case editrici indipendenti operanti nel territorio regionale, al fine di:
a) diffondere la produzione libraria regionale sull’intero territorio regionale, coinvolgendo anche enti locali, scuole, biblioteche pubbliche, librerie e associazioni culturali;
b) promuovere la produzione libraria edita in Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale in modo da poter svolgere al meglio la fondamentale funzione di promozione della Regione e degli autori locali;
c) premiare e sostenere la cosiddetta “filiera corta” della produzione libraria regionale, favorendo così l’occupazione, l’utilizzo di risorse professionali presenti e operanti sul territorio e quindi lo sviluppo dell’economia regionale;
d) promuovere, in chiave culturale e turistica, la storia, la ricca e variegata componente linguistica del territorio, le bellezze paesaggistiche e naturali, la gastronomia e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale attraverso la diffusione di opere editoriali regionali;
e) favorire il consolidamento delle reti territoriali di promozione della lettura e del libro, sostenendo le sinergie fra Comuni, biblioteche pubbliche, scuole, associazioni culturali e librerie;
f) istituzionalizzare il confronto fra la Regione e le piccole e medie case editrici indipendenti regionali, al fine di condividere obiettivi e strategie per lo sviluppo culturale e socio-economico della Regione.
2 Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze, sostiene, attraverso interventi di natura contributiva, le piccole e medie case editrici indipendenti regionali, o loro associazioni.
Art.4
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, per <> si intendono gli editori che possiedono i seguenti requisiti:
a) siano iscritti nel registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia, con il codice ATECO 58.11.00, da almeno tre anni;
b) abbiano prodotto e distribuito almeno cinque titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell’ultimo anno e almeno quindici titoli nell’ultimo triennio;
c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese.
Art. 5
(Tipologie delle iniziative e degli interventi finanziabili)
1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, eroga contributi alle piccole e medie case editrici indipendenti regionali, anche riunite in associazioni, per:
a) la partecipazione a saloni e fiere dell’editoria del libro a livello nazionale e internazionale e ad eventi ed iniziative extraregionali;
b) l’organizzazione di fiere, saloni, festival, anche transfrontalieri, iniziative di promozione del libro e della lettura sul territorio regionale;
c) la traduzione in lingua straniera e nelle lingue delle minoranze linguistiche regionali della produzione libraria pubblicata dalle piccole e medie case editrici indipendenti regionali;
d) la formazione e la qualificazione del personale operante nelle case editrici regionali al fine di favorirne l’aggiornamento e la crescita professionale;
e) l’ammodernamento tecnologico e l’innovazione – anche nell’ottica di una maggiore sostenibilità dei processi – a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d’autore;
f) la pubblicazione e la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, la ricca e variegata componente linguistica del territorio, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia, nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale;
g) la produzione di audiolibri ed e-book;
h) l’organizzazione di specifici progetti per la promozione e la diffusione della produzione libraria regionale e della lettura, da realizzare sul territorio regionale in collaborazione con gli enti locali, le biblioteche, le scuole di ogni ordine e grado, anche in associazione tra loro, le librerie, con particolare riferimento a quelle indipendenti, le associazioni e gli operatori culturali.
2. Nell’ottica di diffondere la produzione libraria regionale sull’intero territorio regionale, di potenziare la filiera produttiva del libro e di valorizzare il patrimonio letterario e culturale regionale, la Regione eroga inoltre ulteriori contributi agli enti locali, alle biblioteche pubbliche regionali, alle scuole di ogni ordine e grado e alle librerie per l’acquisto di libri pubblicati dalle piccole e medie case editrici indipendenti regionali, con particolare riferimento a quelli di autori locali o che trattino temi di interesse per le comunità geografiche e linguistiche presenti in Regione.
3. La Regione sostiene con le iniziative denominate “Scaffale dell’editoria regionale” la diffusione e la visibilità della produzione editoriale regionale, mediante la concessione di contributi alle librerie regionali che riservano, per un periodo minimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, spazi espositivi permanenti e chiaramente identificabili alle opere pubblicate dalle piccole e medie case editrici indipendenti aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono definiti i requisiti minimi degli spazi espositivi, le modalità di identificazione degli stessi, l’ammontare dei contributi e i criteri di determinazione dei contributi.
Art. 6
(Disciplina attuativa)
1. La Regione stabilisce con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) le spese ammissibili e inammissibili;
b) l’ammontare massimo dei singoli contributi;
c) la percentuale massima del contributo che non deve essere superiore al 90% delle spese ammissibili.
3. Al fine di valorizzare e promuovere la filiera produttiva regionale del libro, nel regolamento di cui al comma 1 sono individuati criteri premiali per l’accesso ai contributi a favore di piccole e medie case editrici indipendenti regionali la cui filiera produttiva si svolga interamente sul territorio regionale, favorendo così l’occupazione, l’utilizzo di risorse professionali presenti e operanti sul territorio e quindi lo sviluppo dell’economia regionale.
Art. 7
(Tavolo dell’editoria)
1. È istituito il tavolo dell’editoria, di seguito Tavolo, quale organo consultivo e di proposta per la promozione delle attività editoriali regionali, finalizzato alla condivisione di buone pratiche, all’analisi delle criticità del settore, allo sviluppo di strategie comuni per il rafforzamento della produzione editoriale regionale e al miglioramento della diffusione, distribuzione e commercializzazione delle opere pubblicate dalle piccole e medie case editrici indipendenti del Friuli Venezia Giulia. Fanno parte del Tavolo:
a) l’Assessore o l’Assessora competente in materia di cultura, o un suo delegato o delegata, con funzioni di Presidente;
b) il o la dirigente della struttura competente in materia di cultura o un suo delegato o delegata, con funzioni di segretario;
c) 5 rappresentanti delle piccole e medie case editrici indipendenti regionali, da queste designati.
2. Il Tavolo è costituito su proposta dell’Assessore o dell’Assessora regionale competente in materia di cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Tavolo ha sede presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
3. Il Tavolo ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla scadenza della legislatura.
4. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo.
6. Il Tavolo si riunisce almeno una volta l’anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo.
Art. 8
(Tavoli territoriali)
1. Al fine di favorire la promozione della lettura e della diffusione della produzione libraria regionale sull’intero territorio regionale, la Regione sostiene e facilita l’organizzazione di tavoli stabili di confronto e aggiornamento tra editori, autori, enti locali, biblioteche, scuole e operatori culturali.
Art. 9
(Normativa europea di riferimento)
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026 – 2028.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

