Proposta di legge n.

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri
MARTINES, FASIOLO, POZZO, PISANI, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, MENTIL, MORETTI, RUSSO

Integrazione della funzione di psicologia territoriale nell’ambito dell’assistenza primaria e distrettuale

Presentata il 26 giugno 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Il contesto: la salute mentale come priorità dei sistemi sanitari
La tutela della salute mentale rappresenta oggi una delle principali sfide per i sistemi sanitari contemporanei. Come evidenziato da numerose evidenze scientifiche e ribadito dall’Organizzazione mondiale della sanità, non è possibile concepire la salute come assenza di malattia fisica, ma come uno stato di benessere complessivo, nel quale la dimensione psicologica assume un ruolo fondamentale.
I dati epidemiologici consolidati mostrano come una quota significativa della popolazione che accede all’assistenza primaria presenti condizioni di disagio psicologico, spesso non strutturate in quadri clinici specialistici ma comunque in grado di incidere profondamente sulla qualità della vita, sull’aderenza terapeutica e sull’utilizzo dei servizi sanitari. In questo contesto, emerge con chiarezza come una parte rilevante dei bisogni di salute psicologica si manifesti proprio a livello territoriale, in particolare nell’ambito della medicina generale.
Le esperienze maturate a livello nazionale e regionale – tra cui quelle richiamate nelle proposte di legge della Regione Veneto – evidenziano come l’introduzione di competenze psicologiche nell’ambito delle cure primarie consenta di intercettare precocemente tali bisogni, evitando la loro evoluzione verso forme più gravi e riducendo, al contempo, il ricorso improprio a prestazioni specialistiche o ospedaliere.
2. Il quadro regionale del Friuli Venezia Giulia
Nel Friuli Venezia Giulia, il processo di rafforzamento dell’assistenza territoriale ha conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi anni, trovando una sintesi organica nella Legge regionale FVG n. 19/2022, che ha ridefinito l’assetto del sistema sanitario regionale, attribuendo centralità al livello distrettuale e alla presa in carico integrata della persona.
Tale impostazione si innesta su un quadro normativo già orientato all’integrazione sociosanitaria, delineato dalla Legge regionale FVG n. 6/2006 e dalla Legge regionale FVG n. 27/2018, nonché sull’assetto organizzativo definito dalla Legge regionale FVG n. 22/2019.
In particolare, l’articolo 16, comma 3, della citata legge regionale n. 22 del 2019 prevede espressamente la possibilità per gli enti del Servizio sanitario regionale di sviluppare forme organizzative complesse, integrate e diffuse per l’erogazione delle cure primarie, in relazione ai bisogni di cronicità, fragilità e complessità.
Parallelamente, lo sviluppo delle Case della Comunità, quale infrastruttura fondamentale della sanità territoriale, ha ulteriormente rafforzato la prospettiva di un modello multiprofessionale e di prossimità.
3. La scelta strategica: la psicologia territoriale come “forma organizzativa complessa”
Alla luce di questo quadro, la presente proposta di legge compie una scelta strategica precisa e qualificante: non si limita a prevedere una generica integrazione della figura dello psicologo nei servizi territoriali, ma configura la funzione di psicologia territoriale quale vera e propria forma organizzativa multiprofessionale delle cure primarie, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2019.
Questa scelta presenta rilevanti implicazioni sotto il profilo giuridico, organizzativo e sanitario:
• consente di ancorare la proposta a una previsione normativa già esistente, rafforzandone la legittimità e la coerenza con l’ordinamento regionale;
• evita il rischio che la figura dello psicologo territoriale venga relegata a un ruolo marginale o residuale;
• colloca stabilmente la funzione psicologica all’interno del modello della medicina di iniziativa, orientato alla prevenzione, alla presa in carico precoce e alla gestione proattiva dei bisogni di salute;
• favorisce lo sviluppo di un approccio realmente integrato, in cui le competenze psicologiche contribuiscono in modo strutturale alla gestione della cronicità e della complessità.
In questa prospettiva, la psicologia territoriale non è un servizio “aggiuntivo”, ma una componente essenziale dell’organizzazione delle cure primarie.
4. Il ruolo del distretto e delle Case della Comunità
La proposta colloca coerentemente la funzione di psicologia territoriale a livello distrettuale, in linea con quanto previsto dall’articolo 15 della legge regionale n. 22 del 2019, che individua nel distretto il luogo privilegiato di integrazione tra servizi sanitari e sociali.
Le Case della Comunità rappresentano il contesto organizzativo principale nel quale tale funzione trova attuazione, quale punto di accesso unitario ai servizi e luogo di esercizio della multiprofessionalità.
All’interno di queste strutture, lo psicologo territoriale svolge una funzione di raccordo tra i diversi attori del sistema, contribuendo alla costruzione di percorsi assistenziali integrati e alla presa in carico globale della persona.
5. Le funzioni dello psicologo territoriale
La proposta attribuisce allo psicologo territoriale un insieme articolato di funzioni, che si collocano prevalentemente nel livello di primo intervento e comprendono:
• la valutazione precoce del disagio psicologico;
• l’erogazione di interventi brevi di consulenza, sostegno e psicoeducazione;
• il supporto alle persone affette da patologie croniche e ai loro familiari;
• la partecipazione alla definizione dei progetti assistenziali individualizzati;
• l’orientamento ai servizi specialistici nei casi che richiedono interventi di secondo livello;
• la promozione di interventi di prevenzione e di educazione alla salute.
Particolare rilievo assume il contributo dello psicologo nella gestione dei disagi emotivi transitori e delle situazioni di stress, che costituiscono una quota significativa dei bisogni espressi a livello territoriale e che, se non adeguatamente intercettati, possono evolvere in condizioni più complesse.
6. L’integrazione con la rete dei servizi
Elemento centrale della proposta è l’integrazione della funzione di psicologia territoriale con l’insieme dei servizi sanitari, sociali ed educativi.
In particolare, viene valorizzata la collaborazione con:
• i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, quali primi interlocutori del cittadino;
• gli infermieri di famiglia e di comunità;
• i servizi sociali dei Comuni;
• i servizi di salute mentale;
• il sistema scolastico;
• gli enti del Terzo settore.
Tale integrazione consente di sviluppare una presa in carico realmente multidimensionale, capace di rispondere alla complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.
I commi 4 e 5, in particolare, disciplinano il ruolo dello psicologo territoriale nei contesti educativi e scolastici, riconoscendo la scuola come luogo privilegiato per la promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio e l’individuazione precoce delle situazioni di fragilità in età evolutiva.
Il comma 4 attribuisce allo psicologo territoriale funzioni di ascolto, prevenzione, consulenza e orientamento, finalizzate a favorire l’emersione tempestiva di situazioni di disagio emotivo, relazionale e comportamentale e ad agevolare l’accesso ai percorsi di supporto e ai servizi territoriali competenti. La norma valorizza inoltre il contributo dello psicologo alla promozione del benessere scolastico, alla prevenzione della dispersione e dei comportamenti a rischio, nonché al sostegno delle famiglie e del personale scolastico.
Particolare rilievo assume il comma 5, che prevede la promozione di uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia. Tale strumento costituisce una modalità amministrativa flessibile e non prescrittiva, idonea a garantire il coordinamento tra sistema scolastico, servizi territoriali e sistema sanitario nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie organizzative. Attraverso il protocollo vengono definite le modalità operative del servizio, le forme di integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali, il raccordo con le Case della Comunità e i distretti sanitari, nonché gli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi.
La disposizione è finalizzata a favorire un modello di collaborazione stabile tra istituzioni, capace di assicurare interventi tempestivi e integrati a sostegno del benessere psicologico degli studenti e della comunità scolastica.
7. Tutela delle minoranze linguistiche e qualità della presa in carico Costituisce un’innovazione importante la disposizione di cui all’articolo 10 che si inserisce nel quadro dei principi di tutela delle minoranze linguistiche storiche sanciti dall’articolo 6 della Costituzione, dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Nell’ambito dei servizi di psicologia territoriale, la comunicazione tra professionista e utente costituisce parte essenziale della prestazione sanitaria e sociosanitaria. La possibilità di esprimere bisogni, vissuti personali, condizioni emotive, relazionali e psicologiche nella lingua abitualmente utilizzata dalla persona rappresenta un fattore che può incidere significativamente sulla corretta formulazione della domanda di salute, sulla qualità della valutazione professionale e sull’efficacia del percorso di presa in carico.
La disposizione proposta non persegue esclusivamente finalità di tutela culturale e linguistica, ma riconosce il valore dell’accessibilità linguistica quale elemento funzionale all’appropriatezza clinica, alla personalizzazione degli interventi e alla qualità complessiva dell’assistenza erogata.
In tale prospettiva, la norma affida alle Aziende sanitarie regionali il compito di adottare adeguate misure organizzative e di valorizzare, nell’ambito della programmazione del personale e delle attività formative, le competenze linguistiche presenti nei territori interessati dalla presenza delle minoranze linguistiche storiche, al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini a una presa in carico il più possibile aderente ai propri bisogni di salute.
8. Il reclutamento: un modello flessibile e integrato
Un ulteriore elemento qualificante della proposta riguarda le modalità di reclutamento degli psicologi territoriali, che rappresenta uno degli aspetti più innovativi dell’intervento normativo.
La proposta prevede che le Aziende sanitarie possano avvalersi di diverse tipologie di professionisti:
• psicologi in regime libero-professionale convenzionato;
• specialisti ambulatoriali;
• dirigenti psicologi dipendenti.
Questa scelta risponde all’esigenza di garantire flessibilità organizzativa, sostenibilità e rapidità di implementazione del servizio, evitando rigidità che potrebbero ostacolarne lo sviluppo.
In particolare:
• il ricorso al convenzionamento consente di attivare rapidamente il servizio e di adattarlo alle esigenze dei territori;
• l’impiego di personale dipendente assicura continuità e integrazione strutturale;
• la possibilità di utilizzare specialisti ambulatoriali permette di valorizzare professionalità già presenti nel sistema.
L’istituzione di elenchi aziendali degli psicologi territoriali, unitamente alla definizione di criteri regionali di selezione e formazione, consente inoltre di garantire la qualità delle prestazioni e l’omogeneità del servizio.
9. Il collegamento con gli indirizzi del Consiglio regionale
La proposta si pone in continuità con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in particolare con la Mozione n. 110 del 2025, che ha evidenziato la necessità di rafforzare i servizi territoriali di supporto psicologico e di promuovere modelli organizzativi orientati alla prossimità e alla prevenzione.
In questo senso, la presente iniziativa legislativa rappresenta una risposta concreta a tali indirizzi, traducendoli in un intervento normativo strutturato e coerente con l’assetto del sistema sanitario regionale.
10. Conclusioni
La proposta di legge si inserisce nel più ampio processo di evoluzione della sanità territoriale, orientato alla costruzione di un sistema sempre più capace di rispondere in modo tempestivo, appropriato e integrato ai bisogni della popolazione.
L’introduzione della funzione di psicologia territoriale, configurata come forma organizzativa complessa delle cure primarie e sostenuta da un modello flessibile di reclutamento, rappresenta un passo significativo verso un modello di sanità centrato sulla persona, sulla prevenzione e sulla prossimità.
In tale prospettiva, la presente legge intende contribuire a rafforzare la capacità del sistema sanitario regionale di promuovere il benessere psicologico, prevenire il disagio e garantire una presa in carico efficace e sostenibile dei bisogni di salute della comunità.

Francesco Martines

Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l’integrazione della funzione di psicologia territoriale nell’ambito dell’assistenza sanitaria primaria e distrettuale.
2. La presente legge si ispira altresì ai principi e alle disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), valorizzando il contributo professionale dello psicologo nell’ambito dei servizi sanitari e sociosanitari.
3. La Regione, attraverso l’integrazione della funzione di psicologia territoriale, persegue le finalità di promuovere il benessere psicologico, prevenire l’insorgenza e l’aggravamento delle condizioni di disagio, garantire un accesso tempestivo e diffuso agli interventi di primo livello, rafforzare l’integrazione multiprofessionale e sociosanitaria e migliorare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse del sistema sanitario regionale.

Art. 2
(Funzione di psicologia territoriale)
1. La funzione di psicologia territoriale costituisce un livello di intervento di primo accesso nell’ambito dell’assistenza primaria, finalizzato a intercettare precocemente i bisogni di natura psicologica e a fornire risposte tempestive, proporzionate e integrate con il complesso dei servizi sanitari e sociali.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge regionale 22/2019, la funzione di psicologia territoriale si configura quale forma organizzativa multiprofessionale, integrata e diffusa delle cure primarie, orientata alla presa in carico globale della persona e al governo delle condizioni di cronicità, fragilità e complessità.
3. La funzione comprende, in particolare, attività di promozione della salute psicologica, prevenzione del disagio, valutazione di primo livello, intervento psicologico breve e focalizzato, orientamento ai servizi e supporto nei percorsi assistenziali, con particolare riferimento alle condizioni croniche e ai contesti di fragilità.
4. La funzione opera in stretto raccordo con i servizi specialistici di salute mentale, assicurando la continuità assistenziale e l’appropriatezza degli invii, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi livelli di assistenza.

Art. 3
(Collocazione organizzativa)
1. La funzione di psicologia territoriale è incardinata a livello distrettuale, ai sensi dell’articolo 15, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale 22/2019, quale articolazione dell’assistenza territoriale.
2. La funzione è posta sotto la responsabilità organizzativa del direttore del distretto, che ne assicura il coordinamento con le altre componenti dell’assistenza primaria e con i servizi sociosanitari.
3. L’erogazione degli interventi è garantita prioritariamente all’interno delle Case della Comunità e delle altre strutture territoriali, nonché, ove appropriato, mediante interventi domiciliari, in contesti educativi e scolastici, secondo le modalità definite dal protocollo d’intesa di cui all’articolo 6, comma 5, e altresì con modalità di erogazione a distanza supportate da tecnologie digitali.

Art. 4
(Integrazione nella rete dei servizi)
1. La funzione di psicologia territoriale è esercitata in integrazione funzionale e operativa con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di famiglia e di comunità, gli specialisti ambulatoriali, i servizi sociali dei Comuni, i servizi di salute mentale, il sistema scolastico e gli enti del Terzo settore.
2. Al fine di garantire una presa in carico integrata e continuativa, le Aziende sanitarie definiscono modelli organizzativi basati su équipe multiprofessionali, favorendo la condivisione delle informazioni, la definizione di percorsi assistenziali personalizzati e il coordinamento tra i diversi livelli di intervento.
3. La funzione contribuisce allo sviluppo della medicina di iniziativa, partecipando alla gestione delle condizioni croniche e dei bisogni complessi attraverso la valutazione multidimensionale e la definizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 5
(Modalità di accesso)
1. L’accesso alla funzione di psicologia territoriale è garantito mediante invio da parte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, e di altri professionisti sanitari, nonché mediante accesso diretto da parte del cittadino, secondo modalità organizzative definite dalle Aziende sanitarie.
2. Gli interventi sono erogati nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica e organizzativa, assicurando la priorità alle situazioni di maggiore fragilità e complessità.

Art. 6
(Attività e funzioni dello psicologo territoriale)
1. Lo psicologo territoriale, nell’ambito delle competenze previste dalla Legge n. 56/1989, svolge attività finalizzate alla promozione del benessere psicologico e alla prevenzione e gestione del disagio, operando in stretta integrazione con gli altri professionisti dell’assistenza primaria.
2. In particolare, lo psicologo territoriale:
a) effettua valutazioni psicologiche di primo livello, orientate all’individuazione precoce del disagio e alla definizione del bisogno assistenziale;
b) realizza interventi psicologici brevi, di consulenza, sostegno e psicoeducazione, con particolare riferimento ai disagi emotivi transitori, agli eventi stressanti e alle difficoltà di adattamento nelle diverse fasi del ciclo di vita;
c) supporta le persone affette da patologie croniche e i loro familiari, contribuendo al miglioramento dell’aderenza terapeutica e della qualità della vita;
d) collabora alla definizione e all’attuazione dei progetti assistenziali individualizzati, partecipando alle attività delle équipe multiprofessionali;
e) promuove interventi di prevenzione e di educazione alla salute rivolti alla comunità;
f) assicura l’orientamento e l’invio ai servizi specialistici di secondo livello nei casi in cui emerga la necessità di interventi più complessi.
3. Lo psicologo territoriale contribuisce altresì al raccordo tra i servizi sanitari, i servizi sociali, il sistema educativo e le realtà del territorio, favorendo l’integrazione degli interventi e la continuità dei percorsi di cura.
4. Ai fini di contribuire alla tutela e alla promozione del benessere psicologico delle persone in età evolutiva nel contesto scolastico ed educativo, lo psicologo territoriale svolge funzioni di ascolto, prevenzione, consulenza, individuazione precoce delle situazioni di fragilità e disagio emotivo e comportamentale, orientamento e accompagnamento ai percorsi di supporto, cura e assistenza, anche mediante raccordo e invio ai servizi territoriali competenti. Lo psicologo territoriale supporta altresì le istituzioni scolastiche nella promozione del benessere relazionale e organizzativo, nella prevenzione della dispersione scolastica e dei comportamenti a rischio, nonché nelle attività rivolte al personale scolastico e alle famiglie.
5. La Regione promuove con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia la stipulazione di uno specifico protocollo d’intesa diretto ad assicurare il coordinamento istituzionale e organizzativo delle funzioni di cui al comma 4 con i servizi educativi e scolastici e, in particolare:
a) le modalità organizzative e attuative delle attività;
b) le forme di integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali territoriali;
c) le modalità di raccordo con le Case della Comunità e con i distretti sanitari;
d) le modalità di monitoraggio e valutazione degli esiti delle attività, con particolare riferimento al benessere scolastico, alla prevenzione del disagio giovanile e all’accessibilità ai servizi territoriali.

Art. 7
(Modalità di reclutamento)
1. Le Aziende sanitarie assicurano lo svolgimento della funzione di psicologia territoriale mediante il coinvolgimento di psicologi operanti in regime libero-professionale convenzionato, di specialisti ambulatoriali e di dirigenti psicologi dipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. I rapporti convenzionali sono disciplinati mediante accordi regionali che definiscono i criteri di conferimento degli incarichi, le modalità di svolgimento delle attività, i livelli di integrazione con i servizi distrettuali e le forme di coordinamento professionale.

Art. 8
(Elenchi degli psicologi territoriali)
1. Presso ciascuna Azienda sanitaria è istituito l’elenco degli psicologi territoriali, al quale possono essere iscritti i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L’iscrizione agli elenchi è subordinata al possesso della laurea magistrale in psicologia, dell’iscrizione all’Albo professionale, di adeguata formazione in ambito psicologico clinico e, ove previsto, di specializzazione o formazione in psicoterapia, nonché di comprovata esperienza professionale in ambito sanitario o sociosanitario.
3. Al fine di assicurare la qualità e l’omogeneità delle attività, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di formazione, aggiornamento, selezione e gestione degli elenchi, nonché le modalità di conferimento e revoca degli incarichi.

Art. 9
(Programmazione e indirizzi regionali)
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della funzione di psicologia territoriale, assicurando l’integrazione con il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari.
2. Al fine di assicurare l’omogeneità organizzativa, l’efficacia degli interventi e l’equità di accesso sul territorio regionale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) gli standard organizzativi e i modelli operativi della funzione di psicologia territoriale, con particolare riferimento alla sua integrazione nelle Case della Comunità e nei servizi distrettuali;
b) i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, epidemiologiche e sociali della popolazione;
c) le modalità di accesso ai servizi e i criteri di priorità, in relazione ai livelli di bisogno e di complessità;
d) gli strumenti di integrazione tra i servizi sanitari, sociali ed educativi, anche mediante la definizione di protocolli operativi condivisi;
e) gli indicatori per il monitoraggio delle attività, degli esiti assistenziali e dell’impatto del servizio sull’utilizzo delle risorse del sistema sanitario.

Art. 10
(Tutela delle minoranze linguistiche nei servizi di psicologia territoriale)
1. Nei territori caratterizzati dalla presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa statale e regionale vigente, il Servizio sanitario regionale promuove l’accessibilità e l’appropriatezza dei servizi di psicologia territoriale anche mediante la valorizzazione delle competenze linguistiche presenti nelle comunità di riferimento.
2. Nei territori di cui al comma 1, il Servizio sanitario regionale favorisce l’accesso ai servizi di psicologia territoriale e alle correlate prestazioni sociosanitarie assicurando, secondo modalità organizzative definite dalle Aziende sanitarie regionali, la possibilità per gli utenti di esprimersi nella propria lingua minoritaria.

Art. 11
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nell’integrazione della funzione di psicologia territoriale nell’ambito dell’assistenza primaria e distrettuale, in termini di miglioramento dell’offerta dei servizi, di accessibilità e di risposta alla complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell’anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione della funzione di psicologia territoriale nei distretti e nelle Case della Comunità;
b) le modalità di finanziamento del servizio, evidenziando l’ammontare delle risorse impiegate, le fonti di finanziamento e i criteri di ripartizione;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e il livello di qualità dei servizi erogati;
d) l’impatto del servizio sull’utilizzo delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento agli accessi impropri ai servizi di emergenza e alle prestazioni specialistiche;
e) le modalità di integrazione con i servizi sociali, il sistema educativo e il Terzo settore e i risultati conseguiti;
f) le iniziative realizzate in materia di formazione del personale e il contributo della formazione al miglioramento della qualità dei servizi;
g) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento;
h) l’impatto delle misure adottate in termini di equità e di differenze di genere.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 10 è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) – Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 13
(Disposizioni di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i provvedimenti attuativi necessari alla sua piena operatività.

Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4850 - MAR PDL Psicologo Territoriale 25_06_26 MA