Relazione di maggioranza al DDL 142 “Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato”

Pubblicato il martedì 26 Apr 2016

Egregio Presidente, gentili colleghe, egregi colleghi,

la Giunta regionale ha presentato il 14 aprile 2016 il disegno di legge n. 142 <<Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato>>, provvedimento che contiene norme di modifica della legge regionale 16/2014, della legge regionale 34/2015 e della legge regionale 2/2016, al fine intervenire con urgenza per chiarire norme, risolvere problematiche emerse nel settore delle attività culturali e dei beni culturali.
Nel merito, il disegno di legge, nel testo così come proposto e approvato con modifiche a maggioranza dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 aprile u.s. alla presenza dell’Assessore regionale Gianni Torrenti, all’articolo 1 contiene modifiche alla legge di riordino del settore delle attività culturali (legge regionale 16/2014) per correggere errori materiali relativi a denominazioni di enti; contiene inoltre una modifica del comma 4 dell’articolo 27 per rendere i contenuti del regolamento ivi indicati corrispondenti al finanziamento previsto dal comma 2, lettera a) (finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale), a favore delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, per la conservazione e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Il comma 3 dell’articolo 27 viene integrato prevedendo che il finanziamento annuale a favore dell’Università popolare di Trieste sia finalizzato anche al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, per cui la Regione è autorizzata a delegare all’Università popolare di Trieste l’esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore di tali soggetti.
L’introduzione dell’articolo 32 quater rende possibile ripartire eccedenze di quote di risorse, risultate superiori al fabbisogno di finanziamento di progetti o soggetti, a favore di altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia.
L’articolo 2 contiene modifiche all’articolo 2 della legge regionale di stabilità 2016 (legge regionale 34/2015) per chiarire e integrare le disposizioni sulla promozione dello sviluppo dell’offerta turistico culturale e turistica regionale; si prevede la concessione di un finanziamento all’Azienda Speciale Villa Manin per l’attività di informazione e promozione svolta dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale delle Pro-Loco d’Italia attraverso l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin; si ripropone quindi, riformulandola, una disposizione della legge regionale 32/2002 istitutiva dell’Azienda speciale Villa Manin, abrogata dalla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 “Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura” (art. 35, comma 2) a decorrere dal 1° giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'ERPAC.
Nel corso dell’esame istruttorio in Commissione sono stati approvati degli emendamenti presentati dall’Assessore Torrenti, per effetto dei quali:
– l’originario articolo 3, che sostituiva l’articolo 17 della legge regionale 2/2016, disponendo il trasferimento delle collezioni dei Musei provinciali di Gorizia in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e di Monfalcone, nonché l’attribuzione alla Regione delle attività di gestione, conservazione, promozione e valorizzazione delle stesse, è stato soppresso all’unanimità in vista di un approfondimento e di una sua riformulazione per l’Aula;
– sono stati aggiunti:
• un nuovo articolo 3, che inserisce nella legge regionale 2/2016 il Capo I bis <<Disciplina dei beni mobili demaniali>> della legge;
• l’articolo 4 (Pubblicazione dati);
• l’articolo 5 (Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia);
• l’articolo 6 (Modifiche alla legge regionale 23/2015);
• l’articolo 7 (Modifica alla legge regionale 11/2013);
• l’articolo 8 (Norme finanziarie in materia di cultura).
L’articolo 9 contiene una norma di natura contabile volta all’attribuzione delle risorse destinate al Fondo regionale per la promozione sociale nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 8 Cooperazione e associazionismo del bilancio regionale, mediante storno delle risorse dalla Missione 12 – Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (vedasi tabella D relativa all’articolo 4 della legge regionale di stabilità 2016 – LR 34/2016).
L’articolo 10, infine, stabilisce la disciplina dell’entrata in vigore.
L’auspicio è che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale, con il più ampio consenso possibile.

MARTINES

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