RELAZIONE DI MAGGIORANZA PDLN. 20 <<Norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e 
migranti >>
 
Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
la Proposta di Legge in oggetto è da considerarsi un atto dovuto. 
Nel corso degli anni 2008 e 2009 infatti la Giunta regionale approvò tutta una serie di norme riguardanti il welfare regionale finalizzate a porre dei “paletti“ all’accesso dei cittadini stranieri alle diverse provvidenze. Il tutto era basato sulla richiesta di requisiti di una residenzialità talmente prolungata da divenire di fatto discriminatoria per gli stranieri residenti in regione. Tali “paletti“ palesemente in contrasto non solo con la nostra Costituzione ma anche con la normativa europea vennero contestati, dapprima in questa stessa Aula, poi nelle comunità regionali e infine dai tribunali locali.
Dopo una lunga serie di sentenze, venne promulgata il 30 novembre la legge regionale n. 16/2012 con l’intento di riparare ai danni fatti con la normativa precedente. Anche questa legge però non andava bene. In Aula, in maniera chiara e solenne ne affermammo i chiari  profili di incostituzionalità. Ma non fummo ascoltati
Difatti, in data 27 gennaio 2012, il Consiglio dei ministri impugnò anche la legge regionale n. 16. Ed è del 19 luglio 2013 la sentenza, la n. 222, della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 8, comma 2, nonchè dell’articolo 9 della legge. La motivazione è sempre la stessa, ribadita in più occasioni dalla Corte, ossia che “mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un determinato e significativo periodo di tempo “in alcuni casi addirittura quinquennale“ non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della  residenza e le situazioni di bisogno o di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale”. 
La Corte pertanto ha dichiarato illegittimo il requisito dei 24 mesi di residenza in regione per accedere alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 8 e il requisito di residenza dialmeno cinque anni in Italia previsto nell’articolo 9. 
Abbiamo creduto pertanto opportuno recepire quanto stabilito dalla Corte e togliere tutti questi elementi di incostituzionalità previsti nella normativa. Ci riserviamo in seguito di riproporre una legislazione organica per una azione di accoglienza ed integrazione della popolazione straniera regolarmente presente nel nostro territorio regionale. 
Con l’articolo 1 si definiscono le finalità della presente legge, affermando il principio di uguaglianza tra le persone residenti in regione e la necessità, in ottemperanza al dettato della nostra Costituzione, di una parità di trattamento nell’accesso alle diverse prestazioni sociali previste nelle diverse norme di settore del nostro ordinamento. 
Con l’articolo 2 in ossequio alle indicazioni della Corte Costituzionale si elimina il requisito di 24 mesi di residenzialità nel territorio regionale al fine di accedere agli interventi economici che i Comuni erogano alle persone e famiglie in stato di bisogno e si ristabilisce inoltre il diritto per tutti gli stranieri ex articolo 41 della legge n. 286/1998 di accedere alle provvidenze del welfare alle stesse condizioni delle altre categorie di popolazione. 
Con l’articolo 3 si estendono anche agli stranieri di cui all’articolo 41 alcuni interventi di sostegno alle famiglie quale l’assegno di natalità, i contributi alle famiglie numerose, la carta famiglia, il sostegno alla funzione educativa e i voucher per servizi, già previsti per le altre categorie di persone ivi indicate. 
Con l’articolo 4 analogamente a quanto già indicato negli articoli di cui sopra, anche per gli interventi relativi alla edilizia convenzionata, agevolata e il sostegno alle locazioni, viene prevista la estensione ai soggetti di cui all’articolo 41 della legge n. 286/1998. Inoltre viene introdotto il principio per cui, in caso di domanda congiunta, il requisito della residenza per almeno 24 mesi venga richiesto ad uno solo dei richiedenti e non ad ambedue. 
Con l’articolo 5 per i motivi già sopra esposti viene eliminato il requisito di 24 mesi richiesto ad uno dei genitori per poter accedere ai benefici previsti in materia di diritto allo studio. Gli stessi benefici inoltre vengono estesi anche ai soggetti di cui all’articolo 41 della legge n. 286/1998. 
Con l’articolo 6 si abroga l’articolo 9 della legge n.16/2011.
In seguito della proficua discussione condotta in sede di commissione, è stata approfondito lo studio delle sentenze e della giurisprudenza in materia. Tale approfondimento ha portato ad avere un’ampia condivisione sulla Proposta di Legge, facendo altresì emergere la necessità di dedicare al tema una normativa dedicata.
 
FRANCO CODEGA
https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/