Signor Presidente, egregie colleghe, egregi colleghi,
approda oggi in Aula la Proposta di Legge riguardante il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG). La necessità di intervenire nella materia, è doveroso ricordarlo, è stata sentita anche dall’opposizione che con il Consigliere Ciriani, presentò una Proposta di Legge che si focalizzava, tuttavia, su uno degli aspetti dell’intero ambito. In un’ottica di una proficua collaborazione, ma anche di un intervento completo, si è quindi deciso di istituire un Comitato ristretto; considerato che l’attività del Soccorso Alpino sarebbe andata ad innestarsi nel Servizio Sanitario Regionale, detto Comitato è stato istituito in seno alla III Commissione. Si crede di poter dire che, sebbene il testo della maggioranza sia stato preso quale testo base, le istanze dell’opposizione sono state in larghissima misura accolte. Oltre a ciò, è stato particolarmente importante il momento delle audizioni (sia quelle tenute dalla IV Commissione che quelle in III Commissione): è stata l’occasione di conoscere da vicino il lavoro di tanti professionisti che con passione operano nel fondamentale ambito del soccorso alle persone in difficoltà e altresì di avvalersi di preziosi consigli per migliorare il testo.
Come ricordato nella relazione che accompagna il testo, il Soccorso Alpino svolge, nell’ambito del soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, tre funzioni principali: quella di coordinamento operativo negli interventi di soccorso, quella di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario e, infine, quella di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.
La presente Proposta di Legge si propone di stabilizzare, valorizzare e potenziare lo svolgimento delle prime due funzioni.
Ai fini di cui sopra, il Soccorso Alpino viene incastonato di fatto nel Servizio Sanitario Regionale e più specificatamente nel sistema emergenza e urgenza sanitaria sia per quanto attiene agli indirizzi strategici sia dal punto di vista operativo e infine, conseguentemente, dal punto di vista finanziario.
Si rammenta che altre regioni italiane hanno adottato negli ultimi anni lo stesso modello di governance con riguardo al Soccorso Alpino e detto modello, specialmente in Veneto e in Lombardia, ha dato prova di funzionare bene e di dar vita ad un’integrazione tra operatori sanitari e di soccorso alpino che si i è tradotto in un miglioramento del servizio al cittadino.
Nella presente relazione, si desiderano evidenziare le migliorie al testo base.
All’articolo 1 si è inteso chiarire che il Soccorso Alpino è, in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, il riferimento esclusivo per il soccorso sanitario, ma ferme restando le competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso.
All’articolo 4 sono state meglio definite le funzioni del Comitato Regionale Emergenza Urgenza in veste di coordinamento integrato, insieme alla Protezione Civile e al Corpo Forestale, delle attività del Soccorso Alpino. Inoltre, le decisioni di detto coordinamento saranno disposte con un apposito atto oggetto, come si vedrà all’art. 6, della convenzione unica.
All’articolo 6, la convenzione unica sarà stipulata da EGAS sulla basa dell’atto disposto dal coordinamento. Detta convenzione riguarderà i rapporti del Soccorso Alpino con gli Enti Regionali: SSR, Protezione Civile e Corpo Forestale.
E’ stato parzialmente riformulato l’articolo 10 che prevede che gli interventi di soccorso via terra non siano a carico dell’utente, mentre per il ricorso all’elicottero senza prestazioni sanitarie si prevede una compartecipazione.
L’articolo 10 va letto insieme all’articolo 11 che prevede una possibile compartecipazione alla spesa per i praticanti i cosiddetti sport estremi nel caso di soccorso. Si rimanda doverosamente alla Giunta l’individuazione e la specificazione di detti sport, delle casistiche e della eventuale compartecipazione alle spese.
Accogliendo un’istanza dell’opposizione, all’articolo 12, si avvia, a livello sperimentale un progetto per la geo-localizzazione delle persone disperse in zone non coperte da segnale. Detto progetto, oltre a garantire un tempestivo soccorso, potrebbe far risparmiare risorse all’Amministrazione rendendo più rapidi i soccorsi (ad esempio, potrebbe ridurre i minuti di volo dell’elicottero).
L’articolo 13, riguardante il recupero e la rimozione di cadavere è stato modificato per lasciare agli esperti la scelta delle modalità operative con cui operare al fine di dar precedenza in maniera inequivoca al soccorso dei vivi.
La norma finanziaria dell’articolo 15 è stata di particolare complessità perché il Soccorso Alpino era finanziato da diverse Direzioni Regionali e l’intento è quello di raccogliere in un unico finanziamento i diversi rivoli e “storicizzarlo” all’interno del SSR.
Si desidera precisare che la legge non ha alcun intento punitivo nei confronti degli escursionisti e dei praticanti le attività sportive in ambito impervio, ma che mira, questo sì, a responsabilizzare chi frequenta detto ambito a comportamenti assennati che riducano al minimo la possibilità di incidenti. Questo al fine anche di limitare i rischi che i soccorritori affrontano e il costo degli onerosi interventi di elisoccorso. La compartecipazione, nei limiti e nei casi che saranno definiti, non deve dunque avere obiettivi “di cassa”, ma di puro ammonimento alla prudenza.
Si crede che dal complesso delle norme esca un testo che ha il pregio di chiarire i rapporti, le funzioni e il finanziamento del Soccorso Alpino che, saldamente incastonato nel SSR, potrà sviluppare le proprie potenzialità a servizio dei cittadini.
Si auspica nell’approvazione dell’Aula con un’ampia condivisione.

Renza LIVA

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