ODG collegato al DDL n. 223 "Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"
Presentatori: BAGATIN, CREMASCHI,
Oggetto: esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco.
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sono state individuate le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le quali è previsto il pagamento del ticket e in particolare le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
RILEVATO che tra le categorie esentate dal pagamento di cui sopra si annoverano quei lavoratori che ricevono una prestazione in seguito ad infortunio sul lavoro, ma godono di copertura INAIL;
RILEVATO altresì che dalla anzidetta esenzione restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni subiti sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL;
TENUTO CONTO che i soggetti appartenenti alle suddette categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano in tal modo nella situazione di non essere esentati da spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene con riguardo ad altri lavoratori;
RITENUTO pertanto ragionevole ed opportuno prevedere l’estensione dell’esenzione dal pagamento del ticket anche in favore degli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza che non godano della copertura assicurativa INAIL;
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a prevedere, in relazione all’attuazione del DPCM 12/01/2017, per i motivi espressi in narrativa e nei vincoli di bilancio, il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria sia per le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio sia per le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza in favore dei soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco e del personale volontario del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e della Protezione Civile regionale che non godono dell’esenzione dal pagamento in forza della copertura assicurativa INAIL.
