Sulla vigilanza scolastica in montagna

Pubblicato il lunedì 28 Ott 2013

IRI

Oggetto: Sulla vigilanza scolastica in montagna

Il sottoscritto Consigliere regionale,

PREMESSO che un dirigente scolastico di un istituto comprensivo dell’Alto Friuli ha stabilito l’obbligo di ritiro degli alunni informando che in caso di mancato ritiro il minore sarà consegnato alla forza pubblica;
VISTO il parere espresso ex art. 21 lett. d) della LR 43/93 e successive modifiche sugli Obblighi di Vigilanza degli operatoti scolastici dal pubblico Tutore dei minori il quale afferma invece che non si può in alcun modo intervenire sull’esercizio della autonoma e sovrana potestà genitoriale e ritiene valido il ricorso allo strumento della cosiddetta liberatoria, soprattutto quando si sottolinea la comune assunzione della responsabilità educativa e di collaborazione sussidiaria;
RICORDATO che spesso, in particolare nelle realtà montane, dove i percorsi e le distanze tra edifici scolastici ed abitazioni, non presentano pericoli di sorta e sono per di più noti e sorvegliati, non sussistono motivi per impedire agli alunni di percorrere il tragitto casa/scuola a/r senza la necessità di essere accompagnati.

INTERROGA

il Presidente della Regione e l’Assessore regionale competente per sapere se non ritengano opportuno intervenire nelle sedi opportune per fare in modo che quando i genitori siano impediti a garantire la loro presenza, o di un altro soggetto maggiorenne, al di fuori della scuola, gli alunni, previa sottoscrizione di liberatoria, possano rientrare autonomamente a casa.    

Daniele Gerolin

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