ROTELLI: modifiche all’art. 36 della lr 6/2006 in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Pubblicato il venerdì 13 Mag 2016

Stralcio 106-07 "Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi,

nei servizi del sistema integrato operano circa 1.800 persone che svolgono funzioni educative e/o di animazione sociale. Circa un terzo di questi ha svolto varie attività formative successivamente al diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 

In ambito sanitario e con riferimento alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria la situazione è normata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dal Decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, che, contemporaneamente nel definire la figura e il profilo dell’educatore professionale, ne prevedono una formazione universitaria.
Pertanto, le organizzazioni (strutture sanitarie pubbliche o soggetti privati/privato sociale) che erogano prestazioni sanitarie e prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria devono obbligatoriamente impiegare figure professionali in possesso dei requisiti abilitanti ovvero della laurea triennale.

In ambito “sociale”, sI osserva che, oltre al succitato percorso formativo, l’ordinamento prevede, altresì, nell’ambito della facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione uno specifico corso di laurea (CL 19) che “abilita allo svolgimento di attività di educatore e di animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono ed erogano servizi sociali e sociosanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi e servizi culturali…….”
In ambito regionale inoltre, l’art. 36 della L.R. 6/2006 indica i diversi operatori previsti dal sistema integrato dei servizi sociali, contemplando tra queste figure l’educatore professionale e l’animatore sociale. Per tali figure la Regione deve definire “i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale”, mentre per i profili e i livelli formativi connessi alle ulteriori figure professionali si rinvia a quanto disciplinato dalle norme statali.

A tal riguardo si rileva che l’uso dello stesso termine previsto dal succitato decreto 520/98, vincola all’utilizzo esclusivo anche nel settore sociale dell’operatore qualificato come “educatore professionale” nei contenuti e nel percorso formativo definiti dal medesimo decreto legislativo. 
Conseguentemente, la questione relativa all’impiego di figure professionali con competenze similari, come quella dell’educatore, si pone esclusivamente con riguardo agli operatori chiamati a svolgere le loro attività nel contesto dei servizi inerenti il sistema integrato. Inoltre in tali servizi, la mancata definizione sia a livello statale che regionale dei profili e dei livelli formativi della figura dell’educatore e dell’animatore sociale ha permesso l’impiego di operatori con profili molto diversi tra loro, sia nel contesto degli enti pubblici che delle organizzazioni del terzo settore, generando comportamenti differenziati nei processi di esternalizzazione.
Per porre rimedio a tale dicotomia le regioni hanno agito secondo due distinti comportamenti:
1)    alcune di esse hanno unificato i percorsi formativi prevedendo, quale figura professionale con funzioni educative da utilizzare nell’ambito dei servizi, esclusivamente l’educatore professionale (d.lgs. 502);
2)    altre hanno invece mantenuto distinti i percorsi formativi e hanno previsto, nell’ambito degli atti che disciplinano le caratteristiche dei servizi, i titoli di studio posseduti dagli operatori, distinti in ragione della tipologia del servizio (possesso della laurea triennale CL 19 ovvero laurea triennale in educatore professionale).

Un ulteriore elemento aggravante la questione di anzi riportata è rappresentato dalla presenza di un numero rilevante di persone prive di titolo con funzioni educative, che da anni operano, in modo improprio, nell’ambito dei servizi e delle strutture del sistema ingrato e per le quali si rende necessario un intervento “sanante” che legittimi il loro impiego nel sistema, nelle more della definizione e della realizzazione di un percorso di riqualificazione.

Al fine di risolvere le questioni rappresentate si propongono le seguenti azioni:
1)    modifica dell’articolo 36 della L.R. 6/2006 sopprimendo la definizione delle figure professionali da impiegare nell’ambito dei summenzionati servizi e strutture, demandando al regolamento previsto dall’articolo 31 della legge regionale stessa (con il quale si vanno a definire, tra l’altro, i requisiti  minimi generali e specifici per il funzionamento dei servi e delle strutture del sistema integrato) l’individuazione degli operatori preposti allo svolgimento delle attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private. Tali requisiti saranno diversificati in relazione alle diverse attività educative e rieducative previste per le diverse tipologie di soggetti da accogliere;
2)    previsione che, dopo l’entrata in vigore della norma e nelle more dell’adozione dei regolamenti per l’autorizzazione dei diversi servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, possono essere assunti esclusivamente operatori in possesso del titolo di laurea di educatore professionale o del diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione di cui alla classe L-19;
3)    integrazione dell’articolo 36 della L.R. 6/2006 per stabilire che, nelle more della realizzazione di un piano di riqualificazione degli operatori (diversificato in relazione ai diversi percorsi formativi e all’esperienza lavorativa) possono operare nei servizi del sistema integrato, anche operatori privi dei titoli previsti purché abbiano maturato una esperienza congrua nello svolgimento delle funzioni di educatore o di animatore;
4)    attuazione dell’art. 36, comma 5, della L.R. 6/2006 mediante la definizione del profilo professionale relativo all’animatore sociale in ambito sociale e socioeducativo, nonché dei relativi livelli di formazione ritenuti necessari per lo svolgimento di tale professione;
5)     individuazione, congiuntamente all’Assessorato lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, dei percorsi formativi di riqualificazione per gli operatori privi dei requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni e di quelli di base ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni di animatore sociale.

Con il medesimo articolo si affronta inoltre la questione afferente gli operatori addetti all’assistenza nei servizi residenziali per anziani, tra cui figurano anche, operatori privi di titolo e operatori in possesso di titoli attestanti l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza, conseguiti nell’ambito di un percorso formativo finanziato dall’amministrazione regionale. Tale percorso formativo ha permesso a oltre un migliaio di operatori di acquisire le competenze di base indispensabili per assicurare le prestazioni assistenziali a persone anziane accolte nei servizi residenziali.
Ai sensi della DGR 3031 dd. 7.12.2007 si sono, inoltre, riconosciuti crediti formativi, finalizzati all’accesso dei percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS), a titoli professionali dell’area sanitaria acquisiti all’estero e a titoli formativi ed esperienze lavorative pregresse nei processi di assistenza diretta alla persona di operatori stranieri.
Dal 2011 l’Amministrazione regionale ha avviato un piano formativo specifico e straordinario nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 per la creazione di percorsi formativi dedicati alla acquisizione della qualifica di OSS da parte dei soggetti in possesso delle competenze minime nei processi di assistenza e dei soggetti stranieri in possesso di crediti.  Nel periodo 4/2012-12/2014 sono stati realizzati 68 corsi a fronte di oltre 1.600 persone qualificate. 

Tenuto conto del rilevante numero di operatori ancora da riqualificare (1.600) è stata prevista, nell’ambito della pianificazione periodica delle operazioni PPO – Annualità 2015 approvata con DGR 429/2015, la prosecuzione dell’attività di riqualificazione del personale operante nel sistema integrato e privo di titolo.
Per evitare il procrastinarsi dell’utilizzo di persone prive di titolo nei summenzionati servizi, è opportuno stabilire un termine, decorso il quale non sarà più possibile l’impiego di operatori che non sono in possesso della qualifica di OSS. Il termine che si propone è quello del 31 giugno 2019 in quanto si ritiene che entro tale data sarà completato il programma di riqualificazione riferito a detto personale.

Si precisa inoltre che le mansioni che detti operatori potranno svolgere, nelle more della loro riqualificazione, sono disciplinate dal “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”, approvato con D.P.Reg. 144/2015.

Per l’importanza che questo provvedimento riveste, si confida in una sua approvazione.

ROTELLI

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