MORETTI: odg sul ruolo di facilitatori dei consulenti del lavoro e di altri intermediari

Pubblicato il venerdì 21 Lug 2017

Odg collegato al DDL 223 Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Presentatori: MORETTI, BOEM, AGNOLA, GRATTON, LIVA, ZECCHINON

Oggetto: La Giunta regionale valuti l’opportunità di definire un ruolo di facilitatori dei consulenti del lavoro e di altri intermediari abilitati ai fini dell’attivazione di tirocini extracurricolari

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l’articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; 
Viste le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;
Visto il “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).”, emanato con proprio decreto 18 ottobre 2016, n. 0198/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto che il tirocinio costituisce uno strumento di politica attiva, finalizzato a favorire da parte del tirocinante l’acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e a facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
Dato atto che il prefato Regolamento prevede, in relazione alle varie tipologie di tirocini attivabili, diversi soggetti promotori quali organismi che si occupano della progettazione, dell’attivazione e del tutoraggio del tirocinio;
Dato atto, altresì, che spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo;
Tenuto conto che è interesse dell’amministrazione regionale agevolare per le strutture ospitanti – imprese – il ricorso allo strumento del tirocinio formativo, senza tuttavia modificare il ruolo di soggetto promotore da parte del sistema pubblico, il quale costituisce la migliore garanzia del perseguimento delle finalità del tirocinio medesimo; 
Considerato che il ruolo di facilitatori può essere garantito dai consulenti del lavoro e dagli altri intermediari abilitati;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1) A farsi parte attiva, fermo restando il ruolo dei servizi pubblici, per definire un ruolo di facilitatori dei consulenti del lavoro e di altri intermediari abilitati ai fini dell’attivazione di tirocini extracurricolari da parte delle strutture ospitanti – imprese.
2) di individuare le modalità operative per dare attuazione a quanto previsto al punto 1).

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