FASIOLO: Proposta di Legge Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica

Pubblicato il lunedì 17 Mar 2025

Proposta di Legge n.

Presentata dai Consiglieri: Fasiolo, Carli, Celotti, Conficoni, Cosolini, Martines, Mentil, Moretti, Pisani, Pozzo, Russo, Bullian, Capozzi, Honsell, Liguori, Massolino, Moretuzzo, Pellegrino, Putto

Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica

Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,
La presente Proposta di Legge vuole introdurre un’importante novità nel già ricco panorama dei servizi che la Regione mettere a disposizione del sistema scolastico: l’istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica.
In un contesto sociale sempre più complesso dove le giovani generazioni sono chiamate ad adattarsi ad un mondo in divenire che li pone davanti a sfide crescenti, la presenza di un servizio di supporto e accompagnamento che affianchi la comunità educativa nell’elaborazione di adeguate strategie per essere al passo con il tempo, rappresenta un investimento strategico da cui non si può prescindere.
Il Servizio che si vuole qui istituire, si pone l’obiettivo di promuovere il benessere e la motivazione degli studenti favorendo il loro sviluppo personale e sociale, prevenendo il disagio e la dispersione scolastica anche supportando le istituzioni scolastiche nelle attività di progettazione, implementazione e sviluppo dell’offerta formativa.
Le attività che il Servizio in via di istituzione potrà svolgere, sono aggregabili in tre filoni: quello degli interventi rivolti alle istituzioni scolastiche, quello degli interventi rivolti agli studenti e, infine, quello rivolto alle famiglie.
Fondamentale per delineare il perimetro del servizio e per tratteggiare il funzionamento dello stesso, sarà l’attività svolta dalla Cabina di Regia che, composta da esperti nelle discipline affini alla psicologia ed educazione, verrà chiamata ad elaborare delle linee guida sulla base delle quali il servizio potrà essere attivato.

Trieste, 17 marzo 2025

Laura Fasiolo

ART.1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce l’importanza del benessere psicologico nei contesti educativi e, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, concorre all’arricchimento e potenziamento dell’offerta formativa anche contribuendo al miglioramento della vita scolastica supportando le istituzioni nell’adozione di efficaci stili educativi e nel supporto alla gestione dei conflitti e delle complessità.

ART. 2
(Servizio psicologia scolastica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l’insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di cui al comma 1 si pone l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico degli studenti favorendo il loro sviluppo personale e sociale, prevenendo il disagio e la dispersione scolastica anche supportando e affiancando le istituzioni scolastiche nelle attività di progettazione, implementazione e sviluppo dell’offerta formativa e del servizio all’utenza, nella prospettiva della piena realizzazione del diritto allo studio, della riduzione della dispersione, della prevenzione del disagio psichico e relazionale, dell’incremento dei livelli di partecipazione e collaborazione con l’utenza.
3. Il servizio di cui al comma 1 è rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie facenti parte del Sistema scolastico regionale di cui all’articolo 4 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e opera, qualora presente all’interno dell’istituzione scolastica coinvolta, in sinergia con il Centro di Informazione e Consulenza di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
4. Il Servizio viene svolto tramite sottoscrizione di un Protocollo di Intesa da stipularsi con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia

ART. 3
(Attività)
1. Il Servizio di psicologia scolastica, per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 2 della presente legge, d’intesa con le istituzioni scolastiche, svolge le seguenti attività:
a) interventi rivolti alle istituzioni scolastiche:
1) consulenza e sostegno rivolto ai docenti, al personale scolastico e dirigenziale nell’elaborazione di adeguate strategie volte ad affrontare problematiche didattiche e organizzative volte alla costruzione di risposte adeguate al contesto dell’istituzione scolastica coinvolta e di gestione del conflitto, nonché supporto nella fase di formazione dei gruppi classe;
2) consulenza e sostegno ai docenti nella gestione del gruppo classe;
3) consulenza e sostegno nell’approccio ai soggetti con bisogni educativi speciali (BES);
4) consulenza e supporto nell’identificazione di corretti metodi di approccio nei confronti di studenti con disturbi alimentari, autolesionismo, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;
5) prevenzione del burnout del personale scolastico e dello stress lavoro correlato;
b) interventi rivolti agli studenti:
1) sostegno all’orientamento, limitatamente agli istituti secondari di primo e secondo grado, in raccordo con i servizi offerti dai Centri di Orientamento Regionali;
2) supporto all’individuazione del metodo di studio;
3) attività volte alla maturazione focalizzata sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell’identità;
4) prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica con particolare attenzione alle situazioni di insuccesso formativo e povertà educativa;
5) prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;
c) interventi rivolti alle famiglie:
1) promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;
2) promozione di momenti di formazione e informazione su temi di comune interesse emergenti dall’analisi del contesto scolastico;
2. Il Servizio di psicologia scolastica, non assumendo in capo a sé alcuna attività di carattere diagnostico o sanitario, opera in stretto coordinamento con altri protocolli e progetti attivi nonché con gli altri servizi territoriali e specialistici nel rispetto delle rispettive competenze provvedendo, in caso di necessità, ad informare le famiglie e si servizi pubblici territoriali competenti. Eventuali interventi di natura individuale o rivolti ad un gruppo ristretto di studenti sono realizzati, qualora gli interessati non abbiano raggiunto la maggiore età, solo previa autorizzazione tramite consenso informato dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 4
(Cabina di regia)
1. Presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica.
2. La cabina di regia di cui al comma 1 è composta da:
a) l’Assessore competente in materia di istruzione o suo delegato;
b) l’Assessore competente in materia di salute e politiche sociali o suo delegato;
c) un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
d) un rappresentante designato dall’Ordine degli psicologi del FVG;
e) quattro rappresentanti, designati dalle Università regionali, dei corsi di laurea in Psicologia, Scienze della Formazione Primaria, Educazione Professionale;
f) due esperti in materia di psicologia scolastica e dell’educazione designati dalla Regione.
3. La cabina di regia elabora le linee guida del Servizio di psicologia scolastica che dovranno contenere:
a) le modalità e criteri di attivazione e svolgimento della attività previste all’articolo 3;
b) i criteri volti ad identificare i professionisti, iscritti all’Ordine degli psicologi, destinati a svolgere le attività previste all’articolo 3;
c) gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e valutazione delle attività svolte dal Servizio.
4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura

ART. 5
(Protocollo di Intesa)
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’elaborazione delle linee guida di cui al comma 3 dell’articolo 4 della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, approva con apposita deliberazione lo schema di Protocollo di Intesa di cui al comma 4 dell’articolo 1.
2. Il Protocollo di Intesa di cui al comma 1 disciplina:
a) l’organizzazione territoriale del Servizio di psicologia scolastica;
b) le modalità con cui i professionisti sono inseriti all’interno del Servizio;
c) le modalità con cui le Istituzioni del Sistema scolastico regionale possono richiedere di usufruire delle attività offerte dal Servizio;
d) la previsione di una fase sperimentale del Servizio, della durata almeno biennale.

ART. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all’articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 7 (Diritto allo studio) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante prelievo di complessivi 1.200.000 di euro, suddivisi in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

ART. 7
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2375 - FAS PDL servizio psicologia scolastica 17.03.2025

Ne parlano

Laura Fasiolo

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Laura Fasiolo
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