FASIOLO: Legge 68/1999. Mancata piena assunzione persone con disabilità presso il Trieste Airport Friuli Venezia Giulia

Pubblicato il giovedì 23 Mag 2024

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149)

OGGETTO: Legge 68/1999. Mancata piena assunzione persone con disabilità presso il Trieste Airport Friuli Venezia Giulia

La sottoscritta consigliera regionale,
PREMESSO che la normativa di riferimento per l’assunzione di persone con disabilità è la legge nazionale 68/1999 <>;
CONSIDERATO che in base alla legge 68/1999 le aziende pubbliche e private con almeno 15 dipendenti (base di computo) sono obbligate ad assumere disabili, in misura variabile a seconda del numero degli occupati:
 da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assumere n. 1 soggetto
 disabile;
 da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assumere n. 2 soggetti disabili;
 oltre 50 dipendenti: obbligo di assumere soggetti disabili pari al 7% dei lavoratori dipendenti e obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette pari all’1% del personale dipendente;
CONSIDERATO che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assunzione i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni che ai sensi dell’articolo 11 stabiliscono i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni della loro attività sono impossibilitati ad occupare l’intera percentuale delle persone disabili prescritta, possono, a domanda, essere esonerati parzialmente dall’obbligo dell’assunzione, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo che, con il Decreto Ministeriale n. 193/2021 che ha adeguato gli importi, è pari ad euro 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
CONSIDERATO che il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”) prevede all’art. 3 comma 1 che per concedere al datore di lavoro l’autorizzazione all’esonero parziale, devono sussistere speciali condizioni di attività, accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
CONSIDERATO che la società Aeroporto Friuli – Venezia Giulia S.p.A. che gestisce il Trieste Airport Friuli Venezia Giulia è una società partecipata il cui capitale è dal luglio 2019 al 55% della 2i Aeroporti S.p.A e al 45% della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La società sovraintende a tutto ciò che attiene allo sviluppo, gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali e, contestualmente, come società di handling, fornisce tutti i servizi di assistenza a terra per passeggeri, merci ed aeromobili delle varie compagnie aeree che operano sullo scalo;
CONSIDERATO che il regolamento interno della società Aeroporto Friuli – Venezia Giulia S.p.A datato 12 febbraio 2018 <> al punto 3.7 prevede che <>;
CONSIDERATO che il personale che lavora all’interno del Trieste Airport Friuli Venezia Giulia ammonta a 84 unità e che il numero di persone da assumere obbligatoriamente ai sensi della Legge 68/1999 è di 6 unità con disabilità e 1 unità come categoria protetta. Attualmente sono assunti a tempo indeterminato 3 lavoratori con disabilità e 1 lavoratore appartenente alle categorie protette;
CONSIDERATO che per le rimanenti 3 posizioni destinate ai lavoratori con disabilità, l’impresa beneficia dell’esonero parziale degli obblighi occupazionali previsto dall’art. 5 comma 3 della legge 68/99, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili il previsto contributo esonerativo, e che l’esonero è stato autorizzato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con il decreto n. 411 del 24/01/2020, rinnovato poi con il decreto n. 19060 del 26/10/2022 la cui scadenza è prevista per il 17/10/2025;
CONSIDERATO che il Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, con la crescita delle destinazioni e della connettività, è in una fase di profondo rinnovamento e sviluppo del traffico, dei servizi e delle infrastrutture e sta cercando nuovo personale da assumere per ricoprire diversi ruoli, dagli addetti all’assistenza aeromobili e passeggeri fino ai manutentori e al personale in amministrazione e alla security;
APPRESO dalla stampa locale come i candidati vengano selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro ADHR Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone e come la società Aeroporto Friuli – Venezia Giulia S.p.A., portando avanti una politica di svecchiamento della forza lavoro, miri ad assumere soprattutto giovani;
CONSIDERATO che il Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, realtà importante nel tessuto economico regionale, anche per opportunità di crescita e di sviluppo del territorio, debba non solo aprire a nuove opportunità di lavoro per i giovani ma anche adempiere fino in fondo all’obbligo previsto dalla legge 68/1999 di assumere l’intera percentuale di disabili assegnata.
Tutto ciò premesso,
INTERROGA
la Giunta regionale per sapere come l’Amministrazione regionale intenda risolvere questa problematica che riguarda una sua società partecipata che, pur agendo in conformità a quanto previsto dalla legge 68/1999, continua a non assumere l’intera percentuale di disabili prevista e quindi a non adempiere a quanto previsto obbligatoriamente per legge.
Chiede inoltre di sapere quali sono le speciali condizioni di attività, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 68/1999 e dell’art. 3 comma 1 decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”), che hanno permesso alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di persone disabili.

Laura Fasiolo

Trieste, 23 maggio 2024

1343 - FAS IRC Aeroporto Ronchi e assunzione disabili L.68-1999

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