ZECCHINON: relazione sulla revisione del regolamento consiliare

Pubblicato il lunedì 23 Giu 2014

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
all’inizio di questa legislatura la Giunta per il regolamento ha avviato un’attività di  ricognizione delle esigenze di aggiornamento dello strumento normativo fondamentale che regola i lavori consiliari, al fine di valutare le modifiche suggerite dall’esperienza che possano migliorare la funzionalità dei lavori consiliari ovvero l’adeguamento a talune innovazioni legislative sopravvenute.
Un primo “pacchetto”di modifiche è stato sotto posto all’Aula, che lo ha approvato il 29 ottobre 2013, con l’intesa di proseguire successivamente i lavori per affrontare le ulteriori tematiche da approfondire. 
Il 2 aprile scorso i lavori di rivisitazione del regolamento consiliare sono ripresi e le modifiche ora proposte riguardano i seguenti punti: la relazione tecnico-finanziaria a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti che comportano oneri finanziari, l’aggiornamento delle procedure relative ai rapporti con l’Unione europea, i rapporti con la Commissione paritetica ed infine alcune correzioni di natura tecnica.
1. Per quanto riguarda il primo tema, quello della relazione tecnica sulla copertura finanziaria dei progetti di legge e degli emendamenti, le modifiche al regolamento che si sottopongono all’esame dell’Aula sono contenute agli articoli da 3 a 6 (che, rispettivamente, introducono l’art.  86 bis e modificano gli articoli 92, 106 e 108), cui si aggiunge l’articolo 18, recante una disposizioni finale e transitoria per l’applicazione delle modifiche in esame.
Tali modifiche trovano la loro ragione primaria nella necessità di adeguare il regolamento consiliare alle esigenze di rafforzamento degli strumenti posti a presidio dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica. Infatti le variazioni apportate precedentemente e con le quali, attraverso l'articolo 92, comma 3 bis, si investiva la Commissione del compito di richiedere eventualmente la scheda di analisi economico-finanziaria con in evidenza le relative coperture di spesa, sono risultate poco efficaci e inidonee al principio che obbliga al rispetto della copertura finanziaria per le leggi di spesa licenziate. 
Le modifiche proposte tengono conto anche delle numerose pronunce della Corte costituzionale, alcune delle quali hanno riguardato pure leggi del Friuli Venezia Giulia. Tali modifiche si muovono anche nel senso indicato nella relazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia, deliberata il 3 giugno scorso, sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi regionali del 2013, redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Tale relazione, infatti, evidenziava l’opportunità di corredare i progetti di legge approvati dal Consiglio regionale di “un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l’attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l’entità degli oneri e l’entità delle risorse utilizzate”.
Va poi considerato che la riforma costituzionale sul pareggio di bilancio e gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea impongono di potenziare gli strumenti per una sana gestione della finanza pubblica.
Le modifiche proposte prevedono di corredare ciascun progetto di legge che comporti oneri finanziari di una relazione tecnico finanziaria, quale condizione necessaria per procedere in Aula all’esame dell’articolato e in mancanza della quale il progetto di legge, una volta esaurita la discussione generale, viene rinviato in Commissione, perché la stessa acquisisca la relazione richiesta. Analogamente si prevede che gli emendamenti presentati in Aula che comportino oneri finanziari aggiuntivi rispetto al progetto licenziato dalla Commissione siano corredati di una relazione tecnica in forma semplificata, per poter essere messi ai voti.
Per garantire a ciascun consigliere la massima disponibilità per l’elaborazione della relazione e per acquisire tutti i dati utili all’esercizio del suo mandato e al suo diritto di iniziativa, compresa la disponibilità finanziaria, è previsto un preciso impegno da parte dell’Ufficio di Presidenza che porti alla creazione di una funzione specifica del Consiglio capace di offrire garanzie nei rapporti tra iniziative del Consiglio e Uffici giuntali. 
Al fine di permettere una maggior agibilità, la norma finale di cui all’articolo 18 prevede che, di intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza, siano predisposti due modelli di relazione tecnico-finanziaria, strutturati in termini chiari ed essenziali, uno dei quali in forma semplificata per gli emendamenti.
Si ritiene utile inoltre sottolineare che il prossimo 15 luglio la sezione della Corte dei conti esprimerà il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2013 e pertanto appare quanto mai opportuno che per allora l’Aula abbia licenziato tali disposizioni regolamentari, pur prevedendo, attraverso una norma transitoria, che esse abbiano effetto per i progetti di legge presentati a decorrere dal 1° ottobre, per permettere un adeguato periodo di preparazione all’utilizzo del nuovo strumento.
2. Il secondo tema affrontato dalle modifiche è quello dei rapporti con l’Unione europea (articoli 8, 9, 12, 13 e 14). Le modifiche proposte aggiornano le procedure relative ai rapporti con l’Unione europea, già contenute nel regolamento vigente, alla luce delle innovazioni legislative introdotte dalla legge 234/2012 e tengono conto dell’esperienza maturata in questi anni. La disciplina proposta intende, in particolare, rafforzare il ruolo del Consiglio nella fase ascendente del processo di formazione delle politiche e della legislazione europee, dapprima attraverso un esame preventivo del programma legislativo della Commissione UE, prevedendo con l’articolo 169 ter una specifica sessione per il suo esame. Inoltre, con l’introduzione dell’articolo 170 bis, viene previsto il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale. L’articolo 124 e i successivi articoli 170 e 170 bis, si muovono proprio nella direzione appena indicata, agevolando l’intervento della Regione nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea in modo da rafforzare l’intera governance, in particolare nella fase ascendente già ricordata. Appare utile sottolineare come in questo percorso il ruolo della V Commissione risulti fondamentale nell’esame del disegno di legge europea regionale e della relazione annuale sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto europeo.
3. Un terzo punto qualificante delle modifiche proposte riguarda i rapporti con la Commissione paritetica Stato-Regione; l’articolo 15, modifica l’art. 174 bis del regolamento introducendo la necessità che il Consiglio riceva con più frequenza le informazioni sulle attività che caratterizzano il lavoro della Commissione stessa e pertanto si stabilisce che il Presidente del Consiglio inviti semestralmente i componenti della Commissione paritetica a relazionare sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio regionale, prevedendo l’audizione allargata alla V Commissione e ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. Infine vengono proposte alcune correzioni di natura tecnica, derivanti dall’esperienza applicativa (articoli 1, 2, 7, 10, 11, 16 e 17). In questo gruppo di articoli si segnala in particolare l’introduzione dell’obbligo per la Giunta, attraverso l’art. 174 ter (sostituito dall’articolo 16) di informare il Consiglio sulle decisioni di costituirsi in giudizio nel caso in cui la Regione sia parte passiva nel processo davanti alla Corte costituzionale.
La Giunta del Regolamento, in particolare nelle sedute del 12 e del 19 giugno, ha svolto un ampio e costruttivo dibattito che ha permesso di licenziare un testo condiviso, così come articolato e illustrato, con voto unanime, nella convinzione che le regole devono essere condivise non solo per essere efficaci ma per permettere a tutti, maggioranza ed opposizione, di procedere con le garanzie che sono indispensabili in democrazia. Per questo motivo auspichiamo l’approvazione delle modifiche al Regolamento con voto espresso all’unanimità.
Per una migliore comprensione delle modifiche proposte si allega, dopo l’articolato, un quadro di raffronto tra il testo vigente del regolamento e quello proposto, strutturato nei quattro punti sopra illustrati.

ZECCHINON

Trieste, 23 giugno 2014

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