Zecchinon: Relazione Giunta Regolamento su proposta modifica regolamento n. 6

Pubblicato il giovedì 19 Ott 2017

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
nel corso di questa XI legislatura il Consiglio regionale viene chiamato per la quarta volta ad interventi di manutenzione normativa rispetto al Regolamento consiliare, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti dettati dell’esperienza maturata. Gli aggiornamenti precedenti sono stati votati dall’Aula il 19 ottobre 2013, il 25 giugno 2014 e il 17 novembre 2015.
Questa ulteriore proposta abbraccia nuovi e diversi capitoli, accogliendo alcune richieste avanzate dai Gruppi consiliari, a cui si aggiungono altre modifiche ritenute utili per rendere sempre più agevole e regolare il lavoro dell’Aula e degli Uffici.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA – CONSEGUENZE IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE PER LA RISPOSTA
L’art. 146 comma 4, prevede l’iscrizione di diritto delle interrogazioni a risposta orale all’odg della prima seduta della commissione, decorso inutilmente il termine per la risposta e su richiesta dell’interrogante. Poiché tale disciplina non può estendersi in via interpretativa anche alle interrogazioni a risposta scritta e volendo assicurare l’osservanza del termine prescritto, si propone, con l’art. 7 della proposta, di integrare l’art. 150 del regolamento, prevedendo che, decorso inutilmente il termine per la risposta della Giunta, su richiesta dell’interrogante, l’interrogazione venga iscritta di diritto, per la risposta orale, all’odg della Commissione competente per materia nella prima seduta utile, fermo restando il limite di cui all’art. 146, comma 4 (secondo cui ciascun consigliere può esercitare tale prerogativa per non più di due atti di sindacato ispettivo al mese). Si propone conseguentemente di allineare il termine per la risposta a quello previsto per le interrogazioni a risposta orale (sessanta giorni).
PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO E POLITICHE UE
La modifica all’art. 170 del regolamento, contenuta nell’art. 8, alla luce della prima esperienza applicativa, si propone di semplificare le procedure di partecipazione alla fase ascendente del diritto e delle politiche europee (sia nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee che nell’ambito del controllo di sussidiarietà e proporzionalità), per la formulazione di osservazioni da parte del Consiglio. In particolare la modifica eliminerebbe il doppio passaggio nella Commissione di merito e in V Commissione su atti della UE di carattere settoriale che in tal modo verrebbero trattati solo nella Commissione di merito. La modifica testuale è apportata solo all’art. 170 (sul dialogo politico) ma si estende per il rinvio contenuto all’art.170 bis, anche alle procedure di controllo di sussidiarietà (che riguarda solo progetti di atti legislativi europei in materia di competenza concorrente della UE e della Regione).
MODIFICA ART. 179 BIS – PUBBLICAZIONE DI ATTI CONSILIARI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY
Con l’art. 11, si propone una riformulazione dell’art. 179 bis del reg. int. che intende garantire un corretto bilanciamento tra il principio di pubblicità dei lavori consiliari e i diritti di tutela della privacy, questione che si è posta più volte negli ultimi anni, con richieste di rimozione dal sito di atti consiliari. In particolare la modifica proposta, da una parte, prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti consiliari, oltre ai casi in cui la pubblicazione venga disposta in base alle leggi statali sulla trasparenza nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”, dando così una copertura normativa alla pubblicazione che già oggi viene effettuata sul sito web del Consiglio regionale dagli uffici consiliari sulla base di una prassi consolidata. Dall’altra, tuttavia, si prevede una deroga all’obbligo di pubblicazione (se sufficiente, con oscuramento parziale dell’atto), disposta dal Presidente del Consiglio, quando l’atto contenga dati personali non divulgabili a norma della disciplina della privacy. Si prevede inoltre che la pubblicazione di atti prodotti da soggetti terzi nell’ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni (quali ad esempio le memorie consegnate nel corso delle audizioni) siano pubblicati con le stesse modalità, salvo che l’autore del documento non manifesti il proprio diniego alla pubblicazione. Resto fermo il controllo “a monte” sull’ammissibilità di mozioni e atti di sindacato ispettivo, contenenti “frasi ingiuriose o sconvenienti” ex art. 155 del regolamento interno, per i quali pertanto la non pubblicazione deriva già dalla non ammissibilità dell’atto stesso, dichiarata dal Presidente all’atto della presentazione. Con la norma transitoria di cui all’articolo 12 si stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 bis, quarto periodo, dell’articolo 179 bis, del regolamento interno, si applica anche agli atti già pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche: in tal modo si subordina ad una richiesta dell’interessato la rimozione o l’oscuramento parziale degli atti già pubblicati sul sito alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche.
MODIFICHE DI COORDINAMENTO
Nel pacchetto di modifiche proposte all’aula sono contenute anche alcune correzioni tecniche di minor rilievo, dettate da esigenze di mero coordinamento formale, ovvero dirette ad espungere diposizioni superate dall’evoluzione dell’ordinamento legislativo. Si tratta in particolare delle seguenti modifiche:
1) L’art. 1 modifica l’art. 18 lett. c), del regolamento, relativo alle competenza della Giunta delle elezioni, sopprimendo le parole “e supplenza”, a fini di coordinamento dell’articolo con le modifiche approvate nel novembre 2015, che hanno espunto dal regolamento l’istituto della supplenza dei consiglieri sospesi dalla carica in caso di condanna non definitiva (in conseguenza della mancata previsione dell’istituto nella legislazione elettorale regionale).
2) L’art. 2 modifica l’art. 20 bis, comma 2, del regolamento, relativo alle procedure di verifica dei poteri, sostituendo la locuzione “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione” con “banche dati della Regione relative ai beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione”: ciò in quanto l’Albo è stato soppresso con il d.lgs. 97/2016, ed è stato sostituito da banche dati, pubblicate nella sezione amministrazione trasparente del sito della Regione in adempimento alla legislazione statale in materia di trasparenza, contenenti informazioni sui soggetti che beneficiano di provvidenze regionali analoghe a quelle che erano contenute nel predetto Albo.
3) L’art. 3 modifica l’art. 92, comma 3, del regolamento, riguardante l’istruttoria legislativa in commissione, sopprimendo le parole “che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate”, a fini di coordinamento con le modifiche approvate nel novembre 2015, allorché l’obbligo di corredare i progetti di legge di una relazione tecnico-finanziaria venne esteso a tutti i progetti di legge. 
4) Per le stesse motivazioni viene proposta, con l’art. 4, una analoga modifica all’art. 108, comma 2 bis, del regolamento, relativo all’ammissibilità degli emendamenti presentati in Assemblea.
5) L’art. 5 modifica l’art. 123 bis, comma 3, riguardante le procedure di esame del rendiconto della Regione, eliminando il parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla relazione di verifica allegata al rendiconto, in quanto tale relazione non è più prevista dalla legislazione contabile.
6) L’art. 6 propone di abrogare l’art. 129, relativo ai progetti di modifica delle circoscrizioni provinciali, in considerazione della soppressione delle Province.
7) L’art. 9 inserisce all’art. 174 ter, relativo agli obblighi di informativa del Presidente della Regione sul contenzione costituzionale, l’obbligo di informativa sugli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di leggi regionali, in quanto tale fattispecie manca nell’elencazione delle diverse tipologie di contenzioso costituzionale contenuta nell’articolo.
8) L’art. 10, abroga il comma 7 dell’art. 175, che prevede la pubblicazione sul BUR dei testi coordinati, su autorizzazione del Consiglio, in quanto tali testi sono ora pubblicati d’ufficio sul sito del Consiglio, nella sezione dedicata alla banca dati della normativa regionale, senza operare lo scorrimento delle partizioni interne.
Per agevolare la comprensione delle proposte di modifica viene allegato alla presente relazione un quadro di raffronto tra il testo vigente e il testo modificato dell’articoli del regolamento interno.
Auspico che le modifiche proposte possano trovare ampia condivisione attraverso il voto unanime del Consiglio.

ZECCHINON

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