Zecchinon: Relazione Giunta Regolamento su proposta modifica regolamento n. 5

Pubblicato il giovedì 19 Ott 2017

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il 16 marzo 2016 il consigliere Violino presentava alla Giunta per il Regolamento la richiesta di inserire al Capo III del Regolamento interno l’art. 137 sexsies per disciplinare la partecipazione delle Comunità linguistiche ai procedimenti legislativi o di indirizzo al fine di valorizzare e salvaguardare la coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. La questione ha impegnato la Giunta nelle riunioni tenutesi il 31 luglio, il 18 settembre, il 26 settembre e il 18 ottobre. Esaminata la legislazione vigente, la Giunta ha preso attodelle due modalità diverse di consultazione delle assemblee in esame e cioè:
a) una consultazione mediata dal CAL ex art. 21, comma 4, legge regionale 26/2014 e art. 3, comma 2, legge regionale 12/2015,chesi realizza solo attraverso la partecipazione con diritto di voto alle sedute del CAL quando quest’organo deve esprimere un parere (obbligatorio) su proposte di legge di iniziativa consiliare nelle materie di cui all’art. 8, comma 1, della legge regionale 12/2015 (ordinamento autonomie locali, elezioni enti locali, conferimento e modalità di esercizio di funzioni degli enti locali, finanza locale ecc.)o un parere (facoltativo) su ogni altro provvedimento di propria competenza che il Consiglio intenda sottoporre al CAL. 
b) una consultazione diretta dell’Assemblea sui progetti di legge, che non passa dal CAL (art. 21, comma 4 bis, legge regionale 26/2014 come inserito dalla legge regionale 3/2016), e che si realizza con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio.
Il regolamento interno in vigore contiene già norme idonee a disciplinare le modalità di consultazione di cui alla lettera b): si vedano gli art. 98, 164 e 175 che disciplinano lo svolgimento delle audizioni (cui possono essere invitate anche le Assemblee di comunità linguistica) rispettivamente da parte delle Commissioni nell’istruttoria legislativa, da parte delle Commissioni nell’ambito delle loro attività conoscitive e da parte dei Capigruppo.
Quanto invece all'espressione del parere del Consiglio delle autonomie locali, l’art. 137 quater, al comma 1 disciplina le modalità con cui viene acquisito il parere obbligatorio del CAL, mentre non disciplina espressamente la richiesta di parere facoltativo. Appare quindi opportuna una integrazione di tale articolo, sia per disciplinare puntualmente la richiesta di parere facoltativo, sia per definire i casi in cui il parere va reso con il voto dei rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica in seno al CAL. 
In tal senso, la Giunta per il regolamento ha concordato di emendare la proposta del cons. Violino, modificando solo l'art. 137 quater, per disciplinare le modalità di consultazione del CAL, inserendo anche la previsione dei casi in cui le Assemblee di comunità linguistica debbano esprimersi, attraverso il loro rappresentante in seno al CAL, in sede di espressionedel parere (obbligatorio o facoltativo) da parte di tale organismo. Non si è ritenuto invece di innovare le normali procedure di consultazione (essendo inteso che le stesse possono includere anche i rappresentanti delle Assemblee di comuità linguistica). 
Le modifiche all'art. 137 quater riformulano i primi tre commi di tale articolo e prevedono, in primo luogo che, nel caso di parere obbligatorio del CAL su una proposta di iniziativa consiliare, una volta assegnata alla Commissione la proposta di legge con prescrizione del parere,almeno tre consiglieri possano chiedere al Presidente, entro tre giorni dall'assegnazione, che la richiesta di parere specifichi che questo debba essere reso con il voto del rappresentante dell'Assemblea di comunità linguistica. Decorso tale termine il Presidente invierà al CAL la richiesta di parere, specificando se esso vada espresso con il voto del rappresentante dell'Assemblea (vedi comma 1 art. 137 quater come modificato). Con tale soluzione dunque si rimette ad una ristretta minoranza la decisione se considerare una certa proposta di legge soggetta al parere obbligatorio del CAL, attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze linguistiche.
In secondo luogo, si introduce un nuovo comma 2, che disciplina il parere facoltativo del CAL: in tal caso la richiesta di parere,compresa la specificazione della partecipazione o meno al voto dei rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica in seno al CAL, può essere proposta,prima dell'inizio della discussione in Commissione, da almeno tre consiglieri. La richiesta di parere viene inviata dal Presidente del Consiglio al CAL, salvo che la Commissione, a maggioranza assoluta, non si pronunci in senso contrario entro cinque giorni dalla proposta dei consiglieri.
Il nuovo comma 3 riprende sostanzialmente i contenuti del testo vigente, prevedendo che i pareri cui ai commi 1 e 2 debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere stesso. Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari. Il parere è allegato alla relazione per l’Assemblea. 
Infine si modifica il comma 5, sopprimendo la richiesta di osservazioni da parte delle Commissioni al CAL, in quanto superata dall’introduzione del parere facoltativo di cui al nuovocomma 2.
L’articolato proposto alla votazione dell’aula, sentiti pure gli Uffici per gli approfondimenti tecnici del caso, rappresenta la sintesi dell’ampio dibattito, con un punto d’incontro che ritengo non solo utile per il puntuale svolgimento dei lavori ma anche per gli intendimenti del consigliere proponente, il cui fine credo sia stato accolto nella sostanza e nella lettera.
Per agevolare la comprensione della proposta di modifica viene allegato alla presente relazione un quadro di raffronto tra il testo vigente e il testo modificato dell’art. 137 quater.
Auspico la massima condivisione dell’assemblea per una rapida approvazione.

ZECCHINON

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