Zecchinon: relazione alla proposta di modifiche in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare

Pubblicato il giovedì 18 Gen 2018

RELAZIONE DI MAGGIORANZA  SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N.RI 159, 156, 153, 16 E DELLO STRALCIO 164-01

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il testo unificato delle proposte di legge n.ri 159, 156, 153, 16 e dello stralcio 164-01 è stato approvato all’unanimità dalla V Commissione, a conclusione del lavoro svolto dal Comitato ristretto e dalla Commissione stessa con l’obiettivo di raggiungere la massima condivisione possibile sulla legge statutaria che modifica la legge regionale 5/2003 in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare. 
Di rilievo è innanzi tutto l’istituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista con l’introduzione dell’articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003, in sostituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel controllo di ammissibilità delle proposte di referendum e in altre funzioni nell’ambito dei procedimenti referendari e di iniziativa legislativa popolare.
Si prevede una Commissione di garanzia costituita da sette componenti; di questi, cinque sono eletti con voto limitato tra le categorie dei magistrati a riposo, dei docenti universitari di materie giuridiche e degli avvocati. Non più di due sono eletti, sempre con voto limitato, tra ex consiglieri che abbiano esercitato il mandato per almeno una intera legislatura. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale, può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Considerato il carattere di terzietà che si vuole attribuire alla Commissione di garanzia, si prevede che i componenti rimangano in carica sei anni; i compensi saranno fissati dall’Ufficio di Presidenza. Si prevede inoltre che tutte le deliberazioni con cui si decide sull’ammissibilità di un referendum o sulla regolarità della richiesta (provvedimenti definitivi) debbano essere pubblicate nel BUR e che i termini di impugnativa decorrano dalla data di pubblicazione.
Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 consistono nell’abrogazione delle norme che attribuiscono a due consigli provinciali il potere di richiedere il referendum abrogativo e nell’attribuire analogo potere a 25 consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della Regione. In tal senso viene integrato l’articolo 2 della legge regionale 5/2003 e viene di conseguenza integralmente riformulato l’articolo 12: le deliberazioni consiliari devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti entro sei mesi e devono indicare, oltre al quesito referendario, formulato con le stesse modalità previste dall’articolo 5 per la proposta di referendum di iniziativa degli elettori, i nominativi di almeno 5 consiglieri dei comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni che, nella proposta di referendum di iniziativa degli elettori, sono assegnate invece ai promotori designati nell’atto di iniziativa.
Si prevede di elevare da 500 a 1000 il numero minimo dei firmatari della proposta di referendum di iniziativa degli elettori e conseguentemente viene elevato da 50 a 100 il numero minimo di firmatari per ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali. Viene poi specificato che i promotori designati a esercitare le funzioni previste dalla legge devono essere non meno di cinque e non più di dieci. Il numero minimo è stato introdotto per coordinare la norma con quella contenuta all’articolo 10 (che prevede che la richiesta sia depositata da almeno 5 dei promotori designati); il numero massimo viene fissato per esigenze di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge (convocazioni, partecipazione alle udienze, sottoscrizione di atti ecc.).
Dal dibattito in V Commissione sono emerse due opzioni sul quorum di partecipazione (c.d. quorum strutturale) per l’approvazione dei referendum: una prevede il semplice abbassamento del quorum strutturale dal 50% al 40% degli aventi diritto al voto, l’altra prevede invece un quorum strutturale legato ai votanti delle ultime elezioni regionali. E’ prevalso il consenso della V Commissione sul quorum di partecipazione al 40 % degli aventi diritto e stesso quorum strutturale è previsto per i referendum consultivo facoltativo e propositivo, mentre per i referendum consultivi obbligatori in materia di variazioni delle circoscrizioni comunali è rimasto invariato il testo vigente, che non prevede nessun quorum strutturale.
In attuazione di un principio di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, si prevede, aggiungendo il comma 2 quater all’articolo 20, che la decadenza per fine legislatura di un progetto di legge in materia di circoscrizioni o denominazioni comunali non fa venir meno l’efficacia e la validità del referendum consultivo già effettuato.
Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 sono di natura tecnica e di coordinamento sistematico, come le seguenti:
– si aggiunge all’articolo 10 il comma 2 bis che prevede per la richiesta di referendum abrogativo forme di pubblicazione omogenee a quelle previste per la proposta di referendum dall’articolo 5, comma 9;
– l’articolo 22, sulle proposte di legge di iniziativa popolare, viene riformulato in coerenza con l’articolo 27 dello Statuto, modificato dalla legge cost. 1/2016, attribuendo alla Commissione di garanzia la funzione di controllo della regolarità delle proposte;
– l’articolo 23, relativo al referendum propositivo, stabilisce che il numero degli elettori necessario per avviare la procedura è lo stesso del referendum abrogativo, quindi 1000 per la proposta di referendum e 15.000 per la successiva richiesta, ove il referendum sia dichiarato ammissibile, e non 5.000 come per l’iniziativa legislativa, scegliendo di non equiparare il numero di firme a quello previsto dallo Statuto per l’iniziativa legislativa popolare, in quanto l’iniziativa del referendum propositivo ha una maggior forza giuridica, essendo in grado, ove il Consiglio non deliberi entro un certo termine, di provocare una consultazione referendaria sulla proposta di legge contenuta nella richiesta di referendum propositivo;
– vengono raggruppate in un nuovo capo V bis le disposizioni sullo svolgimento dei referendum ora contenute nella legge regionale 22/1988, estendendole al referendum propositivo introdotto successivamente alla legge regionale del 1988;
– si prevede l’abrogazione degli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003 (riguardanti, rispettivamente, i referendum consultivi obbligatori in materia di circoscrizioni provinciali e di circoscrizioni di comuni appartenenti a diverse province);
–  una disposizione transitoria, in attesa della costituzione della Commissione di garanzia, evita un vuoto di disciplina prevedendo l’applicazione delle norme previgenti della legge regionale 5/2003.
Nel corso dell’esame in V Commissione si è svolta l’audizione di due proponenti dell’iniziativa legislativa popolare a livello statale “Più democrazia, più sovranità al cittadino”; le loro richieste (come l’inclusione di norme agevolative della raccolta delle firme, l’eliminazione dell’obbligo di autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale o, in subordine, l’estensione dei pubblici ufficiali abilitati all’autenticazione delle firme, l’esonero dall’obbligo di vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme) non sono state accolte nel testo perché sugli interventi normativi proposti sono stati espressi dubbi di legittimità costituzionale.
Nel corso dell’esame in aula si potranno vagliare ed eventualmente accogliere gli emendamenti predisposti per migliorare ulteriormente il testo, anche secondo le proposte avanzate dagli auditi, fatto salvo l’accordo intervenuto tra i Gruppi che, come ricordato, è stato licenziato all’unanimità dalla Commissione.
Auspico che anche il Consiglio nella sua totalità approvi la legge, trovando soluzioni condivise da tutte le forze politiche presenti sui pochissimi punti rimandati all’approfondimento dell’Assemblea. 

ZECCHINON

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