RUSSO: Relazione di minoranza alla Proposta di legge n. 2 Modifiche alle leggi regionali 52/1980, 8/2000, 3/2014, 2/2015

Pubblicato il venerdì 22 Giu 2018

Relazione di minoranza alla Proposta di legge n. 2 Modifiche alle leggi regionali 52/1980, 8/2000, 3/2014, 2/2015
 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Il testo della Proposta di legge n. 2, uscito dalla V Commissione, rappresenta un provvedimento che tocca e modifica alcuni aspetti inerenti la funzionalità del nostro Consiglio Regionale. Proprio per questo motivo la discussione in Commissione è stata lunga ed articolata e ci ha portato a valutare la necessità di ulteriori approfondimenti.
Durante i lavori si è ritenuto opportuno stralciare dal provvedimento la parte che andava a modificare l’articolo 4 della legge regionale 52/1980 riguardante i limiti del personale assegnato ai gruppi consiliari. Essendo questa una materia delicata e vista l’esigenza di garantire le necessità e la funzionalità sia dei gruppi consiliari più piccoli, che di quelli con un numero più alto di consiglieri l’articolo 1 della proposta di legge è stato stralciato per un ulteriore approfondimento.
Venendo al testo approvato, i primi tre articoli prevedono modifiche alle leggi regionali 8/2000 e 3/2014 riguardanti il personale dei gruppi consiliari:

  • l’articolo 1 abroga il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, slegando così il ruolo del personale assegnato ai Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali, da quello che è il ruolo prettamente politico del personale dei gruppi consiliari;
  • l’articolo 2 va a modificare il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2014 per consentire anche al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio regionale, come avveniva già per il Presidente della Regione e gli Assessori, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un’unità di addetto di segreteria con due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • l’articolo 3, abrogando il comma 4 dell’articolo 6 bis della legge regionale 3/2014, elimina il carattere di temporaneità che consente il trasferimento di un importo del contributo assegnato a un gruppo consiliare al altro gruppo consiliare appartenente alla stessa coalizione.

Gli articoli 4 e 5 prevedono modifiche legislative a norme regionali in essere, riguardanti gli assegni vitalizi di spettanza agli ex consiglieri regionali:

  • l’articolo 4 modifica l’articolo 10 della legge regionale 3/2014, prorogando al 31 dicembre 2018 la sospensione della rivalutazione annuale, la cosiddetta indicizzazione, degli assegni vitalizi;
  • l’articolo 6 modifica l’articolo 3 della legge regionale 2/2015 prorogando al 31 dicembre 2018  la riduzione temporanea dell’assegno vitalizio.

Sono interventi che vanno in direzione di un’ulteriore riduzione dei costi della politica, seguendo la scia di quanto già intrapreso nel corso della scorsa legislatura.
Il Gruppo del Partito Democratico avrebbe però auspicato che tali innovazioni normative potessero essere inserite in un contesto più amplio e strutturato, fin da subito in grado di dar vita ad una nuova norma che ottemperasse ai criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità fissati dalla Corte costituzionale in materia di vitalizi. Da qui deriva il voto di astensione in sede di Commissione.
Confidiamo quindi nel buon esito dei lavori consiliari al fine di addivenire al raggiungimento di una più ampia condivisione del testo.

Francesco Russo

https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/

Ne parlano

Redazione

Ne parlano

Redazione
Redazione

Articoli correlati…