Ordine del giorno riportante le motivazioni della non ammissibilità della proposta di referendum statutario

Pubblicato il martedì 05 Lug 2016

ORDINE DEL GIORNO
 
OGGETTO: L.r. 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum propositivo n. 1 avente ad oggetto “Proposta di legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale di modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia mediante l’applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino – Alto Adige”.
 
FIRMATARI: MORETTI, LAURI, PAVIOTTI
 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
VISTO il capo V della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum propositivo regionale, in attuazione dell’articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:
– l’articolo 23, che nell’attribuire agli elettori titolari dell’iniziativa legislativa (cioè,  ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto di autonomina almeno 15.000 elettori)  il diritto di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare, statuisce che tale diritto può essere esercitato  “con le modalità e i limiti previsti nel capo II” della stessa legge, rinviando quindi, sia per la procedura che per i requisiti di ammissibilità, a quanto previsto per i referendum regionali abrogativi;
– gli articoli 2 e 5, commi da 1 a 4 e comma 8, che in virtù del rinvio operato dal citato articolo 23, definiscono le modalità per attivare un referendum propositivo, condizionandone lo svolgimento ad un preliminare accertamento dell’ammissibilità del referendum stesso, accertamento che deve essere richiesto con una “proposta di referendum” presentata da parte di almeno 500 elettori (detti “promotori”), iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione e appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, per ciascuna delle quali il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50, ovvero, qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, residenti, almeno per il 50 per cento, in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei predetti limiti minimi per circoscrizione;
– gli articoli 3 e 4, nonché l’articolo 7, comma 2, che, sempre in virtù del rinvio operato dall’articolo 23, definiscono i limiti sostanziali del referendum propositivo da sottoporre agli elettori;
– gli articoli 6 e 7 che attribuiscono all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di deliberare sull’ammissibilità della proposta di referendum, compreso quello propositivo in forza del richiamo di cui all’articolo 23, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dalle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che lo stesso Ufficio di Presidenza debba deliberare all'unanimità dei componenti e che, qualora essa non sia raggiunta, l’argomento sia iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio regionale, il quale delibera sull’ammissibilità del referendum, su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;
VISTA la proposta di referendum regionale propositivo presentata in data 30 maggio 2016, e il relativo verbale di deposito, registrato al prot. n.  6431, di n. 106 moduli di raccolta ed autenticazione delle firme, tutti recanti il seguente quesito <<Volete che sia approvata la seguente ”Proposta di Legge contenente l’impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) mediante l’applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670” composta dal seguente unico articolo recante venti principi e criteri direttivi generali per l’adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge-voto da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 138 Cost. quale iniziativa di Legge Costituzionale ai sensi dell’art. 63 L. Cost. 1/63?>> e tutti recanti altresì l’indicazione dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla stessa legge regionale 5/2003, nonché il testo della proposta di legge, preceduto da una relazione illustrativa della stessa e tutti corredati dei certificati elettorali dei sottoscrittori;
DATO ATTO che della presentazione della proposta di referendum è stata data notizia nel BUR del 10 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 5/2003;
VISTI i processi verbali delle sedute dell’Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2016, del 20 giugno 2016, nel corso della quale sono stati uditi i promotori designati indicati nella proposta di referendum, e del 29 giugno 2016, nel corso della quale l’Ufficio di Presidenza, chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum, non ha raggiunto l’unanimità dei componenti sulla decisione da adottare;
VISTA la memoria depositata agli atti dell’Ufficio di Presidenza dai promotori intervenuti in occasione dell’audizione del 20 giugno 2016, nella quale si sostiene la pacifica ammissibilità della proposta e si evidenzia la finalità della proposta (raccogliere il parere del corpo elettorale su una iniziativa di revisione dello Statuto);
ACCERTATA la regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, la presenza dei certificati elettorali e il rispetto dei quorum prescritti dalla legge regionale 5/2003, sia in totale (almeno 500 elettori), sia con riferimento alle singole circoscrizioni elettorali (almeno 50 elettori per almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali), mentre non rileva il requisito di cui all’art. 5, comma 4, non ricorrendo il presupposto da esso previsto;
CONSIDERATO, ai fini dell’esame di ammissibilità, che:
–              la proposta di referendum propositivo tratta una materia di rango costituzionale, diretta in particolare ad una integrale revisione dello Statuto speciale, innovando implicitamente anche l’art. 116 cost., norma costituzionale su cui si fonda l’autonomia speciale, che non menziona, accanto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le due nuove province autonome  Friuli e Trieste, cui si vorrebbe conferire  potestà legislativa,  analogamente alle province autonome di Trento e Bolzano (menzionate invece nell’art. 116 cost.);
–              la proposta di “legge regionale” oggetto di referendum non contiene disposizioni legislative nelle materie spettanti alla competenza legislativa regionale in base allo Statuto e alle altre leggi costituzionali, bensì 20 “principi fondamentali” di cui il Consiglio regionale “potrà tener conto” in vista di una futura proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto speciale, da sottoporre al Parlamento in base all’art. 63, secondo comma, dello Statuto stesso;
–              il referendum regionale propositivo, soggiacendo agli stessi limiti previsti per il referendum regionale abrogativo, non può riguardare disposizioni di rango superiore a quelle ordinarie, quali lo Statuto e le leggi costituzionali, senza travalicare i limiti previsti dalla legge regionale 5/2003, come si desume da quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), secondo cui fra le materie escluse dall’iniziativa referendaria vi sono anche le leggi regionali che riproducono norme dello Statuto o di leggi costituzionali ovvero il cui contenuto sia reso da esse obbligatorio;
RILEVATO che tali considerazioni sono suffragate anche dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (vedi sentenze 118/2015, 496/2000, 470/1992, 256/1989), secondo cui i referendum regionali consultivi, ancorché non giuridicamente vincolanti, “non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale” (sentenza 118/2015, punto 8.5 motivazione in diritto);
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), della legge regionale 5/2003, non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo (e quindi nemmeno propositivo, in virtù del rinvio di cui all’articolo 23), le leggi o le singole disposizioni di legge “connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione”), mentre alcuni punti della proposta di legge regionale (dal 6 al 10 e  15) riguardano la materia del funzionamento degli organi statutari della Regione (Consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale), e che pertanto la proposta di referendum non rispetta, sotto questo specifico profilo, i limiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 5/2003;
CONSIDERATO che la proposta di legge che si intende sottoporre a referendum incide, inoltre, anche su una materia, quella delle variazioni delle circoscrizioni provinciali e della istituzione di nuove province, che la legge regionale 5/2003 esclude espressamente da quelle per le quali è ammesso il referendum abrogativo (art. 4, comma 1, lett. d);
RITENUTO che, per tali motivi, la proposta di referendum propositivo in esame non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 3, 4 e 7, comma 2, della legge regionale 5/2003, applicabili in forza del rinvio operato dall’articolo 23, comma 1, della stessa legge.
DELIBERA
1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum propositivo regionale in oggetto;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

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