MORETTI: Relazione di minoranza alla Proposta di legge n. 26

Pubblicato il martedì 12 Mar 2019

Relazione di minoranza alla Proposta di legge n. 26 Misure urgenti per il recupero della competitività regionale

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
 
la 1^ Commissione, nella seduta di mercoledì 6 marzo, ha approvato – con modifiche – all’unanimità la proposta di legge nazionale n. 4 recante “Modifiche alla legge 23 marzo 2016, n. 41 sull’introduzione della perseguibilità d’ufficio per le lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis del codice penale)”.
La necessità di modificare la legge n. 41/2016 (peraltro oggetto di diverse proposte di legge di tutte le forze politiche giacenti in Parlamento) nella suddetta proposta di legge nazionale n. 4 per la parte che introduce la procedibilità d’ufficio per l’art. 590-bis del c.p. (lesioni personali stradali gravi e gravissime), parte dall’esigenza – manifestata e ripetute in più occasioni dagli operatori della giustizia (avvocati e magistratura) e non solo – di smaltire l’oggettivo sovraccarico di pratiche, che sta rallentando l’attività degli uffici giudiziari del Paese.
In un quadro nel quale (dati 2016-2017) gli incidenti stradali con lesioni a persone calano, mentre quelli mortali crescono (entrambi leggermente) succede molto spesso che la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche per l’ipotesi non aggravata di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale, comporta l’inizio di procedimenti penali per fatti per i quali non vi è alcuna volontà della vittima di procedere, nella quale non vi è stata alcuna querela da parte della vittima, nella quale (nella maggioranza dei casi) la vittima è già stata risarcita dall’assicurazione e il conducente del veicolo che ha causato l’incidente ha compilato una constatazione amichevole.
Fattispecie molto diversa – non trattata in alcun modo dalla presente PDLN – dai casi in cui il conducente colpevole dell’incidente è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da stupefacenti, o per altre situazioni di particolare gravità della colpa (velocità molto elevata, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversioni di marcia ove vietato, guida senza patente o con patente sospesa/revocata, circolazione di veicolo senza assicurazione, per citare i casi più gravi).
Lo stesso Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste, intervenendo all’Assemblea per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, così denunciava: “Il marginale effetto deflattivo derivante dalle riforme del 2016 è stato poi ampiamente compensato dalla successiva normativa sul così detto “omicidio stradale”. Il condivisibile inasprimento delle pene voluto dal legislatore, sulla spinta sacrosanta delle associazioni delle vittime, conseguente spesso ad una plateale mala gestio delle norme precedenti da parte dei giudici, ha però comportato un forte aggravio dell’attività delle Forze dell’ordine e delle Procure nell’accertamento dei reati. È risultato necessario emettere circolari operative di dettaglio per chiarire e coordinare l’attività della polizia giudiziaria. I reati di lesioni gravi e gravissime e di omicidio colposo conseguenti alla circolazione stradale, che spesso vedono tra le vittime anche giovanissimi, sebbene risultino numericamente in calo presentano conseguenze sempre più gravi per numero di morti e feriti e costituisco ormai una vera e propria piaga sociale. Le conseguenze sempre più gravi dei sinistri sono dovute, oltre ovviamente all’imprudenza, alla violazione della normativa e all’eccesso di velocità, anche all’uso di sostanze alcooliche o stupefacenti e sempre più spesso si accerta che la causa è dovuta all’uso scriteriato del telefono cellulare durante la guida”.
Va ricordato a tale proposito che alcuni dubbi interpretativi si erano già palesati poco tempo dopo l’introduzione della norma (Aspetti problematici delle nuove lesioni colpose stradali – art. 590-bis c.p.: alcuni primi nodi all’esame del GIP di Milano – GIP Milano, decr. arch. 4 maggio 2017, RGNR n. 15897/16, Giud. Gargiulo), rilevando la questione della procedibilità d’ufficio (che nell’art. 590 c.p. non è sempre presente mentre nel caso del 590-bis sì), così come il tema della procedibilità d’ufficio dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale comporta di conseguenza una disparità di trattamento di comportamenti colposi dei cittadini che non trova un’effettiva giustificazione. Inoltre, dopo l’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, sono iniziate a pervenire agli uffici giudiziari denunce di infortuni sul lavoro inviate dall’INAIL relative a lavoratori che godono dei trattamenti assicurativi per infortuni stradali cosiddetti «in itinere». Ciò in assenza di denuncia della vittima delle lesioni e in assenza di comunicazione di reato da parte delle Forze di polizia che non sono intervenute per il sinistro.
Accade infatti molto spesso che le vittime di un incidente stradale, dopo il primo referto del pronto soccorso che formula una prognosi di malattia non superiore ai 40 giorni, soglia al di sotto della quale le lesioni sono considerate lievi e non rientranti nella previsione dell’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, inviano all’INAIL certificati del medico di famiglia che prevedono la prosecuzione della malattia oltre la predetta soglia. Di conseguenza, scatta l’obbligo per l’INAIL di inoltrare la denuncia all’autorità giudiziaria, così determinando ulteriore sovraccarico di pratiche.
Il fenomeno determina l’avvio di procedimenti penali presso le procure della Repubblica, che a loro volta attivano la polizia giudiziaria per il compimento di indagini spesso infruttuose per l’oggettiva difficoltà di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e di conseguenza per l’impossibilità di esercitare utilmente l’azione penale verso il conducente del veicolo controparte della vittima di lesioni, determinando uno spreco di risorse investigative che si aggiunge alla disparità di trattamento dei comportamenti colposi dei cittadini in relazione ad altri casi di lesioni gravi o gravissime, come si è detto.
Modificando il primo comma dell’art. 590-bis del codice penale introdotto dal comma 2 dell’art. 1 della Legge 23 marzo 2016, n. 41, introducendo la querela di parte per la procedibilità, si solleverebbe almeno parzialmente l’autorità giudiziaria dall’istruire procedimenti non necessari, e si allineerebbero le previsioni normative dei due articoli, 590 e 590-bis, per quel che prevedono in termini di procedibilità, distinguendo tra situazioni in cui sono presenti o meno le aggravanti.
In commissione, oltre alla modifica dell’articolo originario, vi è stato l’impegno a presentare per l’Aula altre due norme integrative (emendative della norma), una risultante dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 222 del Codice della Strada (per la parte relativa alle sanzioni amministrative accessorie), l’altra relativamente ad una norma transitoria per i procedimenti in corso.
 
Diego Moretti 
 

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