MORETTI: presidente di Azienda Provinciale Trasporti SpA di Gorizia compatibile con le norme vigenti in tema di disciplina dell’ordinamento..

Pubblicato il lunedì 13 Gen 2020

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

OGGETTO: presidente di Azienda Provinciale Trasporti SpA di Gorizia compatibile con le norme vigenti in tema di disciplina dell’ordinamento della professione forense? Quale la posizione dell’Amministrazione regionale?
 
PREMESSO che in data 24 giugno 2019 l’Assemblea dei soci dell’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. con sede a Gorizia, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della medesima, indicando alla Presidenza del Consiglio stesso l’avv. Belletti Caterina, iscritta dal 1993 all’Albo dell’Ordine degli avvocati di Gorizia, e che la medesima Assemblea – come riportato dalle cronache giornalistiche del 25 giugno – ha altresì dato l’indicazione di conferimento di deleghe operative all’interno del Consiglio di amministrazione, conferimento che, a distanza di sette mesi dall’insediamento, non è ancora avvenuto;
PREMESSO INOLTRE come l’Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. è Società per Azioni non a capitale interamente pubblico, avendo nella propria compagine sociale enti e società non a capitale interamente pubblico;
CONSIDERATO come, sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense definisce che la professione di avvocato è incompatibile con “…la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”, che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25797 del 18/11/2013, ha confermato il senso del suddetto articolo 18 in termini di incompatibilità, ritenendo altresì consolidato il principio (già previsto nella disciplina previgente per la professione forense – R.D.L. n. 1578/1933 art. 3, comma 1) che il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza;
RILEVATO come l’articolo 28 dello stesso Statuto della Società Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. prevede che la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
RILEVATO infine come l’articolo 6 del Codice deontologico forense prevede il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo, nonché attività parimenti incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense, e che il mancato rispetto di tali doveri e regole di condotta costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’articolo 20 del suddetto Codice, sanzionati ex articolo 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
per conoscere, vista la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale, la posizione dell’amministrazione regionale in merito a tale vicenda.

Diego Moretti
 
Trieste, 13 gennaio 2020

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