Martines: relazione al Ddl 178 per la fusione dei comuni di Treppo Carnico e Ligosullo

Pubblicato il venerdì 17 Nov 2017

Egregio Presidente, gentili Consigliere, egregi Consiglieri, 

in data 3 gennaio 2017 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 178 <<Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>, precisando che solo successivamente allo svolgimento della consultazione referendaria e in caso di esito favorevole, l’iter in Consiglio regionale sarebbe proseguito con la sua formale assegnazione alla competente Commissione consiliare.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, la modifica delle circoscrizioni comunali avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. In seguito, la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali”, all’articolo 17, ha disciplinato in modo compiuto l’iter procedimentale necessario per giungere alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, comprese le fusioni di comuni. 
La legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>> ha previsto che, a partire dal 2015 e con cadenza annuale, la Giunta regionale approvi, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il Programma annuale delle fusioni, il quale contiene i singoli progetti di fusione di Comuni contigui che l’organo esecutivo intende avviare, ciascuno dei quali corredato da una relazione che illustra l’esistenza, nel caso di specie, dei presupposti che l’articolo 17 della legge regionale 5/2003 pone a fondamento dell’istituzione di nuovi Comuni. I singoli progetti di fusione elaborati nell’ambito del Programma annuale vengono sottoposti al vaglio dei Comuni interessati, per l’espressione di un parere motivato sul progetto da parte dei consigli comunali. Dopo questa fase partecipativa con i Comuni interessati, il Programma annuale viene approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, la quale successivamente assume l’iniziativa legislativa per la fusione su ogni progetto di fusione inserito nel Programma.
Il Programma delle fusioni 2015, approvato dalla Giunta regionale in via preliminare con la deliberazione n. 2603 del 29 dicembre 2015 ed in via definitiva con deliberazione n. 914 del 27 maggio 2016, contiene due progetti di fusione fra Comuni contigui che l’organo esecutivo intende avviare, uno dei quali è quello relativo alla fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
I Consigli comunali di Ligosullo e Treppo Carnico hanno espresso parere favorevole alla loro fusione con deliberazioni, rispettivamente, n. 3 del 25 marzo 2016 e n. 2 del 23 marzo 2016.
Con la presentazione del presente disegno di legge ed in applicazione delle citate disposizioni legislative, la Giunta regionale ha, quindi, assunto l’iniziativa legislativa per la fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico con la presentazione in Consiglio del relativo disegno di legge.
Il procedimento di fusione di Ligosullo e Treppo Carnico ha compiuto tutti i passaggi previsti dalle normativa regionale, compreso lo svolgimento del referendum consultivo, che ha avuto luogo domenica 29 ottobre 2017.
In tale occasione, la proposta di istituzione del nuovo comune denominato “Treppo Ligosullo” è stata approvata a maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori complessivamente considerati, come richiesto dall’art. 19, comma 1, della legge regionale 5/2003. 
In particolare, ha votato a favore della fusione il 63,68 % degli elettori coinvolti: nel Comune di Treppo Carnico il SÌ alla fusione ha ottenuto il 67,95% dei voti, mentre a Ligosullo il SÌ ha raggiunto il 46,74% dei consensi con uno scarto rispetto al NO (53,26%) di soli 6 voti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 5/2003, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Avuto riguardo al particolare risultato della consultazione nel Comune di Ligosullo, si deve evidenziare che il Consiglio Comunale, nella seduta del 6 novembre 2017, ha deliberato all’unanimità:
1) di dare atto che, visti i risultati della consultazione referendaria [….]la maggioranza di votanti dei Comuni coinvolti nel progetto di legge ha optato per il “Sì”  alla fusione con il Comune di Treppo Carnicoa;
2) di esprimere il proprio assenso a procedere alla fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico e all’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del nuovo Comune di Treppo Ligosullo;
3) di invitare la Giunta e il Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, cui spetta l’approvazione del disegno di legge n. 178 sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, a rispettare la volontà espressa dagli elettori dei due Comuni proseguendo l’iter procedurale previsto dalla legge.
La Giunta regionale ha, pertanto, stante il disposto normativo e quanto emerso in seno al Consiglio comunale di Ligosullo, valutato di tenere conto della volontà espressa dagli elettori dei due Comuni, che a maggioranza hanno manifesto parere favorevole alla fusione e di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge di seguito illustrato.
L’articolo 1, al comma 1, fissa nel 1°gennaio 2018 la data di nascita del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, che, come precisato al comma 2, sarà formato dai territori degli attuali Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico. La previsione di tale decorrenza per la nascita del nuovo comune consente di far coincidere la nuova gestione finanziaria, contabile e giuridico-amministrativa con l’inizio dell’anno solare. L’individuazione del capoluogo tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali nelle deliberazioni con le quali è stato espresso parere favorevole al progetto di fusione. Il comma 3, infine, richiama il disposto di cui all’articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, in merito alla necessità di assicurare alle comunità di origine forme di partecipazione e decentramento dei servizi, con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale in sede di adozione dello statuto.
L’articolo 2 fissa, al comma 1, il termine per l’elezione degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, come previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2003. L’elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all’istituzione del nuovo Comune, ovvero nella primavera del 2018. Ai sensi del comma 2, gli organi dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico cesseranno automaticamente con la nascita del nuovo comune il 1 gennaio 2018. Da tale data, e fino alla elezione dei nuovi organi, la provvisoria gestione sarà affidata ad un commissario e ad un vicecommissario, ai quali saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Il comma 3 prevede che lo statuto del nuovo Comune di Treppo Ligosullo sia approvato entro 6 mesi dall’elezione degli organi.
L’articolo 3 risponde all’esigenza di definire, come stabilito dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2003, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale, fermo restando che il nuovo Comune di Treppo Ligosullo subentra nei procedimenti amministrativi in corso e nelle titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli attuali Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, come precisato al comma 1. 
L’articolo 4, al fine di evitare inopportuni vuoti di disciplina, si dettano alcune norme transitorie per favorire la transizione fra i vecchi ed il nuovo Comune, consentendo alle due Amministrazioni comunali di adottare, attraverso i propri organi e uffici, tutti i provvedimenti e le iniziative utili per consentire la piena operatività del Comune di Treppo Ligosullo fin dal 1 gennaio 2018.
Le disposizioni dell’articolo 5 contengono la previsione astratta e l’autorizzazione di spesa, a favore del nuovo Comune risultante da fusione, dell’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 5/2003. La quantificazione dell’onere è avvenuta in sede di esame istruttorio con l’approvazione di un emendamento giuntale che ha determinato in 400.000 euro l’ammontare dell’onere finanziario di primo impianto dl nuovo ente
L’articolo 6, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 26/2014, prevede e quantifica la prima quota del trasferimento quinquennale, a partire dall’anno 2018, a valere sul fondo per i Comuni risultanti da fusione per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni.
L’articolo 7 riguarda l’entrata in vigore.
Relativamente alla fase istruttoria, si rappresenta che la V Commissione permanente ha esaminato il provvedimento in oggetto nella seduta del 15 novembre 2017, approvandolo con emendamenti (relativi, come già evidenziato, alla quantificazione degli oneri di primo impianto e alla quota annuale) a maggioranza e senza voti contrari.
Ritenendo di dover valorizzare il fondamento della democrazia rappresentativa e, quindi, di dover dar seguito alla volontà espresse dalle assemblee democraticamente elette e rappresentative delle comunità interessate, si auspica l’approvazione del disegno di legge oggi all'attenzione dell’Aula con il più ampio consenso possibile.

VINCENZO MARTINES

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