INTRODUZIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO DEL REATO DI TORTURA

Pubblicato il venerdì 06 Mag 2016

VOTO ALLE CAMERE E AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA N. 14

OGGETTO: INTRODUZIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO DEL REATO DI TORTURA 

FIRMATARI: CREMASCHI, MORETTI, ZECCHINON, CODEGA, DA GIAU, BOEM, LAURI, GRATTON, GABROVEC, ROTELLI

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
TENUTO CONTO che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sentenza emessa il 7 aprile 2015 – Ricorso n. 6884/11 – ha condannato con voto unanime il nostro paese per evidente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 che recita: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti” e non solo per il fatto specifico oggetto di ricorso, ma anche perché l’Italia non si è dotata di una legislazione adeguata a punire il reato di tortura;
PRESO ATTO che, a più riprese, il parlamento italiano ha recepito atti internazionali concernenti questo tipo di reato e tra questi proprio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 (ratificata con la Legge 4 agosto 1955, n. 848 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952”), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata con la Legge 25 ottobre 1977, n. 881 “Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966”), la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (ratificata con la Legge 3 novembre 1988, n. 498 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984”) e prima ancora la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000;
OSSERVATO che la sentenza della Corte di Strasburgo indica con estrema chiarezza i motivi per cui la legislazione del nostro paese è carente e che “in questo quadro, la Corte ritiene necessario che l’ordinamento giuridico italiano si doti degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rispetto all’articolo 3 e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure che contrastano con la giurisprudenza della Corte”;
DATO ATTO che il Parlamento Italiano, seppur in ritardo, ha in corso di approvazione un disegno di legge d’iniziativa dei senatori Manconi, Corsini e Tronti (10); Casson, Amati, Chiti, Cirinnà, Cucca, De Monte, Dirindin, Favero, Fedeli, Filippi, Ginetti, Granaiola, Guerra, Lo Giudice, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Pinotti, Puglisi, Puppato, Spilabotte, Vaccari, Barani e Palermo (362); Barani (388); De Petris e De Cristofaro (395); Buccarella, Airola, Cappelletti e Giarrusso (849); Torrisi (874) “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”, volto a introdurre anche nel nostro ordinamento giuridico il reato di tortura;
CONSIDERATO che il testo è stato oggetto di approfondita discussione nel nostro Parlamento con ripetute letture nelle due Camere e un serrato confronto tra le forze politiche;
VISTO che il testo è stato recentemente approvato con larghissima maggioranza dalla Camera dei Deputati (n. 2168 approvato il 9 aprile 2015) con modifiche rispetto all’originale e che è stato quindi rinviato al Senato dove giace tutt’ora in stato di relazione;
TEMENDO che i numerosi atti legislativi calendarizzati presso il Parlamento possano portare ad un ulteriore slittamento dei tempi di approvazione di questa norma di civiltà, che ancora una volta vede il nostro paese ultimo in Europa.

Tutto ciò premesso, FA VOTI AFFINCHÉ

il Parlamento ed il Governo della Repubblica approvino sollecitamente in via definitiva il provvedimento volto ad inserire nell’ordinamento giudiziario italiano il reato di tortura.

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