CREMASCHI: La questione delle carte di identità degli esuli istriani, fiumani e dalmati

Pubblicato il mercoledì 27 Apr 2016

INTERROGAZIONE

OGGETTO: LA QUESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITA’ DEGLI ESULI ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI

La sottoscritta Consigliera regionale,
Premesso che esiste dal 1989 una legge (Legge 15 febbraio 1989, n. 54 “Norme per la compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri stati in base al Trattato di pace”) che, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti di genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri stati, ai sensi del Trattato di Pace di Parigi con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell’interessato, obbliga tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, a “riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo stato cui attualmente appartiene”;
Visto la circolare ministeriale n. 19 del 2001 “Certificazioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani” e le due circolari ministeriali n. 9 del 2005 e n. 4 del 2007 “Applicazione art. 1 della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente "Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace" con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area 1- Anagrafe Popolazione Residente segnala che “continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini italiani che, malgrado il disposto della Legge in oggetto, si sono visti rilasciare certificazioni non conformi al dettato normativo” e quindi chiede di “richiamare l'attenzione dei signori Sindaci in ordine alla corretta applicazione della previsione normativa e di verificarne l'adempimento anche nell'ambito delle consuete visite ispettive”;
Considerata inoltre la circolare ministeriale n. 42 del 2007 “Applicazione della Legge 15.2.1989, n. 54, inerente Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace. Trasmissione dell’elenco dei comuni cessati o ceduti prima del Trattato di pace del 1947” con la quale vengono inviati ai Prefetti, al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, al Ministero dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, all’INAIL, all’INPS, a Poste Italiane SpA, all’UPI e all’ANCI nazionali i documenti contenenti gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia, e cioè l’allegato A contenente l'elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi; l’allegato B contenente l'elenco dei Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977. Per cui “in applicazione della norma sopra citata, le persone nate prima del 15 settembre 1947 in un Comune incluso nell'allegato A devono risultare nei documenti come nate in quel Comune e non già come nate nello Stato al quale il Comune è stato ceduto. La stessa regola vale per coloro che sono nati anteriormente al 3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell'allegato B”. Visto che nella stessa circolare n. 42 del 2007 si ribadisce poi la necessità di “portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, vigilando sulla sua tempestiva e corretta applicazione. Inoltre, come già indicato nella circolare del Ministro n. 4 del 9 febbraio 2007, sarà opportuno anche sensibilizzare altri soggetti, quali le Ferrovie dello Stato, l'Inail, l'Inps, gli uffici della motorizzazione civile, le Aziende Sanitarie Locali, sul corretto adempimento degli obblighi connessi all'applicazione della legge in oggetto”;
Considerato che nel luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inoltre emanato una Direttiva “Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2012 in cui si afferma che:
1. “La disposizione (legge 15 febbraio 1989, n. 54) mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si è verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento anagrafico – e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 – non ha trovato, tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non sono in grado di riconoscere come già italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati”.
2. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonché dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977 (allegato B), con la specificazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali;
3. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene; 
4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, costituisce valido strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il  servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la validità' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonché del decreto legge già citato, deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche”.
Appreso che ancora ad oggi gli uffici dell’anagrafe dei Comuni ed altri soggetti pubblici e privati fanno difficoltà ad applicare la norma e che vari esuli istriani, fiumani e dalmati si ritrovano sulla carta di identità, come luogo di nascita, non il nome italiano del comune dove effettivamente nacquero, ma o la sigla <<Yu>> che identifica la Federazione yugoslava o gli attuali stati sorti dopo il suo crollo. 

Tutto ciò premesso, INTERROGA

la Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere quali azioni intenda intraprendere l’Amministrazione regionale per sensibilizzare non solo le anagrafi dei Comuni della nostra regione, ma anche altri soggetti, come le Ferrovie dello Stato, l'INAIL, l'INPS, gli uffici della motorizzazione civile e le Aziende Sanitarie ad applicare quanto previsto della legge 15 febbraio 1989, n. 54.

Silvana Cremaschi

Trieste, 27 aprile 2016

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