RUSSO: Relazione di minoranza al Disegno di Legge n. 40

Pubblicato il martedì 26 Feb 2019

Relazione di minoranza al Disegno di Legge n. 40 << Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 45/2017 e 29/2018>>
 
 
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
 
il testo del Disegno di Legge n. 40 al momento del suo licenziamento da parte della Giunta regionale aveva il semplice compito di apportare delle correzioni formali a singole disposizioni regionali, soprattutto quella relativa ai termini di presentazione delle candidature in occasione delle elezioni comunali della primavera 2019, termini che subiranno un anticipo tecnico.
In sede di discussione in V Commissione, il testo di legge è diventato l’ennesimo “treno normativo” sul quale la Giunta in particolare ma anche la stessa maggioranza ha inteso inserire svariate disposizioni, di diversa estrazione, sostanziando il testo in una sorta di legge omnibus in tono minore.
Nel merito, ricorderemo il Disegno di Legge n. 40 esclusivamente, o quasi, per l’introduzione del terzo mandato consecutivo per i Sindaci con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. La norma risulta essere il frutto di un mero accordo di natura politica, all’interno dello schieramento di maggioranza, che sembra non rispondere ad alcuna logica di maggior efficienza e qualità amministrativa.
In termini di tempistica, in primis, il provvedimento rischia di arrivare quasi fuori tempo massimo: la maggior parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia rinnova le proprie amministrazioni nella tornata elettorale alle porte, con la certa conseguenza che cittadini e addetti ai lavori scopriranno di poter contare ancora una volta (inaspettatamente) sull’apporto del Sindaco uscente a poco più di un mese solamente dai termini di presentazione delle candidature, peraltro leggermente anticipati – come esplicitato in premessa – proprio dal DDL 40. Non un successo quanto a programmazione e quanto a chiarezza delle regole del gioco.
In secundis, lascia molto perplessi la decisione di porre il tetto utile a consentire tre mandati consecutivi a 2.000 abitanti: non si rinviene uno studio, un approfondimento, un disegno globale che porti a questa precisa scelta. Anzi, l’ordinamento legislativo regionale individua molto più spesso la soglia dei 3.000 abitanti utile a circoscrivere il concetto di piccolo comune: voglio citare a tal riguardo l’articolo 7 della legge regionale 1/2006 in tema di definizione e di valorizzazione dei piccoli comuni, l’articolo 2 della legge regionale 19/2013 che definisce il numero dei membri dei consigli comunali per classi demografiche, l’articolo 2 comma 1 lettera h bis) della legge regionale 21/2004 che disciplina l’ineleggibilità alla carica di consigliere regionale per un Sindaco, o infine addirittura un provvedimento licenziato da questa stessa maggioranza in tema di finanziamenti urgenti di viabilità comunale (articolo 6 comma 29 della legge regionale di Stabilità 2019).
Fatte salve le doverose premesse appena esposte, si auspica che il dibattito in aula sia aperto, limpido e approfondito, nella speranza che le proposte costruttive dell’opposizione possano essere vagliate al fine di addivenire all’approvazione di un testo maggiormente condiviso
 
 
Francesco Russo

https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/

Ne parlano

Redazione

Ne parlano

Redazione
Redazione

Articoli correlati…