PDL Misure di sostegno alle Pro Loco e alle associazioni per l’organizzazione di sagre, eventi locali e feste tradizionali

Pubblicato il martedì 02 Apr 2019

PROPOSTA DI LEGGE
 
Presentata dai Consiglieri:
BOLZONELLO, MORETTI, SANTORO, CONFICONI, COSOLINI,  DA GIAU, GABROVEC, IACOP, MARSILIO, RUSSO, SHAURLI
 
<Misure di sostegno alle Pro Loco e alle associazioni per l'organizzazione di sagre, eventi locali e feste tradizionali>
 
 
 Presentata il 02/04/2019
 
   
Egregio Presidente, Egregi Consiglieri,

la presente proposta di legge vuole intervenire in un settore di rilevanza strategica per il nostro territorio e per le comunità che in esso vi risiedono: il sostegno a tutte quelle realtà senza finalità di lucro che organizzano manifestazioni atte alla promozione e alla valorizzazione di tradizioni locali, celebrazioni religiose, attività sportive, artigianali e fieristiche, eventi enogastronomici e di rilevanza turistica, nonché alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e naturalistico del Friuli Venezia Giulia.
Un’iniziativa che segue l’emendamento, successivamente trasformato nell’o.d.g. n.58 “Contributo straordinario per sostenere oneri sicurezza e vigilanza,” presentato dal Pd nella legge di stabilità 2019, la mozione n.51 “Misure a favore della sopravvivenza di piccoli eventi e sagre di paese, che non possono sostenere il pesante aggravio dei costi per la sicurezza e per la semplificazione delle procedure” e la proposta di legge n. 41 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali”. Iniziative che testimoniano l’urgenza di avviare una discussione costruttiva e condivisa con tutte le forze politiche del Consiglio Regionale sul tema, al fine di arrivare ad una legge regionale di sostegno al settore.
La proposta di legge in questione interviene in un settore che già presentava diverse problematicità burocratiche, acutizzate dalla direttiva del capo della Polizia Franco Gabrielli emanata in seguito ai drammatici eventi di Piazza San Carlo a Torino.
Il rischio di indebolire il tessuto regionale di iniziative turistiche, sportive, tradizionali, artigianali ed enogastronomiche, che sono organizzate dal comparto del no profit di questa Regione, è forte. Una problematica che investe soprattutto le micro realtà e le loro manifestazioni territoriali, la cui sopravvivenza è fortemente minacciata.
Inoltre la situazione creatasi, connessa alle criticità già presenti, ha determinato un aggravio di costi per l’organizzazione di eventi pubblici e una minore disponibilità dei cittadini a ricoprire cariche rappresentative in realtà no profit per evitare responsabilità personali e patrimoniali.
L’entrata in vigore della legge 3/2019, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, la cosiddetta “Spazzacorrotti” ha infine messo un’ipoteca pesantissima sul futuro del tessuto associativo.
C’è quindi l’assoluta necessità d’intervenire per offrire contributi a sostegno dei nuovi oneri e di individuare, all’interno della normativa di riferimento nazionale, strumenti che permettano di agevolare l’iter burocratico per l’organizzazione di queste attività.
Questa proposta di legge interviene con poche, ma pragmatiche azioni, atte a risolvere le macro criticità presenti nel settore e deve altresì rappresentare l’occasione per una sensibilizzazione dei decisori nazionali in merito ad una rilettura legislativa del problema. Interventi legislativi che auspichiamo concreti al fine di agevolare realmente la realizzazione degli eventi resi possibili grazie all’apporto del volontariato.  
È importante infine sottolineare che questa proposta di legge parte dalla volontà di spostare il baricentro del ragionamento da una dimensione regione-centrica, ad una più territoriale, dando agli attori principali, comuni ed associazioni, la possibilità di trovare in un tavolo permanente la possibilità di confronto con le realtà di emanazione nazionale.

ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO
La proposta di legge si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 indica le finalità e gli obiettivi della proposta di legge.
L’articolo 2 introduce una nuova figura tecnica di supporto al singolo comune nella valutazione dei rischi evitando che il comune stesso ricorra alle misure “più restrittive” solo per non assumere decisioni che comportano oneri e responsabilità. Dall’altro lato si propone di fare in modo che questa figura, che si impegna a conoscere il territorio e la normativa di riferimento, possa anche essere di aiuto e supporto alle singole realtà organizzatrici, in forma facoltativa e a richiesta.
Tale proposta deriva dalla necessità di trovare un approccio flessibile alla gestione del rischio come indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”, cercando la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.
In detta circolare infatti è lasciata al Sindaco la valutazione in relazione alla complessità dei profili di security o di safety che emergono, dando o meno informativa alla Prefettura e attivando conseguentemente misure più gravose e restrittive. Si ritiene che supportando l’attività dei comuni in questo settore e in queste scelte, si faciliterà le decisioni degli amministratori locali.
L’articolo 3 istituisce un luogo permanente di confronto al fine di semplificare la normativa regionale e per formulare proposte di semplificazione da trasmettere al livello nazionale. Si raccoglie l’appello più volte lanciato dalle realtà associative di legiferare ed adottare provvedimenti con il reciproco coinvolgimento.  Il tavolo permanente opererà per formulare proposte atte alla semplificazione delle procedure e autorizzazioni per realizzare manifestazioni, fiere, eventi, sagre e feste popolari, e potrà avere anche declinazioni territoriali e di area sovracomunale.
L’articolo 4 prevede il sostegno economico regionale per le spese di vigilanza e sicurezza sostenute dalle realtà che organizzano questi eventi.
L’articolo 5 attribuisce al Comitato Regionale FVG delle Pro Loco, riconoscendo la sua esperienza di guida, la sua attività multidisciplinare, il suo virtuoso modello partecipativo e la componente numerica della sua struttura, uno specifico finanziamento per permettere la realizzazione di corsi gratuiti di formazione ad hoc indirizzati a tutto il comparto del volontariato.
L’articolo 6 riconosce ai comuni o agli enti proprietari dei luoghi in cui si possono organizzare gli eventi di cui all’articolo 1 contributi per poter adeguare le aree alle normative vigenti, togliendo così agli organizzatori parte del lavoro ogni volta necessario per verificare l’adeguatezza degli stessi. Il principio è quello di avere il maggior numero di aree, edifici e luoghi attrezzati già normativamente adeguati e pertanto idonei allo svolgimento degli eventi senza ulteriori interventi o previsioni.
L’articolo 7 riconosce un aspetto rilevante per il volontariato che è quello della copertura dei rischi personali e patrimoniali dei rappresentanti legali a fronte di qualsiasi evento non prevedibile legato all’attività che presiedono, ovvero le spese per procedimenti legali, la responsabilità civile nei confronti di terzi e il rischio di infortuni dei volontari.  La proposta di legge riporta, come previsto in O.d.G. in sede di finanziaria 2018, sul portale della Regione, le formule assicurative utilizzate dalle principali organizzazioni di volontariato che potranno così essere liberamente adottate anche dalle associazioni minori. Con un intervento di modesta entità economica si può giungere a coperture finanziarie sufficienti per tutelare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Stesso meccanismo può essere esteso a tutta la documentazione “standard” ed “utile” all’organizzazione degli eventi.
L’articolo 8 disciplina il regolamento unico di attuazione della legge.
L’articolo 9 provvede alla copertura economica delle misure contributive contenute nella proposta di legge.
L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore della proposta di legge.
La sfida di questa Proposta di Legge rivolta all’Aula Regionale è quella di iniziare ad affrontare, nei margini concessi dalla nostra autonomia, in maniera graduale e pragmatica una problematica che sicuramente è di livello nazionale, ma che non può lasciare indifferente la nostra Regione.
 

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, al fine di promuovere e valorizzare le vocazioni territoriali, lo sviluppo e l’integrazione delle identità locali, riconosce le sagre, le feste popolari, le manifestazioni, gli eventi e le fiere locali, quali espressioni del patrimonio storico, sociale, culturale e turistico delle comunità del Friuli Venezia Giulia;
2. La Regione individua percorsi, modalità, contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtà che promuovono le attività di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuità presente e futura;
2. La Regione riconosce il ruolo e l’esperienza del Comitato regionale FVG delle Pro Loco, anche a fini formativi e di indirizzo a favore di tutto il comparto del no profit nelle modalità indicate dalla presente legge.
 
Art. 2
(Supporto ai Comuni per la valutazione rischi e supporto tecnico alle Associazioni)
1. La Regione, al fine di:

  1. supportare i Comuni nella valutazione ed attestazione dell’assenza di profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata o di peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti;
  2. censire e monitorare le attività e le aree dove hanno luogo le manifestazioni, di cui all’articolo 1 comma 1;
  3. offrire consulenza, tecnica e normativa, alle realtà che organizzano le attività di cui all’articolo 1 comma 1;

promuove l’individuazione da parte dei comuni di una figura tecnica di ambito comunale con i compiti di cui al comma 2.
2. Il tecnico, individuato dal Comune tramite bando triennale, svolge una funzione di “sportello territoriale” e si mette a disposizione delle realtà che organizzano gli eventi di cui all’articolo 1 comma 1, fornendo supporto solamente su richiesta dal punto di vista tecnico e normativo, e supporta il Comune nella valutazione di cui al comma 1 lettera a).
3. Al fine di ottenere i contributi per l’emissione del bando di cui comma 2, i Comuni presentano la domanda al Servizio regionale competente della Direzione centrale attività produttive, con i criteri e dalla data individuati con delibera della giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti.
5. I contributi sono concessi alle Amministrazioni comunali in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 3.000 euro all’anno e 9.000 euro nel triennio.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per gli anni 2019-2021, in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
 
Art. 3
(Tavolo permanente per la semplificazione)
1. Al fine di un’elaborazione condivisa di misure di semplificazione regionale e proposte di semplificazione nazionale, è istituito presso la Regione un Tavolo permanente per la semplificazione delle procedure e autorizzazioni per realizzare sagre, feste popolari, manifestazioni, eventi e fiere locali, con possibilità di articolazioni sovracomunali e territoriali per tenere conto delle singole specificità.
2. Partecipano al Tavolo, coordinato dalla Regione, rappresentanti di ANCI di Comuni rappresentativi di diverse fasce di popolazione, rappresentanti delle Associazioni senza fine di lucro, delle Parrocchie e delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, i VVFF, le Aziende sanitarie e rappresentanti degli ordini professionali. Ai lavori del Tavolo saranno invitati anche rappresentanti delle autorità periferiche dello Stato.
3. Il Tavolo è istituito con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.
 
Art. 4
(Sostegno regionale per le spese di vigilanza e sicurezza)
1. Per garantire la sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni, fiere ed eventi, l’Amministrazione regionale è autorizzare a concedere alle Associazioni senza fine di lucro, alle Parrocchie e alle Pro loco del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario nella misura massima di 5.000 euro, e comunque per un importo non superiore alla misura massima del cinquanta percento della spesa sostenuta, a sostegno delle spese per la vigilanza e la sicurezza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto richiedente presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa. La Regione accoglie la domanda entro massimo 30 giorni dal deposito, salvo l’assenza di disponibilità finanziarie.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per gli anni 2019-2021, in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
 
Art. 5
(Formazione territoriale ad opera del Comitato regionale Pro Loco)
1. La Regione è autorizzata ad erogare al Comitato regionale FVG delle Pro Loco un contributo annuale di 50.000 euro per l’organizzazione di corsi gratuiti di formazione di ambito territoriale a professionisti e volontari relativamente alla normativa inerente l’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici, l’ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio, somministrazione di cibi e bevande e primo soccorso e anche per ricoprire gli eventuali incarichi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Comitato regionale FVG delle Pro Loco presenta la domanda entro la fine del mese di febbraio di ogni anno al Servizio competente regionale e rendiconta i contributi ricevuti entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’ottenimento.
3. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per gli anni 2019-2021, in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
 
Art. 6
(Contributi per interventi di adeguamento normativo e manutentivo di luoghi adibiti ad ospitare sagre, feste locali e fiere tradizionali)
1. La Regione concede contributi in conto capitale in favore di Comuni o dei soggetti proprietari delle strutture, per l’esecuzione di interventi di adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali. Gli interventi devono essere orientati, tra l’altro:

  1. garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso;
  2. individuare aree di ammassamento per i mezzi di soccorso;
  3. individuazione di una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso a gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze;
  4. percorsi di accesso all’area e di deflusso del pubblico;
  5. suddivisone della zona in settori;
  6. protezione antincendio;
  7. gestione dell’emergenza, piano dell’emergenza ed evacuazione;
  8. realizzare aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;
  9. realizzare parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all’intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;
  10. servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;
  11. idoneo servizio di vigilanza nel rispetto di quanto prevede la normativa statale in materia;
  12. altri interventi edilizi o impiantistici necessari al rispetto della normativa vigente.

2. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con il Regolamento di cui al successivo articolo 8.
3. La Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio edilizia, entro il 15 febbraio di ogni anno emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2019-2021, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 8 (assetto del territorio ed edilizia abitativa) – Programma n. 1 (urbanistica e assetto del territorio) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
 
Art. 7
(Pubblicazione sul sito regionale)
1. L’Amministrazione regionale organizza, sul proprio sito internet istituzionale, una pagina dedicata in cui sono pubblicati tutti i riferimenti normativi, i provvedimenti, la modulistica necessaria e le formule assicurative utilizzate per l’organizzazione degli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 1.
 
Art. 8
(Regolamento)
1. La Regione disciplina le azioni previste dagli articoli 4 e 6 con un unico Regolamento da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente.
 
Art. 9
(Norma finanziaria)
All’onere complessivo di 2.850.000 euro derivante dagli articoli 2, 4, 5, 6 si provvede mediante prelevamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 3 (Altri fondi) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090)
 
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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Ne parlano

Nicola Conficoni

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