MORETTI: Relazione di minoranza sul Disegno di legge n. 130

Pubblicato il lunedì 26 Apr 2021

Relazione di minoranza sul Disegno di legge n. 130 Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)

Signor Presidente,
colleghe e colleghi Consiglieri,
il Disegno di legge n. 130 all’esame dell’Aula affronta molteplici tematiche (11 Capi per 132 articoli nel testo uscito dalle Commissioni), apportando in numerosi articoli aggiustamenti e modifiche a norme vigenti che necessitano di aggiornamenti fisiologici legati al passare del tempo, correzioni interpretative legate alle interlocuzioni con il Governo, che in diversi aspetti sono condivisibili.
La gran parte degli articoli presentati nella versione del Ddl licenziata dalla Giunta sono una manutenzione ordinaria sulla quale il Gruppo del Partito Democratico non ha posto particolari obiezioni nelle competenti Commissioni: la stessa relazione di accompagnamento al Ddl ne conferma la sua ordinarietà.
Parimenti, il Ddl nel suo insieme abroga pochissime norme, aggiungendo così altra materia alla già copiosa legislazione regionale, contraddicendo uno dei cavalli di battaglia di questa Giunta in merito alla cosiddetta “semplificazione” e delegificazione che si sarebbe adottata dal 2018.
Una contraddizione che non può essere ignorata perché evidenziata un sempre più marcato disallineamento di questa Giunta alle reali necessità di cittadini ed imprese, e con gli stessi principi, evidenziati sul capitolo la “Buona amministrazione”, presenti nella versione definitiva del PNRR.
Entrando nel merito del Disegno di legge e dei Capi nei quali lo stesso è diviso, rinviando all’esame specifico dei singoli articoli la specifica discussione, intendiamo segnalare nella relazione i punti di maggior rilievo e di non comprensione, maggiore criticità, perplessità e contrarietà, segnalati peraltro nella discussione di merito delle Commissioni.
Capo I – Disposizioni in materia di finanze
In I Commissione è stato introdotto un emendamento (1 bis.1 – nuovo articolo 2 del Ddl) che introduce un nuovo concetto di gestione della liquidità della Regione, in attesa dell’affidamento della gara per la gestione del Servizio di Tesoreria, che va a modificare quanto finora previsto. Ricordiamo che negli ultimi anni, dai dati di Bilancio consuntivo i fondi cassa della Regione hanno sempre registrato importi significativi, che sono andati dai 2,325 del 2017 ai 2,529 miliardi di euro del 2019.
Capo II – Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva
Condividiamo la previsione all’articolo 14 della definizione di ruoli, compiti e funzioni del Corpo Forestale Regionale, anticipando l’adeguamento delle medesime con successivo regolamento approvato dalla Giunta regionale – sulle quali auspichiamo il passaggio nella competente Commissione – e sulle quali non siamo disponibili all’estensione delle stesse ad altre funzioni di polizia.
Mentre sull’articolo 18 abbiamo colto positivamente la disponibilità dell’assessore Zannier a coinvolgere le forze consiliari nella riforma della LR 42/96, non possiamo non rilevare come le disposizioni transitorie di cui all’articolo 19 in materia di funghi, che coinvolgono gli EDR (di fatto gli stessi uffici regionali che stanno seguendo attualmente l’applicazione della LR n. 25/2017) sembrano più il tentativo di coinvolgimento di un ente ad oggi “vuoto”, privo di funzioni vere e reali, che un effettivo trasferimento di funzioni di un ente la cui portata è tutta da scoprire.
Anche sugli articoli relativi alla materia venatoria, del tutto ordinari e condivisibili, abbiamo raccolto positivamente dall’assessore la volontà di coinvolgere il Consiglio, auspicando che il termine dell’autunno di quest’anno per la presentazione di una riforma organica della materia sia rispettato, consapevoli che si tratta di un settore complesso.
Capo III Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Naturalmente le disposizioni contenute in questo capo, di mera manutenzione normativa, sono correlate alla recente legge organica dedicata al tema “SviluppoImpresa”.
Valutiamo positivamente l’adeguamento della disciplina regionale in materia di imposta di soggiorno (articolo 30) introducendo l’espresso richiamo alla normativa nazionale amministrativa in relazione alla responsabilità del gestore della struttura ricettiva per il pagamento dell’imposta di soggiorno.
Capo IV – Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero e funzione pubblica
Sulle disposizioni proposte in materia di autonomie locali segnaliamo il nuovo articolo 33 (em. 31 bis.1) che raccoglie tardivamente quanto sostenevamo come Gruppo in occasione dell’approvazione della LR n. 9/2020. Peccato però, che accogliendo tale istanza, si crea una sperequazione tra coloro che sono riusciti a spenderli per intero entro il 2020, e coloro invece non lo hanno fatto e adesso vengono ingiustamente premiati con maggiori possibilità di spesa.
Sulla lettera b) dell’articolo 34, non capiamo perché non si debba applicare anche ai consorzi degli enti locali – di proprietà di questi ultimi – le norme in materia di “soglie di sostenibilità” oggi valide per gli enti locali, ma si rimane al contenimento del valore medio della spesa del personale del triennio 2011-2013, creando una disparità oggettiva tra enti del medesimo sistema.
Rispetto all’intervento che sposta la tornata elettorale del 2021 (articolo 37) a causa della perdurante emergenza-Covid in una data tra metà settembre e metà novembre (con il voto in due giornate), segnaliamo il rischio che, soprattutto per i comuni più piccoli al voto, il venir meno (ovvero il dimezzamento) degli adempimenti legati alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste porti con sé il rischio che si presentino alle elezioni liste prive di una minima rappresentanza.
Netta contrarietà invece sugli articoli 38 e 39, che intervengono su normative legate ai fondi sicurezza. Proprio su questo tema si continua pervicacemente a insistere nel voler utilizzare fondi per la videosorveglianza nelle scuole, modificando e ampliando di nuovo la possibilità di utilizzare i fondi stanziati già nel 2019, dimostrando che molto probabilmente non vi è questa gran necessità considerato che finora la misura è stata un autentico flop. Riteniamo che sarebbe meglio lasciarli direttamente ai Comuni con una più ampia possibilità di utilizzo, sempre nel settore scolastico, quali manutenzioni straordinarie, dotazioni e arredi scolastici, aree gioco. La sicurezza a scuola oggi significa soprattutto sicurezza sanitaria, e quindi meglio impiegare risorse per sistemi di aerazione e impianti di trattamento e filtrazione aria.
Condividiamo le norme riguardanti gli articoli 42 e 43 in materia di erogazione del trattamento accessorio del personale del comparto unico e stabilizzazione del personale del SSC assunto attraverso procedure concorsuali dalla Aziende Sanitarie.
Capo V – Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Sull’articolo 53, che in qualche modo risponde alle osservazioni della Corte Costituzionale sui criteri di residenza, rimaniamo dell’idea che introdurre criteri (anche regolamentari) sulla residenza sia discriminatorio, in particolar modo se lo stesso concerne il riconoscimento degli incentivi regionali alle aziende che “riassorbono” lavoratori interessati da eccedenze occupazionali determinatesi a seguito di crisi aziendali. È una questione che in sede di discussione della legge avevamo ampiamente segnalato, rimanendo inascoltati, sulle quali la Corte ci ha dato ragione. Vorremmo che la Giunta sia conseguente e non tenti scorciatoia comunque ingiuste.
Capo VI – Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Le audizioni delle materie del Capo VI in I Commissione hanno permesso di chiarire alcuni dubbi legati a norme specifiche, che in sede di lettura del disegno di legge necessitavano di chiarimento sulla materia demaniale, sulla normativa della Centrale Unica di Committenza (con l’inserimento “forzato” degli EDR nella futura gestione della CUC), mentre l’abrogazione (sempre in Commissione) dei tre articoli riguardanti il sistema informativo regionale fa chiarezza sulla futura trattazione della materia.
Capo VII – Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Il Capo VII rappresenta uno dei punti sui quali sia le audizioni che la discussione dell’articolato in IV Commissione sono state più dialettiche e dove alcuni auditi hanno manifestato le medesime preoccupazioni delle forze di opposizione.
All’articolo 75 valutiamo positivamente aver raccolto l’obiezione fatta in sede di audizioni in merito al comma 3 sul controllo “a campione” sulle autorizzazioni paesaggistiche comunali da parte della Regione, misura che si sarebbe rivelata ingiusta e dannosa per i Comuni. Giusto quindi aver abrogato il comma 3.
In Commissione abbiamo votato contro come Gruppo al blocco di articoli (dal 76 al 78) che trattano il parere della Soprintendenza in merito ai piani territoriali infraregionali e ai piani attuativi comunali (PAC). Crediamo che il rapporto tra l’organo periferico del Ministero della Cultura, la Regione ed i comuni in campo paesaggistico non possa risolversi con un semplice parere burocratico da ottenere, ma deve essere sempre improntato in un’ottica continua di co-pianificazione. Diversamente, ai cittadini non potranno essere date certezze, e sarà più comodo “dare la colpa” ad altri.
Altro tema che in Commissione non abbiamo in alcun modo condiviso, e su cui le audizioni hanno confermato le nostre medesime preoccupazioni, le modifiche normative al Testo Unico regionale sull’edilizia (LR 19/2009) per le parti che dovrebbero consentire un’applicazione “più ampia” ed “elastica” dello sgravio fiscale del cd. “Superbonus 110%”.
La disciplina edilizia regionale, per poter davvero funzionare e permettere così agli uffici comunali e ai nostri cittadini di operare in modo celere e legittimo, deve per forza sposarsi con le disposizioni statali in merito alla fiscalità, senza che si possa prestare in alcun modo a dubbi di legittimità o interpretazioni statali che potrebbero recare più danni che vantaggi ai nostri cittadini.
La Regione FVG, come noto, ha competenza primaria in edilizia, ma nessuna in materia fiscale che è materia di esclusiva competenza statale. Introdurre definizioni o interpretazioni che impattino nella materia fiscale non solo è inefficace, ma rischia di essere estremamente dannoso per cittadini e imprese. L’audizione della rappresentante della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate non è riuscita a dipanare il quesito posto in IV Commissione, di fatto confermando i dubbi e le perplessità che abbiamo espresso.  E la stessa Direzione regionale dell’Agenzia Entrate difficilmente potrà ufficialmente esprimere un parere vincolante sul tema, essendo la normativa del “Superbonus” nazionale. Senza la certezza dell’applicazione anche in FVG delle innovazioni normative previste nel ddl 130, l’applicazione del “110%” non può che sottostare alle normative nazionali. Con il “Superbonus” in particolare, si sono affacciati sul mercato dell’edilizia fasce deboli di cittadini (senza capienza e senza liquidità) che non sarebbero in grado di sopportare eventuali ricorsi, motivo per cui sul tema la prudenza e l’attenzione deve essere massima, a costo di rinviare o stralciare l’approvazione delle modifiche normative in materia edilizia. Ciò a maggior ragione nel momento in cui anche a livello nazionale si sta pensando a interrventi di semplificazione a livello nazionale sul medesimo tema.
Riteniamo doveroso pertanto evidenziare in Aula a Giunta e maggioranza tale questione, chiedendo loro un passo indietro ripensando le norme proposte e proponendo uno stralcio o semplicemente una modifica in adesione alla normativa statale, senza inutili slanci ed esercizi di autonomia che in questo caso potrebbero rivelarsi un boomerang per tutti.
Capo VIII – Disposizioni in materia di ambiente e energia
L’articolo 99 del Ddl modifica il comma 9 dell’articolo 14 della LR 19/2012, norma che disciplina le autorizzazioni di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di elettrodotti, di gasdotti: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 298/2013, ha dichiarato tale articolo illegittimo, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, ravvisandone la difformità rispetto a quella statale, di principio nella materia concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (articolo 117, terzo comma della Costituzione), in quanto la legge regionale introduce un passaggio ulteriore e superfluo (il non assenso del Comune in Conferenza dei servizi che preclude l’approvazione di variante urbanistica) nell’iter procedimentale dell’autorizzazione.
La nuova formulazione del comma 9, nell’adeguarsi alla sentenza della Consulta, estende la sua applicazione anche agli impianti di produzione di energia (impianti da fonti rinnovabili, da fonti tradizionali, teleriscaldamento, di stoccaggio di oli minerali), cui la Consulta non fa cenno.
Trattandosi di tema delicato che necessita approfondimento, presenteremo una richiesta di stralcio e, in subordine, un emendamento modificativo della norma tendente a limitare agli impianti lineari le indicazioni di cui alla sentenza della Consulta sopraccitata.
Sull’articolo 102, che interviene sui procedimenti di approvazione ex novo degli impianti di acque reflue con l’inserimento di tre nuovi articoli alla LR 11/2015, manteniamo una forte riserva sull’inserimento dell’articolo 54 quater perché, in assenza del titolo di proprietà, non si vede come AUSIR possa approvare progetti definitivi di opere senza averne il titolo giuridico.
Sul tema del governo di AUSIR (articoli da 104 a 107) abbiamo assistito in IV Commissione da parte della Lega ad un classico “colpo di teatro” attraverso la solita norma ad hoc, con alterazioni evidenti e scorrette della rappresentanza dei Comuni in Assemblea e Consiglio di amministrazione dell'Autorità. Come interpretare altrimenti l’inserimento in Assemblea dei sei comuni più popolosi della regione (e perché non 10?) e nel CdA di tre di questi. Una sproporzione evidente rispetto ai piccoli e medi Comuni, che sono il 97% delle amministrazioni locali del FVG, che con la nuova norma “peserebbero” in Assemblea e in Consiglio di Amministrazione – rispettivamente – per il 75% e il 57% dei componenti. Su una materia, peraltro, nella quale sono i comuni più piccoli quelli per i quali la rappresentanza nell’Autorità di acqua e rifiuti è fondamentale a difesa degli interessi delle realtà più piccole, perché è lì che gli investimenti sull’acqua e sui rifiuti, e l’attenzione deve essere massima.
Come definire questo atteggiamento se non come un’umiliazione nei loro confronti?
Abbiamo provato in Commissione a limitare l’inserimento nella sola Assemblea degli ex Comuni capoluogo, una scelta logica, frutto di un emendamento prima presentato e poi ritirato dal collega di FDI Barberio, ma non c’è stato nulla da fare: l’ordine di scuderia arrivato da Monfalcone e Sacile (i due comuni inseriti in maniera arbitraria nella norma) ha fatto sì che la norma passasse in Commissione con il voto – non so quanto convinto – della maggioranza.
Siamo di fronte all’ennesima norma “ad personam”, con la quale stavolta, oltre a Monfalcone (beneficiata in passato di norme quanto meno discutibili), si inserisce anche Sacile, nella quale la Lega (con il silenzio consenziente dell’Assessore e dei loro alleati) mette a segno una pura operazione di potere, senza alcun ritegno e vergogna, umiliando così le piccole e medie comunità, e con loro i rispettivi Sindaci.
Riteniamo che inserire altri comuni, oltre a quelli ex capoluoghi di provincia, di diritto senza alcuna logica territoriale, sia stato veramente mortificante per una parte della maggioranza regionale, costretta a subire diktat dall’esterno e votare norme non del tutto condivise come si è capito dagli imbarazzati interventi in sede di commissione.
Sulla parte relativa alle modifiche di cui alla LR 12/2016, gli interventi di modifica normativa intendono rendere omogenee le procedure autorizzative, assimilando ed uniformando le attività estrattive. Esse sono però attività diverse tra loro, che richiedono diverse tipologie e tecniche di estrazione, e di conseguenza differenti investimenti e progettazioni, e come tali andrebbero trattate, distinguendo la pietra ornamentale dalle altre attività cavatorie.
Pur comprendendo in linea di principio quanto inserito con l’articolo 108, questo mette un limite evidentemente importante per una specifica tipologia di attività estrattiva che necessita di termini più ampi dei 5 anni di proroga previsti con la norma.
Sullo sfondo rimane la necessità di capire i tempi di approvazione definitiva del Piano Regionale Attività Estrattive, che andrebbe a specificare le singole attività in maniera più dettagliata di una norma che per forza di cose deve guardare ai temi di carattere generale.
Sul tema delle attività estrattive presenteremo specifici emendamenti che riguardano impianti a cavallo del confine tra comuni contermini.
Riguardo alle modifiche di cui alla recente legge regionale sulle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico (LR 21/2020) affrontata negli articoli dal 119 al 128, comprendendo l’impegno preso sulle modifiche al fine di evitare l’impugnativa della legge, rileviamo come rimangano ancora punti di non condivisione rispetto all’articolo 124, che modifica l’articolo sui criteri di valutazione dei progetti.
In particolare, crediamo che vada fatto uno sforzo per valorizzare, tra i criteri, il mantenimento occupazionale degli impianti, e in tal senso andranno specifiche proposte di modifica.
Capo X – Disposizioni in materia di protezione civile
La norma proposta rappresenta un pericoloso precedente, perché prevede l’intervento della Protezione Civile per la messa in sicurezza di un complesso industriale di proprietà di un Comune.
Ribadendo il carattere in gran parte ordinario della norma presentata dalla Giunta regionale, non possiamo non rilevare come le “incursioni” della maggioranza in sede di commissione su alcune specifiche materie ne hanno peggiorato notevolmente il testo: la posizione finale sulla norma dipenderà dall’atteggiamento della maggioranza sulle questioni più controverse e dall’esito delle votazioni sugli emendamenti che presenteremo, consci del fatto che la norma affronta molteplici materie diverse tra loro e quindi rappresenta una sommatoria di interventi (“tecnici” per la gran parte) che non possono avere né sintesi né indirizzo politico.

Diego Moretti
 

Relazione di minoranza DDL 130

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