IACOP: Relazione sul “Referto sulle procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale” della Corte dei Conti

Pubblicato il mercoledì 25 Set 2019

Relazione sul “Referto sulle procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale” della Corte dei Conti
 
Egregio Presidente, egregi consiglieri,
Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta del 24 settembre, ha esaminato il Referto sulle procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale della Corte dei conti. Ai sensi dell’art. 172 del Regolamento interno le relazioni e i referti che la Corte invia al Consiglio regionale sono assegnati all’esame della Commissione competente – in questo caso il Comitato LCV – che riferisce all’Assemblea sull’esito dell’esame.
Nel programma delle attività per il 2018, la Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti ha introdotto un controllo sullo stato di attuazione delle procedure regionali volte alla rilevazione e valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali. Tale attività refertuale viene collegata alla relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa, attendendo entrambe le analisi a forme di tutela anticipata degli equilibri di bilancio, anche in considerazione dell’incidenza data dalla qualità della legislazione.
Entrambi i referti sono considerati inoltre prodromici alla parificazione del Rendiconto della Regione e alle valutazioni da svolgere nella relazione ad esso allegata. Un approfondimento relativo alle attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali era già inserito nella relazione allegata alla parificazione del Rendiconto 2013, mentre è stato in questo caso predisposto un referto autonomo, considerata la specificità degli argomenti trattati.
Nelle premesse del referto la Corte precisa che esso “non interferisce in alcun modo con la funzione legislativa del Consiglio, né lede in alcun modo le prerogative e l’autonomia degli organi consiliari. L’attività ha infatti una finalità immediatamente ed esclusivamente ausiliaria finalizzata a stimolare una sistematica attività di autoanalisi da parte del Consiglio regionale […], al fine di prevenire possibili questioni di legittimità costituzionale e, soprattutto e più in generale, di migliorare l’efficacia delle politiche regionali”.
L’approvazione del documento, avvenuta con deliberazione della Corte del 12 luglio scorso, è stata preceduta da una prima richiesta istruttoria e dalle relative risposte del Consiglio regionale (ottobre 2018) e dalla successiva trasmissione della relazione istruttoria ai fini del contraddittorio finale, cui il Consiglio regionale ha fatto seguito con le relative osservazioni e controdeduzioni (maggio 2019).
Nel Referto si osserva peraltro che la Direzione generale della Regione, cui era stata altresì trasmessa la relazione istruttoria, non ha presentato alcuna nota, nonostante “la situazione di grave ritardo [nelle procedure di valutazione] è in buona parte dipendente proprio dalla tempistica delle informative che l’Amministrazione è tenuta per legge a presentare”.
La Corte svolge una dettagliata analisi del quadro normativo di riferimento e dell’esperienza regionale in materia di qualità della regolazione e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, con riferimento alle clausole valutative vigenti e alle missioni valutative svolte nel periodo 2005-2018.
Introducendo la propria analisi, la Sezione della Corte sottolinea la natura tecnica delle attività di acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alle successive valutazioni politiche (suggerendo l’impiego, accanto alle consolidate professionalità nelle materie giuridico amministrativo, di personale con competenze statistiche, sociali ed economiche) e rileva come le procedure in esame attengono ad aspetti profondamente caratterizzanti l’azione regionale, imponendosi la necessità che a esse sia garantita la massima attenzione e la massima diffusione possibile dei loro esiti.
Le considerazioni che la Sezione, in esito alla propria analisi, sottopone al Consiglio regionale, riguardano in primo luogo i contenuti delle clausole valutative. L’organo di controllo osserva infatti che “l’attività che viene svolta in attuazione delle clausole valutative da parte degli organi consiliari ha i prevalenti contenuti di un’attività di controllo circa l’attuazione della legge e di verifica dei risultati conseguiti” mentre le valutazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali “sono episodiche e si rivengono nell’ambito di alcune missioni valutative”.
A tale proposito la Sezione recepisce quanto precisato dal Consiglio regionale in sede di contraddittorio: i quesiti previsti dalle clausole valutative si sono nel tempo maggiormente indirizzati al controllo sull’attuazione anche in considerazione della possibilità di effettuare la valutazione degli effetti solo in determinate circostanze (deve cioè essere possibile misurare la differenza tra quanto è accaduto dopo l’attuazione di un intervento e quanto sarebbe accaduto se l’intervento non fosse stato realizzato).
La Corte osserva infatti che “le valutazioni sull’efficacia della legge richiedono una specialistica analisi di natura tecnica sulle interrelazioni fattuali causative degli effetti verificatisi”. Ciò richiederebbe una predeterminazione degli obiettivi, cui rapportare i risultati derivanti dall’attuazione della legge, che non viene stabilmente svolta; in assenza di ciò, ad avviso della Sezione “alcuni ritorni informativi si possono ottenere nei casi in cui l’attuazione della legge riguardi settori e materie per le quali sussistano piani o programmi di attività che abbiano fissato, sia pure solo in sede amministrativa, specifici obiettivi e traguardi”. La Corte ricorda inoltre di avere già “evidenziato, in sede di relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa del 2015, come la scheda tecnico normativa di illustrazione dei disegni di legge potrebbe costituire sede per l’enunciazione dei risultati attesi dalla legge”.
Questo referto della Corte, il primo con questo oggetto che le sezioni di controllo regionali delle Corti dei Conti hanno redatto, segna un opportuno richiamo alla responsabilità politica che il Consiglio regionale deve assegnare al processo di valutazione degli effetti e dell’efficacia del proprio corpus legislativo.
Nel momento in cui affermiamo a più riprese che l’apparato legislativo e regolamentare regionale necessiterebbe di una azione di semplificazione e chiarezza, ciò nel contesto più generale degli obiettivi di “better regulation” invocate dalla società civile non solo regionale ma nazionale ed europea, queste osservazioni della Corte possono segnare una opportuna iniziativa da assumere nel nostro Consiglio regionale per raggiungere standard di efficacia e utilità dell’attività legislativa di questo Consiglio.
 
 
Franco Iacop

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