Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la proposta di legge che presentiamo risponde alla esigenza di valorizzare e di promuovere la pratica del commercio Equo e Solidale . Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale : non si pone infatti come obiettivo il profitto di coloro che svolgono l’attività commerciale , ma al contrario , attraverso il commercio appunto , promuove giustizia sociale ed economica , sviluppo sostenibile , rispetto per le persone e per l’ambiente e la crescita della consapevolezza dei consumatori. Infatti il commercio Equo e Solidale instaura una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione : dai produttori ai consumatori.
Riguardo alle caratteristiche , comunque , modalità di lavoro e finalità specifiche, consistenza e organizzazione del Commercio Equo e Solidale , sviluppo della normazione sia livello regionale , che nazionale ed Europeo , si rimanda a quanto già esposto in sede di presentazione della legge.
Considerata la finalità sostanzialmente etica ed educativa del fenomeno il lavoro nella commissione è proceduto con uno spirito unitario e collaborativo. L’articolato della legge è stato costruito tenendo conto di leggi analoghe già presenti in altre regioni italiane . Infatti numerose sono le regioni che si sono dotate di una legge in merito la Toscana (L.R. 23/2/2005 n. 37), l’Abruzzo (L.R.28/3/2006 n. 7), L’Umbria (L.R. 16/2/2007 n. 3), la Liguria (L.R. 13/8/2007 n. 32), le Marche (L.R. 29/4/ 2008, n. 8), il Lazio (L.R. 4 /8/2009, n. 20), il Piemonte (L.R. 28/10/2009 ,n. 26), L’Emilia Romagna (L.R. 29 /12/2009, n. 26), il Veneto (L.R. 22/1/2010, n. 6) e infine la Provincia Autonoma di Trento (L. Provinciale 17 giugno 2010, n. 13). L’impostazione generale e quindi i singoli articoli sono stati elaborati assieme in una logica di lavoro di gruppo che condivideva , in larghissima maggioranza le finalità del provvedimento.
Nel corso di un approfondimento delle norma però sono emerse alcune criticità .
In primo luogo tutte le leggi della altre regioni sono anteriori al D.Lgs. n. 59/2010 che recepisce a livello nazionale la Direttiva 2006/123/CE , la cosiddetta Direttiva Bolkestein che come è noto impone un regime di liberalizzazione delle diverse attività commerciali e nella nuova norma in elaborazione bisognava evitare che gli incentivi proposti si configurassero come violazione a tale direttiva.
In secondo luogo bisognava stabilire un raccordo organico con il quadro normativo già esistente della nostra regione. Come è noto infatti la L.R. n.29/2005 , la legge sul commercio, all’art.26 già trattava il tema dando semplicemente indicazioni sul regime autorizzativo. La questione di fondo era quella di stabilire se le Organizzazioni e le Associazioni che praticano il Commercio Equo e Solidale previste dalla presente legge dovessero sottostare o meno alle norme legislative regionali del commercio. La questione è stata risolta ponendo un distinzione tra l’attività istituzionale delle diverse organizzazioni iscritte all’albo di cui all’art. 5 , che è una attività principalmente educativa e culturale , e che ovviamente non è sottoposta alle norme regionali del commercio e l’attività commerciale vera e propria che alcune di queste Organizzazioni mettono in atto , con l’apertura di un pubblico esercizio, che al contrario è sottoposta alla legislazione del comparto.
Nel corso del dibattito in commissione pertanto sono state presentate gli opportuni emendamenti e l’intero provvedimento è stato approvato a larghissima maggioranza senza alcun voto contrario.
Noi confidiamo in una approvazione della norma. Infatti , al di là del peso economico , il provvedimento viene incontro ad una attesa forte di molte comunità , e di moltissimi giovani , che svolgono lavoro quasi sempre volontario per questa attività di cui apprezzano appunto l’alto valore etico e sociale.
Sarebbe veramente peccato deluderli.
Franco Codega
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