BOLZONELLO: PDL Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema

Pubblicato il mercoledì 03 Giu 2020

PROPOSTA DI LEGGE 

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema
 
presentata dai consiglieri:
Bolzonello, Iacop, Conficoni, Cosolini, Da Giau, Gabrovec, Marsilio, Moretti, Russo, Santoro, Shaurli
 
Presentata il 3 giugno 2020
 
 
 
Signor Presidente, egregi colleghi,
 
le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno prodotto pesanti ricadute in tutti i settori della vita quotidiana e del contesto economico.
Per far fronte all'emergenza sono stati emanati diversi decreti-legge. Da ultimo, è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cd. Decreto Rilancio, con il quale sono stati previsti numerosi interventi di spesa, per complessivi 55 miliardi di euro, a sostegno dei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, con misure riguardanti, tra l'altro, la sanità, il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività produttive.
Nel suddetto pacchetto di misure anticrisi, risorse significative sono state destinate alla filiera del comparto turistico e culturale, che nel loro insieme rappresentano circa il 20 per cento del PIL nazionale, fornendo così risposte puntuali al settore museale, cinema, teatro e musica.  Azioni che nel loro ammontare, se rapportate al contesto europeo, risultano essere estremamente significative.
Nello specifico sono aumentate a 245 milioni di euro le risorse dei Fondi di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l'audiovisivo introdotti dall'art.89 del decreto "Cura Italia". Viene istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, e viene rafforzata l’operatività del Fondo Unico per lo spettacolo.
È istituito altresì, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Vengono infine previste misure di sostegno a artisti, interpreti ed esecutori.
Misure indispensabili per dare risposte ad un comparto, quello culturale e nello specifico quello degli spettacoli dal vivo, che risulta essere estremamente colpito da questa crisi e che è stato oggetto della mozione n. 167 (Sostegno immediato al comparto eventi e musica dal vivo regionale) da parte del Gruppo consigliare regionale del Partito Democratico.
Risulta pertanto necessario, proprio in relazione a tempistiche di ripartenza ancora indefinite e alle caratteristiche intrinseche del personale impiegato in questo settore, integrare le azioni governative con interventi regionali che sappiano fornire risposte puntuali e circostanziate alle specificità del comparto regionale della musica da vivo che interessa diverse migliaia di occupati e segna un fatturato di circa 50 milioni di euro.
Questa proposta di legge opera proprio in questa direzione intervenendo nella dimensione imprenditoriale del comparto culturale regionale con azioni specifiche a sostegno degli eventi dal vivo e del comparto audiovisivo, offrendo così risposte puntuali per garantire la sopravvivenza di un settore, quella culturale, che oltre al valore intrinseco, hanno un forte ricaduta economica, sociale e promozionale sulla nostra Regione. L’obiettivo è la salvaguardia della filiera degli eventi dal vivo e di quella dell’audiovisivo, filiere ad oggi ancora troppo poco salvaguardate.
Analizzando l’articolato, l’articolo 1 interviene nella linea contributiva, gestita da PromoturismoFVG, relativa ai grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale. Si prevede la possibilità che i beneficiari dei contributi, a seguito delle difficoltà organizzative determinate dalla crisi Covid-19, possano chiedere la proroga, per lo svolgimento delle loro attività preventivate ed oggetto di contributo, al 2021, senza precludere la possibilità di finanziamento, con il medesimo canale contributivo, sull’anno successivo.
L’articolo 2 interviene nella realtà regionale atta a sostenere e promuovere, assieme a Film Commission, la cultura audiovisiva regionale: il Fondo per l’Audiovisivo. Si prevede il rifinanziamento del Fondo per l’Audiovisivo FVG per dare risposta al notevole incremento di domande per lo sviluppo di progetti audiovisivi regionali, elemento che permette di innescare un effetto volano per tutta la filiera cinematografica regionale.
L’articolo 3 prevede di destinare le risorse che, da sempre, vengono stanziate a favore della Film Commission in assestamento di bilancio (nel 2019 ammontavano a 700.000 euro) al bilancio 2021, mantenendo inalterate le risorse già impegnate per il prossimo anno. La misura è atta a impiegare quelle risorse che ora non verrebbero impiegate a causa dei fermi set a causa dell’emergenza Covid-19 per la prossima annualità, permettendo così di ospitare maggiori produzioni cinematografiche e dando così ulteriore slancio al comparto lavorativo associato.
L’articolo 4, a seguito anche di un Ordine del Giorno presentato dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico, prevedere di costituire dieci aree all’aperto, conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l’attuazione dei protocolli sanitari Covid-19 e dislocate equamente nel territorio regionale, per ospitare eventi e musica dal vivo durante la stagione estiva. Luoghi che permetteranno di riattivare la filiera di supporto agli eventi e alla musica dal vivo e, conseguentemente, di supportare la stagione turistica estiva così fortemente penalizzata.
L’articolo 5 mira ad offrire garanzie della Regione, attraverso lo strumento del FRIE, per gli istituti bancari che assumeranno il ruolo di cessionari relativamente al credito d’imposta (Tax credit) che lo Stato riconosce alle imprese audiovisive (cedenti), con interventi calibrati sulle specifiche necessità delle nostre produzioni regionali.
L’articolo 6 prevede, come nel caso dell’intervento dell’Assessorato alla Cultura in riferimento alle anticipazioni di cassa degli incentivi statali a valore del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) o delle scuole paritarie e il Collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina, di offrire garanzie regionali agli istituti bancari che effettueranno operazioni di anticipazione fino al 100 per cento relativamente ai contributi in favore delle imprese audiovisive regionali da istituzioni pubbliche, nazionali ed europee.
Azioni nel complesso dal ridotto impatto economico, ma dal forte impatto occupazionale, in grado di salvaguardare l’intera filiera del comparto eventi e musica dal vivo e dell’audiovisivo. Misure non solo emergenziali, ma strategiche consci dell’importanza che il comparto delle imprese culturali e creative rivestirà nel futuro nel nostro Paese e nella prossima programmazione europea 2021-2027.
 
 
                                                                                                                               

Art. 1
(Misure urgenti in materia di Grandi eventi di PromoTurismo FVG)
1. Il finanziamento concesso nel 2020 a PromoTurismo FVG per la promozione,  l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), può essere fruito entro il 31 dicembre 2021 in conseguenza del periodo di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19.
2.  Per le finalità di cui al comma 1, PromoTurismo FVG comunica al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventi che saranno riprogrammati nel 2021.
3. I soggetti beneficiari delle contribuzioni concesse nel 2020 da Promoturismo FVG, per le finalità di cui all’articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 12/2006, che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
4. La proroga concessa ai beneficiari dei contributi di cui al comma 3 non preclude per gli stessi il finanziamento di nuovi progetti per l’annualità 2021 con il medesimo canale contributivo.
  
Art. 2
(Fondo per l’Audiovisivo)
1. Per le finalità previste dall’articolo 9 bis, comma 1, e dall’ articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l’anno 2020 e 250.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma n.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 01 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante prelievo di complessivi 700.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per l’anno 2020 e di 250.000 euro per l’anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 1 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) – Capitolo 9681 (Oneri per spese impreviste – di parte corrente art. 48, comma 1, lettera b), decreto legislativo 23.6.2011 n. 118) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
 
Art. 3
(Film Commission)
1. Per le finalità previste dall’ articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), relativi ad attività di sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. 07 (Turismo) – Programma n.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante prelievo di complessivi 700.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 1 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) – Capitolo 9681 (Oneri per spese impreviste – di parte corrente art. 48, comma 1, lettera b), decreto legislativo 23.6.2011 n. 118) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
 
Art. 4
(Realizzazione di arene pubbliche all’aperto Covid-free)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare arene pubbliche all’aperto finalizzate ad ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l’attuazione dei protocolli sanitari Covid-19.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e turismo e dell’Assessore alla salute, previo parere delle Amministrazioni comunali coinvolte, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione e per la successiva realizzazione di dieci aree Covid-free dislocate equamente nel territorio regionale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.000.000 euro per l’anno 2020 a valere sulla Missione n. 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma n.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 02 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 1 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) Capitolo 9681 (Oneri per spese impreviste – di parte corrente art. 48, comma 1, lettera b), decreto legislativo 23.6.2011 n. 118) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
 
Art. 5
(Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale)
1. La Regione promuove l’adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta ad intermediari finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.
3. L’Amministrazione regionale attiva presso il FRIE una specifica misura di intervento funzionale alla cessione dei crediti di imposta qualora in fase di negoziazione delle procedure e condizioni si evidenziasse l’impossibilità di agevolare per mezzo della convenzione la realizzazione delle operazioni di cessione.
 
Art. 6
(Anticipazioni di cassa degli incentivi comunitari e statali al comparto audiovisivo regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende del comparto audiovisivo regionale anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo comunitario, statale e regionale effettivamente assegnato, subordinatamente all'assunzione da parte dell'azienda nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte le anticipazioni di cui al comma 1 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
 
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
 

PDL eventi musica cinema

202006040925263

Ne parlano

Nicola Conficoni

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