BAGATIN: Relazione di maggioranza al Ddl n. 244 su prodotti biologici nelle mense pubbliche, educazione alimentare, agricoltura sociale

Pubblicato il giovedì 18 Gen 2018

RELAZIONE DI MAGGIORANZA al Ddl n. 244 "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo"
 
Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere e ad approvare affronta due distinti argomenti rientranti nel settore della produzione agricola, entrambi con una particolare cifra, ovvero la sostenibilità, intesa in senso ampio, sia come valore aggiunto del prodotto agricolo di qualità, sia come valore aggiunto del lavoro, inteso non solo come fonte di reddito ma anche e soprattutto come attività inclusiva capace di sviluppare il senso di comunità e la coesione sociale. Infatti si intervIene nel settore della diffusione e della conoscenza dei prodotti agroalimentari biologici, tradizionali e di qualità presso le mense pubbliche e, quindi, prevalentemente le scuole e gli asili per la promozione di stili di vita sani e sostenibili e nel settore dell’agricoltura sociale, già normato da legge nazionale nel 2015.
Nello specifico, il Capo I della norma (articoli da 1 a 7) apporta alcune modifiche alla legge regionale in vigore che ha introdotto già da 17 anni l’utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche, per adeguarla alle modifiche avvenute a livello statale, per semplificare il sistema di concessione dei contributi, per dare rilievo ai prodotti regionali di eccellenza e di qualità, per la cui promozione la nostra Regione si sta impegnando a fondo anche a livello europeo.
Al Capo I:
l’articolo 1 modifica le finalità introdotte dall’art.1 della L.R. n. 15/2000, in quanto si riconduce la figura dei beneficiari ai soli enti pubblici che gestiscono le mense delle scuole e degli asili nido;
l’articolo 2 sostituisce in toto l’art. 2 della L.R. n. 15 per aggiornare la norma alle disposizioni europee e statali;
l’articolo 3 semplifica la disciplina riguardante l’informazione agli utenti delle mense biologiche attribuendo all’ERSA tale competenza;
l’articolo 4 aggiorna le competenze relative alla disciplina di modalità di erogazione dei contributi;
l’articolo 5 riguarda un adeguamento normativo;
l’articolo 6 introduce norme transitorie al fine di permettere che i contributi per l’anno scolastico in corso possano venire comunque concessi;
l’articolo 7 riguarda le norme finanziarie.
 
Il II Capo del DDL (articoli da 8 a 12) si occupa invece di agricoltura sociale. 
Su questo argomento mi sento di svolgere alcune considerazioni di carattere generale, in quanto ritengo molto proficuo il fatto che la nostra Regione abbia deciso di recepire la norma nazionale relativa all’agricoltura sociale.
Con questa definizione si ricomprende una pluralità di esperienze, che nascono spontaneamente nel nostro Paese negli anni ’70 e sono anche molto diversificate fra loro, ma riconducibili alla caratteristica di integrare nell’attività agricola tutta una serie di altre attività appartenenti a settori normalmente “estranei” all’agricoltura, come quelli sociosanitari, educativi, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione. 
In realtà, sappiamo che l’intersettorialità delle politiche rappresenta un approccio necessario nell’affrontare la società contemporanea, sempre più articolata e complicata. Spesso i problemi e i bisogni che vengono dalle nostre comunità richiedono, infatti, risposte e soluzioni che necessitano del concorso di soggetti, enti, istituzioni diversi ma pronti a collaborare fra loro. Proprio nel caso dell’esperienza dell’agricoltura sociale, la molteplicità dei suoi modelli, si è sviluppata a suo tempo sulla base di iniziative spontanee che hanno raggruppato imprese o cooperative sociali agricole, servizi sanitari pubblici, associazioni e altre realtà del territorio. 
La stessa politica europea, anche in materia di sviluppo rurale, ha previsto già nella precedente programmazione, l’integrazione fra obiettivi e misure apparentemente diversi fra loro e ricordo come il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 avesse introdotto a tutti gli effetti questo approccio, come integrazione fra la politica di coesione e la politica agricola.
D’altra parte è innegabile anche l’interesse crescente da parte dei cittadini verso le scelte del consumo critico e della filiera corta, vitali per la sostenibilità economica del modello di produzione agricola che qui si propone. 
Parlando di agricoltura sociale la si definisce spesso come pratica innovativa. In realtà dobbiamo ricordare che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale ha radici lontanissime e che l’agricoltura tradizionale delle comunità rurali esprimeva forme di solidarietà, di aiuto reciproco e di mutuo soccorso che sono rintracciabili ancora oggi negli ambienti rurali dei paesi più poveri. Nel contesto rurale tradizionale, la dimensione economico produttiva si è sempre intrecciata alla dimensione sociale della comunità e della cura, sia degli individui che della natura stessa e del territorio di appartenenza.
Le esperienze del movimento cooperativo italiano e delle stesse casse rurali erano nate come sistemi economici di aiuto e di inclusione verso i piccoli coltivatori.
Anche il ricorso all’attività agricola inteso come cura e inclusione nei casi di disabilità e soprattutto di problematiche legate al disagio psichico, ha radici piuttosto lontane che risalgono alla fine del ‘700, epoca in cui si teorizzò come la relazione dell’uomo con la natura e quindi la coltivazione di orti e giardini potesse sicuramente giovare al processo terapeutico e riabilitativo.  
L’esperienza dell’agricoltura sociale in Italia nasce, come ricordato, negli anni ’70 attraverso l’attività delle cooperative sociali agricole che rispondevano prevalentemente al bisogno di persone con difficoltà di vario genere di inserirsi nel mondo del lavoro. Nel corso degli anni l’attività dell’agricoltura sociale si è arricchita di moltissime esperienze messe in campo, oltre che dalle cooperative, anche da imprese agricole, fondazioni, associazioni. 
 Queste diverse esperienze hanno rivelato che l’agricoltura sociale è in grado di dare risposte a molti bisogni espressi dalla società, connessi ai mutamenti avvenuti in questi ultimi anni e preannunciati per gli anni a venire nel sistema del welfare. Si è inoltre compreso come possa divenire anche un’opportunità per valorizzare le imprese agricole attraverso la riqualificazione dello spazio rurale, il miglioramento dell’economia dei territori e possa rappresentare una risposta allo spopolamento delle zone rurali attraverso il potenziamento dei legami fra l’agricoltura e gli altri settori dell’economia rurale e dei servizi alla persona e come possa, infine, diventare uno strumento di emancipazione dal giogo imposto dalla mafia, laddove viene utilizzata per la coltivazione dei terreni confiscati. 
La norma nazionale (legge 18 agosto 2015, n 141), recependo le esperienze virtuose già in corso, promuove l’agricoltura sociale enucleando una serie di interventi diretti a realizzare:
a) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con difficoltà e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili alla vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative;
d) progetti di educazione ambientale e alimentare e per la salvaguardia della biodiversità, anche per diffondere la conoscenza del territorio attraverso le fattorie sociali e didattiche, rivolti in particolare ai bambini in età prescolare e alle persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
A fronte degli interventi previsti, è possibile enucleare i diversi ambiti in cui opera l’agricoltura sociale:
1) attività di riabilitazione e cura destinate a persone con disabilità fisica psichica-mentale e con disagio sociale ma anche a persone che stanno attraversando fasi difficili della propria vita, come i malati terminali;
2) formazione e riqualificazione a favore di soggetti svantaggiati, siano essi disoccupati, migranti, affetti da dipendenze;
3) ricreazione e qualità della vita rivolta a persone anziane, bambini, adolescenti;
4) educazione rivolta ai minori;
5) servizi alla vita quotidiana che hanno lo scopo di recuperare le reti di prossimità, soprattutto per minori e anziani.
Come si può facilmente comprendere gli ambiti sono diversificati, come del resto lo sono le esperienze messe in campo dall’agricoltura sociale. Tuttavia si può anche sottolineare come questa complessità di esperienze frammentate abbia un forte comun denominatore ovvero l’esigenza di riscoprire i valori relazionali già presenti sul territorio e di metterli a disposizione per migliorare la qualità della vita dell’intera comunità. 
Oltre a definire la tipologia di attività che l’agricoltura sociale è tenuta a svolgere, e che nella realtà sta già svolgendo da anni, la norma nazionale tiene a sottolineare l’importanza della promozione da parte dell’ente pubblico di politiche integrate tra le imprese agricole, i produttori e le istituzioni locali, con il fine di accompagnare e promuovere ulteriormente lo sviluppo delle esperienze nel settore dell’agricoltura sociale. In questo contesto, l’impresa agricola e la cooperativa sociale divengono soggetti in grado di migliorare la relazione fra il tessuto imprenditoriale e quello sociale per rafforzare la coesione e l’inclusione.
Infatti, le attività di agricoltura sociale coinvolgono molti attori del territorio, non necessariamente legati solo al mondo agricolo. Sono interessati i soggetti delle cooperazione sociale, come già ricordato, ma anche il volontariato, il terzo settore, i Comuni, gli enti socio sanitari, gli istituti di cura e detentivi, le scuole. Si tratta di una rete complessa e portatrice di numerose competenze che è in grado di costruire anche percorsi multidisciplinari estremamente innovativi.
Concludendo, lo sviluppo attuale dell’agricoltura sociale si presenta non come la mera sommatoria di attività produttive e sociali ma come uno strumento articolato e complesso in grado di rispondere a bisogni reali e crescenti delle nostre comunità. La sostenibilità ambientale della produzione agricola si coniuga con la sostenibilità sociale, sia che quest’ultima si concretizzi in termini di offerta di servizi socio sanitari, sia in termini di servizi socio lavorativi.   Proprio per questo rappresenta un modello di sviluppo territoriale partecipativo dove la produzione del cibo, la cura della terra e la tutela dei cittadini al momento più deboli, ovvero la pratica del welfare, sono in grado di riorientare la comunità verso un cammino di relazioni e di partecipazione.
Nello specifico, al Capo II:
l’articolo 8 riguarda le finalità dell’agricoltura sociale;
l’articolo 9 riconosce gli operatori dell’agricoltura sociale e ne definisce i requisiti;
l’articolo 10 delinea i rapporti di collaborazione fra l’agricoltura sociale e il sistema socio socio-assistenziale; 
l’articolo 11 istituisce l’Osservatorio sull’agricoltura sociale disciplinandone finalità e composizione;
l’articolo 12 prevede misure di sostegno all’agricoltura sociale; in sede di Commissione si è provveduto a ampliare le misure prevedendo che la Regione promuova intersettorialmente l’agricoltura sociale nei propri piani e programmi socio-sanitari, agricoli, del lavoro e della formazione.
In sede di Commissione è stato inserito il Capo III relativo a disposizioni in materia di fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per l’utilizzo delle disponibilità del Fondo nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in merito a finanziamenti per investimenti, trasformazione e commercio di prodotti agricoli, per miglioramento dell’utilizzo dell’acqua e per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende (articolo 13).
Con l’auspicio che questo Disegno di Legge possa essere approvato con il più ampio consenso dell’Aula.
 
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