AGNOLA: Relazione Ddl 161 “Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio”

Pubblicato il lunedì 14 Nov 2016

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

con il DDL che ci apprestiamo a discutere e ad approvare, si intende ulteriormente intervenire sulla legislazione di settore in materia di commercio, completando il riordino già avviato con la legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.  In quella occasione, Giunta e maggioranza si erano impegnate a riesaminare il settore alla luce delle nuove previsioni urbanistiche, che sarebbero state introdotte con la revisione della legge di riforma del comparto.
Il recepimento di tutte le novità introdotte inerenti le politiche di pianificazione del territorio in un’ottica di salvaguardia e di tutela, rappresenta, infatti, uno dei maggiori punti caratterizzanti il DDL 161. 
Premesso che l’obiettivo principale della Regione è quello di promuovere lo sviluppo del sistema economico regionale in armonia con i principi di liberalizzazione e concorrenzialità di derivazione europea, siamo convinti che tali principi debbano essere fortemente legati al territorio, con le sue tipicità produttive e peculiarità urbane, storiche e geografiche e, contemporaneamente, tengano conto delle esigenze dei consumatori, ai quali deve essere assicurato un adeguato servizio commerciale, basato sul pluralismo e sull’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture di vendita.
E’ noto a tutti come, in modo particolare nella nostra Regione, l’espansione dell’attività commerciale si sia collegata strettamente, da diversi anni, alla crescita delle grandi strutture di vendita. Questo sviluppo ha inciso in maniera rilevante sull’assetto territoriale, occupando e cementificando superfici molto estese; mentre, dal punto di vista urbanistico, l’insediamento della grande distribuzione ha richiesto spesso interventi rilevanti in ambito viabilistico e infrastrutturale. Inoltre, come è stato sottolineato in molte occasioni, in primis, dai piccoli esercenti, direttamente coinvolti dallo sviluppo dei grandi centri commerciali, ma anche da numerose componenti della nostra società, la conseguente chiusura di un numero elevato di piccoli e medi esercizi commerciali localizzati nei nostri paesi, ha avuto forti effetti dal punto di vista sociale, contribuendo a quella che viene definita, con un termine molto eloquente, “desertificazione” dei piccoli centri e delle città.
Il riconoscimento dello stretto e necessario legame fra il settore dell’espansione commerciale e la tutela del territorio attraverso le previsioni normative e regolamentari introdotte da questo DDL, si sviluppa con un approccio pragmatico e del tutto nuovo al problema della proliferazione dei grandi centri commerciali e dello “spopolamento” dei centri urbani e dei paesi, approccio in cui prevale l’interesse collettivo, rappresentato in primis dalla considerazione del territorio come bene comune. Se i principi di liberalizzazione e concorrenzialità non trovano limiti in riferimento a valutazioni di natura economica, quali, ad esempio, l’estensione delle superfici o il genere di offerta, possono essere invece regolamentati attraverso valutazioni di natura ambientale e territoriale che coinvolgono tutta la comunità regionale.
 Il DDL introduce quindi come elemento regolatore, il principio fondamentale della pianificazione basato su elementi di carattere urbanistico quali le infrastrutturazioni di viabilità e di servizio, la densità insediativa residenziale, la sostenibilità sotto i profili edilizio, storico, artistico, ambientale e della tutela della salute, nonché il recupero dei centri urbani e storici. Tutti questi elementi diventano così regolativi anche per il settore delle grandi strutture di vendita. La pianificazione urbanistica commerciale, diventa uno strumento finalizzato a promuovere uno sviluppo equilibrato dei diversi esercizi commerciali sul territorio con particolare riferimento al possibile ristabilimento di un equilibrio accettabile fra grandi e piccole o medie strutture di vendita.
E’ proprio per favorire questo equilibrio che le previsioni contenute nel DDL introducono il Piano di settore comunale, con particolare attenzione alle grandi strutture di vendita. Il coordinamento con la recente normativa sul consumo del suolo, introdotta con la LR 21/2015, e i rimandi alle nuove norme urbanistiche, contengono strumenti specifici rivolti agli Enti locali per attuare una regolamentazione che garantisca una maggiore tutela del territorio. Nel concreto, si prevedono, ad esempio, più precise e stringenti valutazioni in merito alle condizioni legate al traffico e all’impatto ambientale. 
Nei Piani comunali di settore del commercio si potranno stabilire limitazioni all’insediamento di esercizi commerciali in riferimento alle esigenze di tutela della qualità del territorio e dell’ambiente, in relazione alla viabilità, all’inquinamento acustico, alla tutela del pluralismo delle tipologie distributive sul territorio, all’osservanza dei valori storico architettonici.
L’introduzione di queste limitazioni andranno a tutelare il territorio e indirettamente le piccole e medie strutture di vendita e gli esercizi di vicinato.
Ulteriori contenuti qualificanti del DDL riguardano la disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica; lo snellimento burocratico e organizzativo per gli operatori del settore, il recupero e valorizzazione dei centri urbani e storici.
L’attivazione delle rivendite della stampa quotidiana e periodica sarà assoggettata a SCIA e nelle stesse rivendite verrà consentita la commercializzazione di qualsiasi altro prodotto; non avranno più ragione di esistere i Piani di localizzazione e la precedente distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché l’elencazione delle rivendite non esclusive.
Per quanto riguarda la semplificazione dal punto di vista amministrativo e burocratico, la norma interviene con il fine di chiarire alcuni aspetti pratici per favorire gli operatori del settore in merito, ad esempio, alle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni per le attività commerciali o la chiarificazione relativa al concetto di superficie di vendita e l’estensione dell’ambito di applicazione della SCIA. Anche la decisione di affidare le funzioni dell’Osservatorio regionale sul commercio alla competente Direzione, si pone l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il settore relativo alla gestione dei dati e dei monitoraggi.
Per quanto concerne, infine, il recupero e la valorizzazione dei centri urbani e dei piccoli centri il DDL prevede priorità localizzative degli esercizi commerciali nei centri storici e nelle aree urbane periferiche attraverso azioni, ed eventualmente interventi partecipati delle associazioni di categoria, volti ad assicurare il rispetto degli standard urbanistici di parcheggio a sostegno degli esercizi ivi insediati.
In merito al contenuto normativo del DDL si riporta brevemente quanto stabilito dall’articolato.
L’Articolo 1 (Principi generali e finalità) sostituisce integralmente il testo dell’articolo della L.R.29/2005 con una nuova stesura che semplifica il precedente, non elencando i singoli principi ma esponendo in un unico comma ciò che la Regione intende promuovere attraverso la norma.
L’Articolo 2 (Definizioni) viene modificato il testo vigente al comma 1, lettera p) sopprimendo il riferimento agli outlet nella definizione di “superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale”.
L’Articolo 3 modifica il rimando all’articolo relativo alle sanzioni.
L’Articolo 4 modifica l’art.9 della L.R.29/2005 sopprimendo il riferimento alla provincia dalla commissione costituita presso le camere di commercio e varia la composizione della commissione.
L’Articolo 5 sulla medie strutture di vendita modifica l’art. 12 della L.R. 29/2005 sopprimendo la previsione del regolamento per la parte riguardante il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita da parte dei comuni prevedendo tutte le prescrizioni.
L’Articolo 6 riguardante grandi strutture di vendita, modifica l’art.13 della L.R.29/2005 sopprimendo la previsione degli outlet fra le grandi strutture di vendita e aggiunge il comma 1 bis che prevede la SCIA.
L’Articolo 7 sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione commerciale si riferisce all’art. 14 della L.R.29/2005. L’articolo è interamente sostituito e formulato in maniera da richiamare il rispetto di tutte le prescrizioni con particolare riferimento a ubicazione, superficie di vendita, settore merceologico, normativa urbanistica e igienico sanitaria, tutela salute, impatto acustico, barriere architettoniche.
L’Articolo 8 modifica l’art.14 bis della L.R.29/2005 “Esercizi allocati sul territorio di più comuni” che viene sostituito con la previsione di 4 nuovi commi riguardanti la SCIA: deve essere indicata la superficie di vendita per ogni settore merceologico; la previsione di superfici di vendita svolte a cielo libero sono equiparate a quelle interne; le superfici destinate all’ingrosso rimangono distinte da quelle al dettaglio. Vengono aggiunti anche i commi 8 e 9 che si occupano di “riduzione di superficie”. 
L’Articolo 9 si occupa del Piano comunale di settore del commercio e sostituisce l’art. 15 della L.R.29/2005 “Strumenti di pianificazione commerciale”. Stabilisce limitazioni all’insediamento degli esercizi di vendita in base a precise motivazioni. Prevede l’approvazione da parte del comune del piano comunale del commercio e ne specifica i termini. Inserisce la previsione dell’armonizzazione della pianificazione del commercio con la pianificazione territoriale generale e sostituisce l’obbligo per la Giunta di predisporre il regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita preventivamente sottoposto al parere dell’Osservatorio, alla consultazione dei portatori di interesse, della commissione competente e del CAL. Riporta il richiamo alla L.R. 5/2007 Riforma dell’urbanistica, per i criteri di indirizzo per la localizzazione. Specifica i contenuti del piano di settore per quanto riguarda la localizzazione degli esercizi di grande struttura. 
L’Articolo 10 modifica l’articolo 17 della L.R. 29/2005 relativo agli strumenti attuativi previsti per le grandi strutture di vendita con superficie coperta di oltre 15.000 metri quadrati inserendo la previsione dello strumento urbanistico del PAC (Piano attuativo comunale) accanto al piano particolareggiato di iniziativa privata.
L’Articolo 11 modifica l’articolo 18 della L.R.29/2005 sulle aree di parcheggio inserendo le prescrizioni dell’allegato b bis e l’indicazione delle distanze previste nel codice dell’edilizia (art. 3, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2011).
L’Articolo 12 modifica l’articolo 33 della L.R. 29/2005 “disciplina delle vendite in liquidazione” e viene semplificato con la modalità di comunicazione per la vendita in liquidazione inserendo la via telematica al SUAP del comune di competenza. Viene tolto il limite massimo delle tredici settimane.
L’Articolo 13 riguarda l’ambito di applicazione e modifica l’articolo 41 della L.R.29/2005 al comma 2 bis.
Gli Articoli 14, 15,16, 17 e 18 riguardano il commercio della stampa quotidiana e periodica. Ne ampliano l’ambito di applicazione e prevedono la relativa regolamentazione. 
L’Articolo 19 si riferisce a sanzioni per commercio su aree pubbliche e ad attività svolte in mancanza di SCIA.
L’Articolo 20 riguarda sanzioni per la vendita della stampa e apporta modifiche all’articolo 82 della L.R. 29/2005 adeguandolo alla previsione della SCIA per le eventuali sanzioni.
L’Articolo 21 riguarda sanzioni relative alla somministrazione di bevande e introduce la previsione di assenza di SCIA. 
L’Articolo 22 adegua la normativa alla previsione di SCIA.
L’Articolo 23 prevede sanzioni per violazione di SCIA nel settore della somministrazione di bevande e alimenti.
L’Articolo 24 riguarda le modifiche relative all’Osservatorio regionale sul commercio e sostituisce l’articolo 84 della L.R. 29/2005 per incardinare l’Osservatorio nella Direzione regionale competente. Le funzioni restano invariate. Viene soppressa la parte riguardante la composizione dell’Osservatorio.
L’Articolo 25 riguarda l’organizzazione dei CAT.
L’Articolo 26 modifica l’art.105 della L.R.29/2005 sulla clausola valutativa al comma 2, lettere a) e b) e sopprime delle lettere f) e g) che prevedono valutazioni su andamento dei consumi, miglioramento servizi, nuove localizzazioni, andamento mercato del lavoro su occupazione e tipologia contratti.
L’Articolo 27 modifica l’allegato A della L.R.29/2005 inserendo nella tabella fra gli articoli delle rivendite di generi di monopolio, le bevande preconfezionate e preimbottigliate.
L’Articolo 28 sostituisce l’allegato B della L.R.29/2005, riportante l’elenco dei comuni classificati montani e in zone di svantaggio, con un nuovo testo riferito all’articolo 15 del DDL riguardante le grandi strutture di vendita. Stabilisce i criteri di indirizzo per i comuni per la scelta della localizzazione delle grandi strutture di vendita a tutela degli esercizi di vicinato. Prevede indicazioni precise per predisporre gli studi richiesti dalla norma in merito all’impatto ambientale.
L’Articolo 29 inserisce l’allegato B bis alla L.R.29/2005 che definisce la dimensione dei parcheggi equiparata alla superficie destinata alla vendita. 
L’Articolo 30 riguarda le disposizioni transitorie.
L’Articolo 31 prevede le relative abrogazioni.
Con l’auspicio che questo Disegno di Legge possa essere approvato con il più ampio consenso dell’Aula.
                                    
AGNOLA

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