TRAVANUT: procedura di infrazione UE e discarica La Valletta.

Pubblicato il martedì 26 Lug 2016

Interrogazione 

Oggetto: procedura di infrazione UE e discarica La Valletta.

Il sottoscritto consigliere regionale,
vista la procedura di infrazione 2011/2215 avviata nei confronti dell’Italia riguardo 102 discariche “irregolari” esistenti a luglio 2001, per le quali entro il 16 luglio 2009, in base alla normativa europea, si sarebbe dovuto prevedere e dare esecuzione a un adeguato piano di riassetto ovvero procedere alla chiusura, qualora tale piano fosse stato ritenuto inadeguato;
vista la sentenza della Corte di giustizia europea n° C- 196/13 del 2 dicembre 2014 che ha condannato l’Italia per inadempimenti  in materia di gestione di impianti di discarica;
letto il verbale delle dichiarazioni del Ministro dell’ambiente in audizione il 18 febbraio 2015 presso l’VIII Commissione della Camera, in cui si afferma di tali discariche che, nonostante i progressi compiuti, in 46 impianti non sono stati adempiuti gli obblighi della direttiva e che, di questi impianti, 4 si trovano in Friuli Venezia Giulia, unica regione del Nord Italia a trovarsi in una situazione del genere (è dichiarato che l’altra Regione è la Liguria per la presenza di un solo impianto irregolare);
richiamate le precedenti interrogazioni nel merito specifico presentate dal sottoscritto a partire da dicembre 2014, per conoscere l’eventuale interessamento al riguardo di siti localizzati in Friuli Venezia Giulia e, in particolare, nell’area del Sito Inquinato Nazionale della Laguna di Grado e Marano;
verificata la documentazione istruttoria disponibile al riguardo sul sito web regionale, in merito alla documentazione presentata per il “progetto di variante per  la chiusura de la Valletta interessata dall’abbancamento di rifiuti” dalla Amministrazione Straordinaria Caffaro;
osservato che il sito interessato de la Valletta è sede di una discarica di inerti, ove risultano essere presenti anche rifiuti di natura e classificazione diversa da quelli autorizzati (oltre a quanto documentato dal sottoscritto vedasi anche ASS2, 30 settembre 2015);
rilevato che normativamente in materia di rifiuti non esiste la definizione, e nemmeno il concetto, di “abbancamento” che niente altro può significare se non il mantenimento illimitato nel tempo di tali rifiuti nel sito in cui si trovano, e nel caso rappresenterebbe il mantenimento permanente e arbitrario dei rifiuti non inerti sull’area de la Valletta;
rilevato che l’area della discarica Valletta è localizzata all’interno del Sito di Interesse Comunitario e Zona di protezione Speciale IT3320037 di Grado e Marano, zona evidentemente di alta valenza ambientale e per la quale non è vigente il Piano di gestione, né conseguentemente le relative Norme di attuazione;
verificato al riguardo in particolare quanto scritto dal Servizio disciplina gestione rifiuti della direzione Centrale Ambiente in data 11 settembre 2015 e 31 maggio 2016, in cui si afferma rispettivamente: “ l’analisi di rischio è all’esame del Ministero dell’ambiente”; “ la discarica in oggetto ricade nella procedura d’infrazione n.2011/2215, con la quale la      Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione dell’articolo 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE in merito al mancato completamento dei lavori di chiusura o di adeguamento delle discariche esistenti.”;
ricordato che l’analisi di rischio riguarda aree di contaminazione (ARPA FVG, 31 maggio 2016) e non aree con presenza di rifiuti non autorizzati, come nel caso della discarica Valletta, situazione questa che normativamente non può essere affrontata con tale strumento tecnico;
verificata al riguardo anche la comunicazione di ARPA FVG di data 13.06.2012 che documenta alla discarica Valletta anche la presenza di rifiuti non inerti, non autorizzati e quindi abusivi, per una altezza di circa 3.0 m;
verificato altresì che il proponente (in data 4 giugno 2016) ha formalizzato “integrazioni allo studio di impatto ambientale” che a parere dello scrivente nulla aggiungono a smentita della presenza dei rifiuti in sito, anzi ignorano l’argomento;
ricordato che nella richiesta di rinvio a giudizio del gruppo dirigente Caffaro del 23 dicembre 2008, la Procura di Udine denunciava la violazione delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, che evidentemente riguardava anche le discariche nella gestione di tale azienda e di conseguenza anche gli adempimenti d’obbligo per il rispetto del d.lgs. 36/2003;
ricordato che nella recente risposta del 22 giugno 2016 dell’assessore regionale all’ambiente alla interrogazione a risposta immediata n. 431, ove si conferma per la discarica Valletta la "Procedura d'infrazione europea su discariche irregolari”, si richiama la mancanza di un “pronunciamento definitivo, da parte del Ministero, in merito all'analisi di rischio presentata dalla Procedura”;
rilevato peraltro al riguardo che, dopo il parere del 27.04.2016, la Direzione ministeriale competente ha convocato, in data 28.06.2016, apposita Conferenza di Servizi istruttoria con espressa richiesta di “voler assicurare la presenza del proprio rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente in ordine alla decisione da assumere nella Conferenza ovvero, in caso di impedimento, di persona autorizzata e/o appositamente delegata a rappresentarlo nella presente procedura.”;
risultando che a tale Conferenza di Servizi tenutasi il 13 luglio 2016, pur invitato con la citata convocazione, era assente il Commissario Straordinario Caffaro (come peraltro già avvenuto in analoghe situazioni del passato, da ultimo in data 25 novembre 2015), il quale non aveva provveduto a fornire delega a un suo rappresentante, come suggerito dalla citata comunicazione di convocazione;
rilevato in particolare che in tale Conferenza di Servizi si è provveduto a esaminare il documento di analisi di rischio che riguarda le aree circostanti all’abbancamento dei rifiuti in località Valletta, e che si è deciso di richiedere integrazioni agli elaborati tecnici presentati dall’Amministrazione Straordinaria Caffaro;
ritenendo che il procedimento di VIA e VINCA per gli interventi previsti dal proponente Amministrazione Straordinaria Caffaro siano inficiati da contraddizioni e carenze tecniche (come da ultimo anche rilevato dal Servizio disciplina rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia nella nota del 13 luglio 2016 prot. N.17100), oltrechè da inosservanze normative, che non paiono assolutamente rimosse dalle previsioni dall’analisi di rischio il cui provvedimento di approvazione riguarda esclusivamente la porzione de la Valletta “non interessata dalla presenza di rifiuti”, come si legge in più passaggi del verbale della sopra citata Conferenza di Servizi istruttoria;
Ricordato in merito che la Conferenza di servizi decisoria del 18.02.2013 aveva deliberato di chiedere alla Provincia di Udine di procedere alla formale chiusura dell’area di discarica de la Valletta con individuazione delle necessarie misure ai sensi del d.lgs. 36/2003 e che tale procedimento pare oggetto di omissione di atti di ufficio non risultando essere stato espletato e concluso;
evidenziato altresì che l’ “area della discarica Valletta” è area diversa dall’ “area  non interessata dalla presenza di rifiuti” di località Valletta;
ricordato che la norma di riferimento vigente per le discariche quale è la Valletta e alla quale adeguarsi è il d.lgs. 36/2003, di cui alla Direttiva 1999/31/CE (sopra richiamata nella citata nota del competente Servizio regionale), che non prevede altresì alcuna deroga in merito al caso in oggetto;
verificato inoltre che nessuno degli enti, che hanno espresso parere al riguardo nel corso del citato procedimento relativo all’analisi di rischio presentata dall’Amministrazione Straordinaria Caffaro, ha evidentemente affermato la possibilità del permanere dei rifiuti non autorizzati presenti, sul sito in cui si trovano; 
rilevato tra l’altro che località la Valletta è Sito di Interesse Comunitario e che la citata Conferenza di Servizi istruttoria ha prescritto per l’area de la Valletta il divieto a ogni destinazione d’uso con divieto di accessibilità “a personale estraneo al sito” con “conoscibilità di tale vincolo con apposita trascrizione nei pubblici registri immobiliari e nel certificato di destinazione urbanistica”;
supposto che la Conferenza di Servizi decisoria del 21 luglio 2016 abbia approvato gli esiti della Conferenza di servizi istruttoria sopra citata, ma evidentemente nulla abbia approvato in merito ai rifiuti non autorizzati presenti alla discarica de la Valletta;
rilevato che riguardo il mantenimento tal quale dei rifiuti non inerti giacenti a la Valletta, che risulterebbero circa 70.000 mc e per alcune migliaia anche privi di CER, come già in passato rilevato dallo scrivente nella nota del 22.09.2015 che qui si richiama interamente;
rilevato che nei documenti di cui alla Conferenza di servizi istruttoria del 4 giugno 2014 (All.B) è riportato che con nota prot. N.1810/P del 17/01/13 acquisita dal MATTM al prot. 5140/TRI/VIII del 21/01/2013, come approvato dalla Conferenza di servizi decisoria tenutasi nella stessa data, la Regione FVG ha comunicato tra l’altro quanto segue: “In merito alla discarica di tipo 2A, localizzata nell’area La Valletta il progetto di bonifica prevede la rimozione dei rifiuti presenti e il ripristino morfologico dell’area.”;
verificato che a tutt’oggi il Servizio disciplina rifiuti della Direzione centrale Ambiente della Regione FVG non ha ancora formalmente comunicato se “il progetto” sopra ricordato presentato dall’ Amministrazione Straordinaria Caffaro è coerente con quanto al punto sopra riportato, cosa che allo scrivente non pare;
verificato che a tutt’oggi il Servizio disciplina rifiuti della Direzione Centrale Ambiente della Regione FVG non ha ancora formalmente comunicato se “il progetto” in oggetto presentato dall’Amministrazione Straordinaria Caffaro sarà in grado di acconsentire, una volta approvato, la chiusura della citata procedura di infrazione comunitaria n.2011/2215;
richiamato il disposto del d.lgs. 36/2003 che ben indica che la chiusura della discarica è possibile solo alle condizioni stabilite dall’autorizzazione;
rilevato che tali condizioni autorizzative per la discarica la Valletta non prevedevano l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non inerti come invece avvenuto;
richiamata la responsabilità delle competenti Amministrazioni di controllo su quanto sopra esposto con riguardo alle relative attività condotte dal 2003 ad oggi e in particolare alla permanenza in sito di rifiuti non autorizzati;
richiamata la responsabilità dell’Amministrazione Straordinaria Caffaro per la gestione dei rifiuti presenti e non autorizzati in località la Valletta;
ritenendo quindi che l’approvazione della predetta VIA da parte della Commissione regionale competente nulla aggiunga e/o modifichi riguardo la rimozione da parte dell’Amministrazione Straordinaria Caffaro delle motivazioni per le quali è in atto la procedura di infrazione 2011/2215 per la discarica de la Valletta in comune di Torviscosa; 
ritenendo comunque opportuno, per le motivazioni sopra esposte, non calendarizzare la discussione di tale VIA in sede di seduta della Commissione regionale VIA;
ritenendo altresì gravissimo il perpetuarsi di una procedura di infrazione comunitaria della quale si deve rispondere nelle opportune sedi amministrative e che tale situazione pare essere nella responsabilità dell’Amministrazione Straordinaria Caffaro che non risulta aver redatto la relativa documentazione come previsto dalla normativa vigente in materia di discariche di cui al d.lgs. 36/2003, 

interroga l’assessore competente per conoscere
 
se non ritenga, in autotutela da possibili negative ricadute di responsabilità amministrativa e civile, di non procedere all’esame della Commissione VIA regionale come in programma per mercoledì 3 agosto 2016 pv. e di informare in merito a quanto sopra esposto tutte le amministrazioni competenti.

Mauro Travanut

Trieste, 26 luglio 2016

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