TRAVANUT: Procedura di infrazione UE discarica Valletta.

Pubblicato il lunedì 21 Nov 2016

Interrogazione

Oggetto: procedura di infrazione UE discarica Valletta.

Il sottoscritto consigliere regionale,

vista la procedura di infrazione 2011/2215 avviata nei confronti dell’Italia riguardo 102 discariche “irregolari” esistenti a luglio 2001, per le quali entro il 16 luglio 2009, in base alla normativa europea, si sarebbe dovuto prevedere e dare esecuzione a un adeguato piano di riassetto, ovvero procedere alla chiusura, qualora tale piano fosse stato ritenuto inadeguato; 

vista la sentenza della Corte di giustizia europea  n° C- 196/13 del 2 dicembre 2014 che ha condannato l’Italia per inadempimenti  in materia di gestione di impianti di discarica;

richiamate le precedenti interrogazioni nel merito specifico presentate dal sottoscritto a partire da dicembre 2014, per conoscere l’eventuale interessamento al riguardo di siti localizzati in Friuli Venezia Giulia e, in particolare, nell’area del Sito Inquinato Nazionale della Laguna di Grado e Marano, che qui si richiamano, e in particolare l’ultima interrogazione del 26 luglio 2016;

osservato che il sito interessato de la Valletta è sede di una discarica di inerti, ove risultano essere presenti anche rifiuti di natura e classificazione diversa da quelli autorizzati in quantità presunta di circa 70.000 mc e per alcune migliaia anche privi di C.E.R.; 

verificato al riguardo in particolare, quanto scritto dal Servizio disciplina gestione rifiuti della direzione Centrale Ambiente in data 11 settembre 2015 e 31 maggio 2016, in cui si afferma con riguardo alla discarica de la Valletta: “ la discarica in oggetto ricade nella procedura d’infrazione n.2011/2215, con la quale la Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione dell’articolo 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE in merito al mancato completamento dei lavori di chiusura o di adeguamento delle discariche esistenti.”;    

ritenendo che il procedimento di VIA e VINCA per gli interventi previsti riguardo località la Valletta dalla proponente Amministrazione Straordinaria Caffaro siano inficiati da contraddizioni e carenze tecniche (come da ultimo anche rilevato dal Servizio disciplina rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia nella nota del 13 luglio 2016 prot. N.17100), oltreché inosservanze normative, che non paiono assolutamente rimosse dalle previsioni dall’analisi di rischio il cui provvedimento di approvazione riguarda esclusivamente la porzione de la Valletta “non interessata dalla presenza di rifiuti”, come si legge in più passaggi del verbale della sopra citata Conferenza di Servizi istruttoria;

riportato quanto messo a verbale della Conferenza di servizi decisoria di data 13.07.2016, a firma Ministero dell’Ambiente e Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito riportato in estratto: “L’area denominata La Valletta è costituita per un 30% della superficie totale, da una discarica di rifiuti regolarmente autorizzata dalla Regione ed attualmente oggetto di una procedura di infrazione, avviata dalla Commissione Europea per violazione della Direttiva 1999731/Ce (procedura di infrazione 2011/2215), in mancanza di un provvedimento di chiusura definitiva;

rilevato che la stessa Conferenza di Servizi decisoria ha approvato gli esiti della Conferenza di servizi istruttoria sopra citata, e, quindi, evidentemente nulla ha approvato in merito ai rifiuti non autorizzati presenti alla discarica de la Valletta;

ricordato che la norma di riferimento vigente per le discariche quale è la Valletta, e alla quale adeguarsi, è il d.lgs. 36/2003, di cui alla Direttiva 1999/31/CE (sopra richiamata nella cita nota del competente Servizio regionale), che non prevede altresì alcuna deroga in merito al caso in oggetto; 

ricordato che, con nota prot. 155780 di data 18 dicembre 2012, la Provincia di Udine riguardo l’oggetto ha comunicato che “Si conferma la sospensione del procedimento autorizzativo di chiusura……di competenza Ministero dell’Ambiente”;

ricordato in merito che la Conferenza di servizi decisoria del 18.02.2013 aveva deliberato di chiedere alla Provincia di Udine di procedere alla formale chiusura dell’area di discarica de la Valletta con individuazione delle necessarie misure ai sensi del d.lgs. 36/2003 e che tale procedimento non risulta essere stato espletato e concluso e non se ne comprendono i motivi;

rilevato ancora che nei documenti di cui alla Conferenza di servizi istruttoria del 4 giugno 2014 (All.B) è riportato che, con nota prot. N.1810/P del 17/01/13 acquisita dal MATTM al prot. 5140/TRI/VIII del 21/01/2013, come approvato dalla Conferenza di servizi decisoria tenutasi nella stessa data, la Regione FVG ha comunicato tra l’altro quanto segue: “In merito alla discarica di tipo 2A, localizzata nell’area La Valletta il progetto di bonifica prevede la rimozione dei rifiuti presenti e il ripristino morfologico dell’area.” 

richiamato il disposto del d.lgs. 36/2003 che ben indica che la chiusura della discarica è possibile solo alle condizioni stabilite dall’autorizzazione, che per la discarica la Valletta non prevedevano l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non inerti come invece avvenuto;

richiamata la responsabilità delle competenti Amministrazioni di controllo su quanto sopra esposto con riguardo alle relative attività condotte dal 2003 ad oggi e in particolare alla permanenza in sito di rifiuti non autorizzati, per le quali si doveva dar seguito alle sopra riportate indicazioni del 2013 e 2014;

richiamata la responsabilità dell’Amministrazione Straordinaria Caffaro per la gestione dei rifiuti presenti e non autorizzati in località la Valletta;

verificato che nel corso della seduta della Commissione VIA del FVG del 3 agosto 2016 sono emerse riguardo il relativo progetto presentato dall’Amministrazione Straordinaria Caffaro ulteriori necessità di integrazioni, a conferma delle carenze e delle contraddizioni già da tempo rilevate, e reiterate, per le quali si era suggerito di non calendarizzare la discussione di tale VIA in sede di seduta della indicata Commissione;

ravvisando che per il sito in oggetto vige quanto approvato con la delibera n.1122 del 17. 06.2011, che ha riguardato il sito de la Valletta, e dell’allegato parte integrante della medesima, “Rapporto Preliminare” del relativo studio di VAS dell’aggiornamento del Piano regionale di bonifica del FVG, di seguito riportato in estratto, che al punto 1 della Premessa chiarisce  “Nell’ottica di sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul principio di precauzione, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali……” e al punto 6 “Possibili impatti del Piano” ravvisa la positività degli impatti delle azioni di “bonifica dei terreni, delle acque e dei sedimenti che risultano inquinati.”;

ravvisando inoltre che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, competente in materia nel suo parere in merito all’intervento in oggetto, non ha tenuto conto dal vigente citato “Piano” come da approvazione del suo aggiornamento con delibera n. 1535 del 5.08/2011 e relativo allegato di seguito riportato in estratto, parte integrante della medesima, “È approvata la relazione tecnica Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”;

rilevando che nel citato Piano, come approvato, si prevede in particolare che: 
“a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;                  
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 /1/2004, n. 42”, 
a) e b) risultano obiettivi di evidente corrispondenza per il sito in oggetto, come peraltro richiamato dalla citata delibera 1535, “Considerato che l’aggiornamento del piano regionale di bonifica, relativamente al sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano, ricade in parte nell’area SIC-ZPS IT3320037 e quindi, ad esso, devono essere applicate le disposizioni di cui ai titoli I e II parte II del decreto legislativo 152/2006 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997”;

richiamato il parere di ARPA FVG rilasciato in data 21 luglio 2011 riguardo al citato Piano, ove si afferma il “principio dell’azione ambientale” di cui all’articolo 3-ter, comma 1, del d.lgs. 152/06m e s.m.i: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’art.174, comma 2 del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”; e per quanto riportato dal medesimo articolo comma 2: “L’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.”;

ritenendo quindi che l’elaborato in oggetto sia palesemente difforme, se non in aperta contraddizione, alle previsioni del Piano di settore vigente, “Piano di bonifica delle aree  inquinate del territorio della Regione FVG”;

ritenendo altresì gravissimo il perpetuarsi di una procedura di infrazione comunitaria, della quale si deve rispondere nelle opportune sedi amministrative e che tale situazione pare essere nella responsabilità dell’Amministrazione Straordinaria Caffaro, che non risulta aver redatto la relativa documentazione come richiesto dagli organi competenti e come previsto dalla normativa vigente in materia di discariche di cui al d.lgs. 36/2003, al rispetto della quale è soggetto obbligato; 

ritenendo che quanto non viene adempiuto dall’Amministrazione Straordinaria Caffaro, nell’area di sua competenza a Torviscosa, interna al SIN Laguna di Grado e Marano, non abbia trovato puntuale e precisa corrispondenza di azione amministrativa che invece riscontra un “balletto” di comunicazioni intercorse tra Regione FVG, Ministero MATTM e Provincia di Udine, che a fronte della grave situazione ambientale esistente in sito ha portato a oggi i tempi del procedimento a ben 17 mesi,

INTERROGA l’Assessore competente per conoscere:

a) a che titolo sono ancora presenti nel sito de “La valletta” rifiuti non inerti non autorizzati;
b) se non ritenga di segnalare agli uffici competenti della Direzione Centrale Ambiente le contraddizioni sopra riportate, anche considerando la loro possibile azione di contaminazione in atto;
c) se non ritenga, in autotutela da possibili negative ricadute di responsabilità amministrativa e civile, come già suggerito dallo scrivente, di informare comunque in merito a quanto sopra esposto tutte le amministrazioni competenti.

Mauro Travanut

Trieste, 21 novembre 2016

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