DA GIAU: Relazione di minoranza al Disegno di legge n. 65

Pubblicato il venerdì 25 Ott 2019

Relazione di minoranza al Disegno di legge n. 65 <>
 
Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi Consiglieri,
vede la luce dopo lunga gestazione il DDL con le disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi che chiaramente necessitavano di un aggiornamento essendo regolate da norma regionale risalente al 1977 ed essendo intervenute nel frattempo nuove disposizioni nazionali attraverso la legge quadri n. 353 del 2000.
Il disegno di legge, di natura molto tecnica, si presenta fin troppo corposo se si considerano da un lato i margini limitati di manovra dettati dalla supremazia della legge 353, e dall’altro che, al di là di una sezione definizioni piuttosto estesa e della restituzione della fotografia dello stato di fatto della gestione degli incendi boschivi in regione (fatta eccezione per l’introduzione del concetto di “principio d’incendio” e dello strumento del “fuoco prescitto”) la vera efficacia dell’attività antincendio e della sua gestione, è rimandata a un successivo regolamento e al piano regionale antincendio boschivo.
Per questo, pur comprendendo che le norme nazionali di riferimento sono diverse, il vento di semplificazione che spira in queste settimane in Regione avrebbe quindi potuto, sfrondare questo testo e magari integrare le sue disposizioni nelle norme che regolano la gestione delle risorse boschive così come avviene in altre realtà regionali.
Per lo stesso motivo, non sono apparsi durante l’esame in commissione elementi di particolare criticità che potessero determinare la nostra opposizione, mentre abbiamo ritenuto opportuno suggerire alcune indicazioni, ricavate per lo più dal confronto con portatori di interesse con esperienza diretta e concreta nell’attività antincendio boschivo. Consapevoli che l’articolato costituisce una sorta di indirizzo generale entro cui innestare l’operatività di Regolamento e Piano, abbiamo comunque ritenuto utile che potessero essere inseriti alcune indicazioni che già potessero dare forma a quella stessa operatività.
La nostra attenzione si è posata innanzi tutto sugli aspetti della formazione che abbiamo chiesto venga inserita come contenuto del Piano perché abbiamo rilevato la necessità di una forte professionalizzazione (anche pensata attraverso l’individuazione di due livelli e ruoli diversi) degli operatori volontari di cui gli stessi sentono il bisogno.
In tema di attribuzione di funzioni e competenze, all’art 4, abbiamo chiesto di citare esplicitamente il coinvolgimento del volontariato delle squadre comunali o di altre associazioni aventi simile finalità, di valutare l’introduzione di un tavolo tecnico riconosciuto e valorizzato che coinvolga anche la componente dei volontari con il compito di esprimere valutazioni tecniche non vincolanti per l’amministrazione regionale sull’intera attività si antincendio boschivo che interessa il volontariato stesso e che almeno alcuni elementi chiave delle modalità di coordinamento ed interfaccia dei diversi soggetti implicati nell’attività antincendio siano tracciate in legge pur essendo poi oggetto di regolamento.
Abbiamo poi suggerito che, oltre alla definizione delle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio degli incendi boschivi, sia esplicitamente citato all’art 5 il coinvolgimento a supporto di altri enti regionali in grado di offrire dati ed analisi per sviluppare, ad esempio, indici di rischio e carte di pericolosità o altri strumenti predittivi.
La disponibilità alla valutazione delle proposte citate (che va per altro riconosciuta all’assessore fin dall’avvio dell’iter della norma) e le soddisfacimenti risposte ad ulteriori chiarimenti ottenute in commissione hanno portato al nostro voto di astensione che potrà tradursi in pieno appoggio qualora fossero accolti i suggerimenti avanzati.

Chiara Da Giau
 

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