DA GIAU: relazione a ddl 107 consumo del suolo

Pubblicato il venerdì 04 Set 2015

RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL DISEGNO DI LEGGE N. 107 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo"

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi,
viene proposto alla discussione ed approvazione dell’Aula questo provvedimento legislativo in materia urbanistica che, in modo preciso e coerente, si inserisce nel quadro organico delle politiche di riforma di questa Regione, configurandosi, da un verso, come misura di accompagnamento al riordino degli enti locali nonché di quella del sistema produttivo, e dall’altro, come misura di indirizzo e primo tassello della complessiva riforma del governo del territorio ispirata a principi di semplificazione, piena sussidiarietà e adeguatezza, e accoglimento di una matura ed equilibrata consapevolezza del valore delle risorse suolo e paesaggio.
Con la definizione delle varianti di livello comunale, operata nel Capo II e precisata nelle condizioni di ammissibilità, nei limiti di soglia, nelle modalità operative e nelle procedure negli articoli che tale Capo compongono, viene infatti attribuita e fissata la competenza affidata permanentemente ai comuni in modo autonomo e responsabile, per consentire piena operatività agli stessi fin dalla prima fase di avvio delle UTI.
Con le nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette ad esame ed esecutività regionale in materia di zone produttive e commerciali, contenute nel Capo III, si dà invece avvio in modo perentorio al processo di riduzione del consumo del suolo nella pianificazione regionale e si declinano operativamente alcuni indirizzi contenuti nel Rilanciaimpresa.
I contenuti ed il linguaggio prettamente tecnici dell’articolato (che nella fase di dibattito in Commissione è stato emendato ai fini di una semplificazione formale e facilità di lettura e per l’introduzione di alcuni termini guida relativi a più attuali assunzioni dei concetti di suoli e ambienti naturali) suggeriscono opportuno, in questa relazione, soffermarsi su alcuni elementi e parole chiave che in modo più immediato pesano la reale portata del provvedimento, pur riguardando esso solo una prima parte delle tematiche pianificatorie in campo urbanistico.
Vale la pena ricordare innanzi tutto la metodologia partecipata e scientifica con cui si è giunti alla nuove indicazioni legislative. Esse infatti sono anche esito dell’elaborazione di quanto emerso e condiviso con i portatori di interesse nei numerosi seminari di lavoro dedicati al tema del costruire al tempo del patto di stabilità. Sono poi ulteriormente sostenute da un lavoro di analisi dettagliata sulla reale situazione regionale in tema di saturazione delle zone commerciali e produttive.
Sono queste fonti che hanno, innanzi tutto, reso manifesta la consistente casistica di previsioni di pianificazione che, pur non inquadrate in modo esclusivo nella competenza procedurale del Comune, tuttavia ad essa pienamente vanno ricondotte nel momento in cui non interferiscono con gli interessi e gli obiettivi territoriali di più vasta scala, enunciati da atti e documenti regionali.
Altrettanta forte evidenza ha dato la modellizzazione dei dati raccolti sulle disponibilità di aree commerciali e produttive, in termini di ridondanza delle stesse in relazione alle necessità reali. L’ammontare delle zone edificate da saturare e di quelle ancora da edificare va ben oltre l’edificato, in modo distribuito sul territorio regionale. Il dato oggettivo si affianca quindi e sostiene fuori da ogni ragionevole dubbio l’assunzione di principio sul porre freno al consumo di suolo.
Semplificazione è la seconda parola chiave che merita la sottolineatura. Il disegno di legge in approvazione si sostituisce, nel tema affrontato, a 14 testi legislativi e ad uno regolamentare e sottrae dall’obbligo di stesura di oltre 200 relazioni di flessibilità. La coerenza delle varianti comunali agli interessi regionali d’ora in avanti viene affidata esclusivamente all’osservanza della presente legge. Semplificazione che si sostanzia nell’azione di riordino, rielencazione, sintesi del campo delle varianti di livello comunale nonché di puntualizzazione e più chiara esplicitazione del percorso che accompagna la formazione delle varianti urbanistiche inerenti l’insediamento di strutture produttive e commerciali.
Ciò in vista del graduale completamento della riforma del governo del territorio che via via andrà a comporre un testo unico in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica. Graduale completamento che non è da intendersi come manifestazione di intenzioni, ma attestazione di un processo in fieri che ha già posto in questa prima parte di legislatura importanti elementi di base su cui portare a temine il disegno, prima tra tutti l’elaborazione del piano paesaggistico regionale che è la moderna cornice indispensabile al quadro unico che si vuole comporre.
Alla coerenza di questo intervento rispetto alla strategia complessiva di ridisegno delle struttura amministrativa e produttiva della regione si è già fatto cenno inizialmente. Sono evidenti le connessione che esso ha sia con la legge 26/14 nell’andare a meglio definire gli ambiti di competenza dei pilastri della struttura istituzionale (comuni singoli ed aggregati e Regione), sia con il provvedimento di riforma delle politiche industriali Rilanciampresa le cui previsioni, la valenza localizzativa prioritaria delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, la finalità di contrasto alla dispersione insediativa, vengono considerate e poste a condizione di ammissibilità per le varianti.
Va però particolarmente evidenziata la coerenza alle indicazioni comunitarie in tema di azzeramento del consumo di suolo in vista degli obiettivi del 2050. È innegabile infatti come questo provvedimento sancisca ciò che, pur essendo probabilmente sentire ormai comune e condiviso, deve necessariamente concretizzarsi nel tracciare una prima coraggiosa linea di partenza che sa fare i conti con le condizioni e le necessità reali contemperando gli obiettivi di salvaguardia ambientale e paesaggistica con quelli dello sviluppo e crescita del sistema produttivo guidandolo ed accompagnandolo verso la sua piena sostenibilità. Ecco quindi che la prescrizione della non proliferazione di ulteriori aree produttive e commerciali, trova l’accoglimento delle giuste eccezioni laddove ne siano dimostrate le condizioni. 
È una politica regionale responsabile che si rivolge attraverso questo disegno di legge ai propri interlocutori, cittadini ed amministratori, stimolando in risposta uguale atteggiamento. È innegabile infatti l’investitura in termini di autonomia e responsabilità che viene operata nel momento in cui si liberano le amministrazioni locali da alcuni vincoli burocratici e procedurali nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà che conduce alla collaborazione per le finalità comuni che nello specifico sono la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione e tutela del paesaggio attuate attraverso il recupero delle aree industriali, il riuso del patrimonio esistente, la rigenerazione urbana ed il contenimento dell’uso del suolo.
Uguale assunzione di responsabilità e spirito di collaborazione si auspica guidino i lavori d’aula per giungere all’approvazione del presente disegno di legge nella sua forma più coerente alle finalità enunciate.

CHIARA DA GIAU

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