BOEM: relazione a pdl 212 su funzioni di servizio idrico integrato e gestione integrata rifiuti

Pubblicato il giovedì 25 Mag 2017

Signor Presidente, gentili colleghi

    si valuta prioritario ed improrogabile il completo avvio dell’Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), ente di governo d’ambito cui partecipano i Comuni della nostra Regione, istituita a far data dal 1 gennaio di quest’anno attraverso la Legge regionale 5/2016.
    
    In particolare, il primo passaggio fondamentale è quello della costituzione dell’organo apicale di governo dell’Autorità, ovvero l’Assemblea regionale d’Ambito, composta da diciotto sindaci, eletti con criterio paritario tra i Sindaci dei Comuni ricompresi all’interno delle perimetrazioni del Piano di Riordino Territoriale. Ad oggi risultano nominati 16 componenti. Nei due territori mancanti, si sono incontrate alcune difficoltà, poiché la stesura originale del comma 2, dell’articolo 6 non teneva conto di casistiche particolari che nei fatti si sono verificate. La risoluzione della parità tra due candidati è stata introdotta con una modifica della legge approvata in Consiglio lo scorso marzo con la LR 3/2017. La presente Proposta di legge mira a risolvere ulteriori casistiche di dettaglio.

    Con l’articolo 1 della presente proposta di legge si agisce sull’articolo 6 della LR 5/2016, inserendo la disciplina riguardante il caso in cui le conferenze dei Sindaci vengano sì convocate, ma mandate deserte. Inoltre, viene data facoltà al Presidente dell’AUSIR (o in sua assenza all’Assessore regionale competente in materia di ambiente) di provocare la convocazione della conferenza dei Sindaci, chiarendo maggiormente gli automatismi di convocazione suppletiva. Inoltre, viene inserito un adempimento di pulizia amministrativa, prevedendo l’invio dei verbali della conferenza dei Sindaci. Infine, si prevede che nei periodi in cui un componente dell’Assemblea regionale d’ambito non sia individuato (sia per una mancata prima nomina, sia nei periodi successivi alla cessazione del mandato), si conservi comunque l’operatività dell’organo mediante la partecipazione provvisoria ad esso del Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, in attesa della nuova individuazione.

    Vengono inoltre apportati dei miglioramenti nella sintassi dell’art. 10 della LR 5/2016 riguardanti la figura del Direttore generale (art. 2), il posticipo dell’approvazione dello Statuto dell’AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale, al fine di conferire maggiore autonomia di analisi all’Assemblea dei Sindaci di Ambito (art. 3), si precisa che l’incarico dei Commissari liquidatori delle CATO cessa con il trasferimento dei saldi di bilancio all’AUSIR, e non già con la conclusione degli adempimenti ricognitivi della gestione di liquidazione (art. 4), si richiamano in norma i poteri sostitutivi del Presidente della Regione in materia di partecipazione dei Comuni all’Ente di governo d’Ambito previsti dalla normativa nazionale di settore (art. 5), e si conclude con l’entrata in vigore (art. 6).

    In IV Commissione è stata esaminata la Proposta di legge, ed approvata senza contrarietà.

BOEM

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