BOEM: relazione a ddl 218 su infrastrutture marittime, viabilità, lavori pubblici, paesaggio, edilizia e pianificazione territoriale

Pubblicato il giovedì 22 Giu 2017

Signor Presidente, gentili colleghi

il Disegno di legge 218 prevede modifiche ed integrazioni all’ordinamento regionale in materia di infrastrutture marittime, viabilità, lavori pubblici, paesaggio, edilizia e pianificazione territoriale.
Accanto ai necessari interventi legislativi più tecnici e di coordinamento, comunque ispirati alla semplificazione e all’adeguamento della normativa regionale alle disposizioni nazionali, si vogliono evidenziare le parti di questo DDL più politicamente significative, che portano alla luce indirizzi strategici intesi da questa Amministrazione.
Il DDL introduce la programmazione della manutenzione dei canali navigabili del territorio regionale e di accesso ai porti, che consente al traffico idroviario di poter operare in sicurezza e con garanzie di continuità, a servizio anche delle attività produttive e dell’intermodalità regionale. Questa disposizione, assieme allo sblocco dei cantieri dei dragaggi e dei consolidamenti degli argini negli ultimi anni, è stata particolarmente apprezzata dai mondi produttivi legati al turismo, alla logistica ed alla navigazione in generale, e si collega con lo sforzo avviato da questa amministrazione di riportare la manutenzione dei canali navigabili ed i dragaggi lagunari all’interno di una necessaria ordinarietà.
Oltre a questo, tra gli aspetti più rilevanti che desidero sottolineare, c’è il Titolo VI riguardante la materia dell’edilizia. Esso ha visto la sua piena definizione durante i lavori della IV Commissione: ha infatti subito un’evoluzione rispetto alla formulazione originaria, grazie all’approvazione di alcuni emendamenti frutto di sintesi tra le esigenze del mondo produttivo e delle professioni, e quelle del sistema degli Enti locali. Accanto all’introduzione nella LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia) dei principi del contenimento del consumo di suolo e della sicurezza sismica degli edifici, oggetto di numerosi interventi da parte dell’amministrazione regionale negli ultimi anni, ci sono misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso disposizioni di flessibilità rispetto ad alcuni vincoli, in coerenza però con il contesto territoriale in cui sono inseriti. Questo intervento è un vero e proprio cambio di prospettiva rispetto al “Piano Casa”, ossia quelle misure nate a livello nazionale nel 2008 che consentivano (per un periodo limitato di tempo, ma di volta in volta prorogato) ampliamenti volumetrici e demolizioni con ricostruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici, ai regolamenti comunali, ed alle leggi regionali vigenti. Tale impostazione apparteneva ad una visione limitata degli strumenti pianificatori, intesi unicamente come “vincoli” e non invece come opportunità di sviluppo. Ed alla medesima visione appartiene l’impostazione di chi reclama una mera proroga di queste deroghe, e quindi la speranza di un rilancio del settore edile attraverso la deregolamentazione.
Ciò che si propone in questo DDL è una valutazione sul merito degli obiettivi che si intendono raggiungere, e degli strumenti con i quali questi vengono perseguiti. Se il desiderio è quello di rilanciare l’economia del settore edile, agevolare i cittadini nella realizzazione dei propri progetti, migliorare la sicurezza statica ed energetica degli edifici, riteniamo che la deregolamentazione non aiuti. Anzi, la conflittualità con gli strumenti pianificatori urbanistici rende relativo il loro valore per la collettività, e spesso frena anche una loro necessaria evoluzione, affinché siano più rispondenti alla realtà che devono interpretare. Proprio in questo senso vanno le disposizioni contenute nel DDL 218: incontrare la necessità della flessibilità nella progettazione, affinché sia maggiormente funzionale per i cittadini che intendono porla in essere, ma al contempo una sua compatibilità con una programmazione ragionata. E queste disposizioni, è importante evidenziarlo, non sono proroghe di deroghe straordinarie, bensì delle misure stabili che consentono flessibilità entro certi criteri. La norma proposta chiede quindi ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia urbanistica, l’assunzione di responsabilità, dando loro la facoltà di limitare o escludere un determinato numero di previsioni di elasticità che la normativa regionale introduce in maniera stabile. È importante infine sottolineare come il superamento delle politiche di deregolamentazione sia innanzitutto condiviso proprio dalle categorie economiche del settore edile: anch’esse hanno elaborato la posizione per la quale il rilancio del settore non passi da un “liberi tutti”, dove il rischio delle incongruenze edilizie è sempre dietro l’angolo, bensì da un nuovo modo di costruire, attento alla sismica ed all’efficienza energetica, attento al collocamento urbanistico ed alla qualità costruttiva. Certo, dove la burocrazia non sia contrapposta alla funzionalità ed alle scelte di buon senso, in merito a volumetrie aggiuntive o distanze. Questa norma consente di disegnare questo contesto in maniera equilibrata, dando certezze a tutti gli attori coinvolti.
La IV Commissione ha esaminato il testo del Disegno di legge alla luce delle considerazioni di 35 soggetti portatori d’interesse, valutate in maniera puntuale in sede di approvazione. Segue un breve sunto dei principali provvedimenti contenuti.
Successivamente al Titolo I, contenente l’oggetto e le finalità, il Titolo II assegna alla Regione la competenza della gestione manutentiva del sistema idroviario del demanio regionale navigabile. Gli interventi di manutenzione sono definiti in un Programma ed attuati dalla Regione o da soggetti convenzionati, o in delegazione amministrativa. I sedimenti derivanti dall’attività di dragaggio vengono destinati principalmente ad opere di consolidamento degli argini, mentre si dispone una semplificazione dell’iter amministrativo per interventi manutentivi contenuti nel Programma. Vengono ritenuti strategici e quindi oggetto di negoziazione prioritaria i lavori per l’approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, sostenuti da un accordo di programma. Al fine di contenere il ricorso al trasporto su gomma delle bramme di ferro, che contribuisce a generare emissioni di CO2 ed inquinamento acustico in prossimità di abitati, oltre che congestionamento e rischi per la viabilità, viene introdotta una forma contributiva per favorire l’utilizzo e lo sviluppo del sistema ferroviario per questo genere di trasporto.
Al Titolo III vengono ridisciplinate competenze precedentemente assegnate alle Provincie in materia di revisione e collaudo dei mezzi di proprietà della Regione, unificato il bacino territoriale per l’accettazione delle procedure ed il sistema delle Motorizzazioni civili, viene data continuità alle procedure contributive in capo alle Provincie, trasferite alla Direzione centrale infrastrutture. Attraverso delle modifiche alla LR 23/2007 sul TPL vengono modificate le modalità di agevolazione nel trasporto delle forze dell’ordine. Viene apportata poi una modifica alla LR 14/2002 in materia di Lavori pubblici, istituendo le Commissioni regionali competenti alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio, ed inserito un articolo alla medesima legge in materia di notifiche e comunicazioni in materia di espropriazione. Viene disposto il rinnovo dei membri del Comitato di monitoraggio e coordinamento, previsto dalla LR 23/2007 in materia di TPL e viabilità
Con il Titolo IV si interviene sulla materia dei Lavori pubblici. La sezione del DDL relativa al finanziamento di un programma di riqualificazione del sistema infrastrutturale tra i Comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone (originariamente collocata all’art. 16) è stata soppressa in Commissione al fine di ricongiungere tali norme con le relative norme finanziarie in sede di Assestamento. Viene poi apportata una modifica alla LR 14/2002, con una nuova formulazione per quanto riguarda l’inclusione dei costi di progettazione negli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere ed un’ulteriore modifica riguardante i termini di inizio e ultimazione lavori per le opere sostenute da contribuzione regionale. Viene proposta una nuova formulazione dei commi 54, 55 e 55 bis dell’art. 4 della LR 27/2014 riguardante la concessione di anticipazioni finanziarie a favore degli Enti locali finalizzata alla progettazione delle opere. Si dispone poi la facoltà per il Servizio Lavori Pubblici ad operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale in materia di sicurezza stradale, ed ulteriori disposizioni in merito alla cessione di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.
Il Titolo V si occupa di paesaggio e biodiversità, modificando la LR 5/2007 in materia di Piano Paesaggistico Regionale: si prevede un diverso iter per gli aggiornamenti al PPR in determinati casi, l’onere per i Comuni di conformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ed alcune norme di rinvio nelle more dell’adeguamento del regolamento regionale in materia di autorizzazione paesaggistica. In materia di biodiversità, viene modificata la LR 9/2005 in materia di prati stabili, e la legge 24/2016, aggiornando la disciplina riguardante gli aiuti di stato.
Nel Titolo VI sono presenti norme di semplificazione in materia edilizia. Vengono proposte modifiche alla LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia), inserendo negli obiettivi dell’azione regionale in materia il contenimento del consumo di suolo ed il perseguimento di una maggiore sicurezza sismica degli edifici.  Vengono apportate modifiche alla normativa tecnica delle costruzioni, equiparando i requisiti per le distanze minime tra pareti finestrate e pareti ad esse antistanti delle zone urbanizzate con classificazione B0 a quelle con classificazione A, precisando il campo di intervento con l’esclusione di un elenco di opere e manufatti. Vi sono poi modifiche relative ai procedimenti amministrativi necessari per l’attività edilizia. Vengono proposte ulteriori specifiche di carattere procedurale per la realizzazione di opere delle Amministrazioni pubbliche, e sostituito con una nuova formulazione gli articoli della LR 19/2009 riguardanti l’attività edilizia libera. Modifiche che seguitano anche per quanto riguarda procedure amministrative correlate all’attività edilizia ed alla segnalazione certificata di agibilità ed il contributo di costruzione. Vengono inserite nuove misure per la valorizzazione attraverso manutenzioni straordinarie o ampliamenti del patrimonio edilizio esistente. Seguono coordinamenti interni ed adeguamenti lessicali con la novellata disciplina precedentemente introdotta. Si introduce in seguito un articolo aggiuntivo alla LR 16/2009 in materia di verifiche della rispondenza a norme tecniche delle opere realizzate, e disciplinata l’indennità per la presenza alle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici.
Il Titolo VII contiene modifiche alla LR 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale, in particolare attraverso modifiche alla normativa tecnica sugli ampliamenti. Si operano in seguito coordinamenti con la disciplina precedente, ed una disciplina di transizione riguardante la coerenza tra i diversi livelli pianificatori modificando la LR 5/2007.
Nel Titolo VIII si affronta il tema dell’edilizia contributiva, intervenendo sul procedimento amministrativo della concessione di contributi per le indagini sismiche, ponendo precisazioni in merito del livello di conoscenza dell’indagine strutturale dell’edificio, e correzioni riguardo un contributo concesso ad Anffas Onlus, un contributo concesso al Comune di Manzano, un contributo concesso alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino, un contributo concesso al Comune di Sequals. Viene implementato il contributo concesso ai Comuni per la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico da destinare a uso residenziale (da attivarsi da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa) così come previsto all’art. 9 della LR 27/2014 con un ulteriore misura a copertura parziale della realizzazione degli interventi, una modifica all’art. 7 della LR 15/2014 in materia di interventi di edilizia scolastica regionale. Seguono abrogazioni, disciplina transitoria, ed entrata in vigore.

BOEM

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