AGNOLA: relazione al ddl 220 in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatorie

Pubblicato il lunedì 26 Giu 2017

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
 
il Disegno di Legge che andremo ad approvare stabilisce disposizioni in materie differenti fra loro, in quanto ai singoli settori, ma tutte facenti capo al macro settore delle risorse naturali della nostra Regione.
Da un lato vi era la necessità di adeguamenti normativi, sia di carattere nazionale che europeo, ai quali si è affiancato, inoltre, l’adeguamento delle norme oggetto di modifica nel DDL alla riorganizzazione intervenuta con la riforma degli Enti Locali, la soppressione delle Province e delle relative funzioni in capo a queste ultime.
Oltre alla necessaria armonizzazione di carattere normativo, il DDL propone una serie di modifiche ad alcune norme di settore al fine di aggiornare, migliorare e coordinare alcuni provvedimenti riguardanti le risorse agricole, forestali e ittiche e una serie di disposizioni in materia di attività venatoria.
Alcune normative di settore che regolano attività qualificanti da un punto di vista economico e turistico per la nostra Regione, come ad esempio quella riguardante la promozione dell’agricoltura biologica e la disciplina dell’agriturismo, necessitavano di un aggiornamento al fine di armonizzare e semplificare i provvedimenti con la previsione di supportare il loro sviluppo in termini di miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi.
Anche nei casi della modifica di queste norme si è provveduto a coordinarle con la riforma degli enti locali, eliminando i riferimenti alla Provincia e le sovrapposizioni con le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale, che interviene con tipologie di contributi simili, se non del tutto coincidenti, con quelli previsti dalle norme oggetto di modifica. Questa razionalizzazione si pone l’obiettivo di promuovere l’accesso alle misure previste dal PSR.
Anche le modifiche relative alla legge regionale n. 23/1999 in materia di raccolta dei tartufi, si rendono necessarie a seguito della riforma degli enti locali e del relativo riassestamento delle competenze in materia. In particolare, le competenze che erano affidate all’ente provinciale, vengono ora demandate all’ERSA con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e contabili.
Nel novero delle modifiche proposte dal DDL che vanno oltre il semplice adeguamento normativo, va ricordata la previsione di ridurre la durata del vincolo di destinazione dei beni immobili, oggetto di investimenti finanziati da alcune misure del PSR 2007-2013; questa previsione si pone l’obiettivo di sostenere e promuovere le imprese che, a fronte della crisi economica e per rilanciare il loro ruolo, hanno deciso di investire nel futuro dell’azienda. Sulla stessa linea si pone anche la modifica della norma riguardante il fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo che prevede di poter finanziare con il Fondo anche le domande già presentate ai sensi delle norme europee.
In sede di Commissione si è inoltre provveduto ad affrontare il problema dell’operatività dei Gruppi di azione locale (GAL) attraverso anticipazioni finanziarie che permettano loro di proseguire con le strategie di sviluppo locale inserite nel Programma di Sviluppo Rurale per gli anni 2014-2020, in attesa che l’organismo pagatore provveda all’erogazione dei fondi.
Da segnalare, in materia di risorse forestali, le modifiche alla L.R. n.34 del 1988 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga) che si pongono il fine di aggiornare la legge vigente per semplificarne l’applicazione e per velocizzare l’aggiornamento della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga.
In materia di risorse ittiche si è provveduto ad aggiornare la normativa vigente adeguandola a quella nazionale al fine di modernizzare il settore e semplificare la parte amministrativa con una riduzione dei costi a carico della Regione. In particolare ricordo brevemente l’aggiornamento relativo al tema riguardante l’esercizio della pesca di mestiere con la formulazione dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di pesca professionale in acque interne anche ai pescatori titolari di licenza di pesca marittima.
L’ultimo Titolo del Disegno di Legge si occupa di attività venatoria ed inserisce modifiche ad alcune norme regionali vigenti in materia.
In particolare si segnala il provvedimento che prevede contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina abbattuta. La norma si propone di garantire la sicurezza igienico sanitaria nella lavorazione delle carni stabilendo i requisiti che gli impianti devono possedere; vengono stabilite inoltre le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte dei privati. Altri articoli riguardano modifiche alle leggi regionali 24/1996, 6/2008 e 56/1986 e corrispondono ad esigenze di aggiornamento normativo sulla base anche delle istanze presentate dai diversi portatori di interesse in sede di audizioni avvenute nella Commissione competente. 
 
In merito al contenuto normativo del DDL si riporta brevemente quanto stabilito dall’articolato.
 
TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Capo I (articoli da 1 a 4) In seguito all’analisi da parte della Commissione competente che ha valutato quanto emerso nel corso delle audizioni delle categorie interessate, il Capo I del Titolo I, che riportava nel testo originario disposizioni finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità di concessione di contributi alle organizzazioni e associazioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, è stato deciso di stralciare l’intero Capo al fine di approfondire la problematica con un provvedimento ad hoc.
Il Capo II (articoli da 6 a 14) apporta modifiche alla L.R. n.32/1995 <<Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia>>.
In particolare l’articolo 7 abroga la previsione dell’iscrizione nell’elenco degli operatori biologici per ottenimento dei contributi; l’articolo 8 prevede che i produttori di aziende miste o in conversione possano comunque far domanda di contributi; l’articolo 11 sostituisce completamente l’art.12 della L.R. n.32/1995 al fine di mettere ordine fra contribuzione regionale e comunitaria (PSR).
Al Capo III si modifica la L.R. n.25/1996 (Disciplina dell’agriturismo) adeguando la norma alla riforma degli enti locali. Si segnala, in particolare, l’articolo 17 che abroga l’art.17 della L.R. n.25/1996 relativo agli incentivi agli operatori agrituristici; in questo caso per quanto riguarda la contribuzione resta vigente l’art.16 della norma di riferimento, ovvero i contributi erogati dall’ERSA direttamente agli enti locali per strumenti informativi, segnaletica, itinerari di valorizzazione.
Il Capo IV apporta modifiche alla L.R. n.23/1999 <<Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi>>. Anche in questo caso si tratta di un adeguamento alla riforma degli enti locali e alla conseguente soppressione delle Province. Le funzioni esercitate da Provincia e Regione vengono demandate all’ERSA.
Il Capo V prevede disposizioni varie in materia di risorse agricole. In sede di Commissione si è integrato il testo con il provvedimento a favore dei GAL.
 
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
Al Capo I vengono previste modifiche alla L.R. n.20/1988 <<Norme per la prevenzione dei rischi da valanga>>
Al Capo II si interviene a modificare ed adeguare alla normativa vigente la L.R. n.9/2007 in materia di risorse forestali.
 
TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE
Al Capo I vengono apportate modifiche alla L.R. n.32/1993 <<Esercizio alla pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia>> ridefinendo l’ambito di applicazione della pesca di mestiere e le sue modalità di esercizio.
I Capi II e III apportano modifiche rispettivamente alla L.R. n.31/2005 <<Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura>> e alla disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.
 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ VENATORIA
Il Capo I prevede contributi per i centri per la lavorazione della selvaggina.
Il Capo II apporta modifiche alla L.R. n. 24/1996 <<Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere>>.
Il Capo III apporta modifiche alla L.R. n.6/2008 riguardante sempre l’esercizio dell’attività venatoria.
Al Capo IV sono previste ulteriori disposizioni in materia faunistica con modifiche a normative regionali vigenti in materia di attività venatoria.
 
Con l’auspicio che questo Disegno di Legge possa essere approvato con il più ampio consenso dell’Aula.
 
Enio Agnola
 
Trieste, 26 giugno 2017

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