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Sapevi che se sei residente in Friuli Venezia Giulia e la prestazione sanitaria che ti è stata prescritta non ti viene garantita dal Sistema sanitario regionale nei tempi previsti, hai il diritto di richiederla presso qualunque altro centro regionale, anche privato, e di ottenere il rimborso del costo sostenuto?
(La LR 7/2009, all’art. 12 prevede che “Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture… Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale”.
Se ti trovi in questa situazione, puoi rivolgerti all’URP della tua Azienda sanitaria di riferimento, chiedendo l’attivazione dei Percorsi di Garanzia e quindi la ricerca di un nuovo appuntamento nei tempi previsti, oppure l’autorizzazione al rimborso per le prestazioni che sei costretto/a ad acquistare in regime privato.
Se ancora non riesci a far valere i tuoi diritti puoi contattare il Difensore Civico cliccando qui:
*La legge regionale n. 7/2009 art. 12 com. 2:
“1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.
2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di gestione annuali di cui all’articolo 12 della legge regionale 49/1996.”
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Se ancora non riesci a far valere i tuoi diritti puoi contattare il Difensore Civico cliccando qui:
*La legge regionale n. 7/2009 art. 12 com. 2:
“1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.
2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di gestione annuali di cui all’articolo 12 della legge regionale 49/1996.”