CODEGA: Nuovi criteri per l’accesso al welfare regionale

Rivedere le norme volute dalla Lega Nord con la giunta Tondo

La Giunta Tondo si contraddistinse per una marcata chiusura riguardo l’accesso al welfare regionale da parte della popolazione migrante, ma dopotutto questo era il “pedaggio” da pagare ad una piccola forza della maggioranza del tempo, la Lega Nord. Tra il 2008 e il 2009, vennero approvati tutta una serie di provvedimenti che noi contestammo nelle sedi opportune e che, come volevasi dimostrare, vennero dichiarate in contrasto con la Costituzione, con la normativa nazionale vigente in materia e con le direttive comunitarie. Le stesse norme vennero inoltre contestate anche dai tribunali locali. Nel 2010 infatti usciva l’Ordinanza R.L n. 530/10 del Giudice del Lavoro del  Tribunale di Udine, che in seguito ad un ricorso di un cittadino rumeno, per essere stato escluso da parte del Comune di Latisana dall’accesso al Bonus Bebè, in ottemperanza alle leggi regionali di cui sopra, ha dato ragione al ricorrente e torto al Comune. Il 17 di novembre sempre il tribunale di Udine emetteva una ordinanza analoga contro il Comune di Majano. Nel 2011 uscì la sentenza della Corte costituzionale, la n. 40, che dichiarò incostituzionali diversi commi della legge regionale n. 24 del 2009. Era la legge che, di fatto, tagliava fuori dall’accesso al sistema integrato dei servizi i cittadini comunitari. Il 4 aprile intervenne l’ANCI regionale. Eravamo ormai all’assurdo. Di fronte alla latitanza della Regione, di fronte ad uffici che non davano risposte e scaricavano tutte le responsabilità sui Comuni, di fronte ai Comuni che non sapevano più raccapezzarsi in una situazione che di logico non aveva più nulla, il Presidente dell’ANCI regionale, a nome della associazione intera, invitava formalmente tutti i Comuni a disapplicare le leggi regionali del settore.
L’8 aprile 2011 venne comunicata una formale Procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti della Regione Friuli V.G. proprio per le sue norme nei confronti degli immigrati e la relativa costituzione in mora. Venne così promulgata il 30 novembre la legge regionale n. 16/2012. Anche questa legge però non andava bene. In Aula, in maniera chiara e solenne ne affermammo i chiari profili di incostituzionalità. Ma non fummo ascoltati. Difatti, in data 27 gennaio 2012, il Consiglio dei ministri impugnò anche la legge regionale n. 16. Ed è del 19 luglio 2013 la sentenza, la n. 222, della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 8, comma 2, nonchè dell’articolo 9 della legge.
Affermiamo il principio di uguaglianza tra le persone residenti in regione stabilendo le priorità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali. Eliminiamo il requisito dei 24 mesi di residenzialità per accedere agli interventi economici erogati dai Comuni. Si estendono anche agli stranieri, di cui all’art. 41 della Legge 286/1998, alcuni interventi a sostegno della famiglia, della natalità dell’edilizia convenzionata e del diritto allo studio.