DA GIAU/BOLZONELLO: Adozione del regolamento regionale previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 2/2018

Pubblicato il martedì 19 Ott 2021

Ordine del Giorno collegato alla Proposta di legge n. 64 Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell’agricoltura sociale

Proponenti: DA GIAU, BOLZONELLO, SHAURLI, MARSILIO, SANTORO, MORETTI, IACOP, COSOLINI, CONFICONI

Oggetto: Adozione del regolamento regionale previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 2/2018

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
PREMESSO che con la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo) la Regione Friuli Venezia Giulia conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ha disciplinato la materia afferente l’agricoltura sociale;
CONSIDERATA la citata legge 141/2015, legge quadro nazionale sull’agricoltura sociale;
PRESO ATTO che l’articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo;
RILEVATO che il decreto ministeriale di cui al capoverso precedente è stato adottato il 21 dicembre 2018;
POSTO che la legge regionale 2/2018, al comma 4 dell’articolo 9, stabilisce che entro sei mesi dall’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra deve adottarsi analogo regolamento regionale che definisce:
a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca di operatore di agricoltura sociale;
b) l’elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall’ articolo 2, comma 1, della legge 141/2015;
c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell’ articolo 3 della legge 141/2015;
d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;
e) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura sociale
tutto ciò premesso
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
A predisporre in tempi brevissimi il regolamento regionale espressamente previsto dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.

Presentato il 19/10/2021

 

DAG ODG PDL 64 Regolamento attuazione

Ne parlano

Chiara Da Giau

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