INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

OGGETTO: figure professionali a supporto degli Sportelli antiviolenza

Il sottoscritto consigliere regionale,
PREMESSO che il 15 dicembre 2023 la Giunta regionale ha approvato il <>;
RICORDATO che tra le strutture antiviolenza definite all’art. 14 della LR 12/2021 vengono compresi anche gli Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento stabilisce che, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto all’articolo 15 della LR 12/2021, gli sportelli antiviolenza devono possedere le caratteristiche e i requisiti indicati all’Allegato B;
VISTO che nell’Allegato B, per quanto riguarda i requisiti di personale e servizi minimi garantiti, il punto 13 stabilisce che per lo svolgimento dei servizi e degli interventi lo Sportello si avvale delle figure professionali quali assistenti sociali, psicologhe, mediatrici culturali e avvocate civiliste e penaliste, con una formazione o esperienza specifica sul tema della violenza di genere, non prevedendo però la figura dell’operatrice sociale antiviolenza;
CONSTATATO inoltre che sempre nell’Allegato B, requisiti di personale e servizi minimi garantiti, il punto 15 stabilisce che presso gli Sportelli antiviolenza non possono operare avvocate e psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa o incarichi professionali a favore di uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti;
CONSIDERATO che l’avvocato è chiamato a garantire l’assistenza legale in ogni suo aspetto, giudiziale e consulenziale, e che, secondo l’ordinamento professionale (Legge 247/12), tale funzione deve essere svolta in autonomia e indipendenza, con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, per garantire il diritto di difesa e assistenza a tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, né per caratteristiche soggettive (genere, religione, sesso, ecc.), né per “materia”, questo in applicazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;
CONSIDERATO che l’avvocato che dichiarasse pubblicamente di non essere disponibile a difendere determinati soggetti, sarebbe passibile di azione disciplinare (ferme le scelte intime, che devono però restare patrimonio del foro interiore), in quanto verrebbe meno all’alta funzione cui è preposto, comportando anche una forma di discriminazione nei confronti del soggetto al quale non si vuole garantire l’assistenza;
CONSIDERATO che una qualsiasi fonte regolamentare che finisse con il promuovere tale discriminazione sarebbe contraria alle garanzie costituzionali in materia di difesa e assistenza legale ed esporrebbe inoltre gli avvocati a possibili azioni disciplinari.
Tutto ciò premesso,
INTERROGA
l’Assessore competente per:
– conoscere il motivo per cui non è stato previsto l’inserimento dell’operatrice sociale antiviolenza tra le figure professionali di cui può avvalersi lo Sportello antiviolenza e se non ritenga sia necessario integrare il personale anche con questa figura;
– sapere se il divieto di operare presso gli Sportelli antiviolenza per avvocate e psicologhe che svolgano ruoli a difesa o incarichi professionali a favore di uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti sia stato introdotto con la consapevolezza di impattare negativamente sulla funzione difensiva come voluta dalla Carta Costituzionale, e sul rispetto delle regole deontologiche poste a presidio della attività di avvocato;
– valutare se questo ruolo consulenziale possa essere esteso agli avvocati maschi, nel rispetto delle regole deontologiche poste a presidio della attività di avvocato.

Massimiliano Pozzo

Trieste, 12 aprile 2024

1204 - POZ IRC figure professionali sportello antiviolenza LR 12-2021