Relazione di minoranza del Disegno di legge n. 46 Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006)
Il disegno di legge in discussione si presenta sostanzialmente come un provvedimento di manutenzione normativa in materia di disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia per quanto concerne l’attuazione delle direttive dell’Unione europea riguardanti la rete Natura 2000. Quest’ultima è, come noto, definita dalle Direttive “Habitat” (92/43/CEE) ed “Uccelli” (79/409/CEE), recepite rispettivamente dalla Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 e dalla Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14. Essendo stata abrogata la Direttiva 79/409/CEE e sostituita dalla nuova 2009/147/CEE si manifesta la necessità di aggiornare i riferimenti contenuti nella LR 14/2007.
Più della metà dei 13 articoli complessivi del disegno di legge (artt. 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 11) riguardano esclusivamente i suddetti adeguamenti.
All’articolo 5, oltre alla mera sostituzione del riferimento normativo di cui sopra, si integra l’articolo 3 della LR 14/2007 con un comma che prevede l’applicazione delle misure di conservazione generali delle ZPS sino all’approvazione delle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS.
Con l’articolo 6, oltre alla sostituzione del riferimento normativo europeo, si provvede ad armonizzare l’iter amministrativo per l’adozione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS con quello previsto nella LR 7/2008 per le ZSC. Nello stesso articolo si modifica l’iter per la perimetrazione delle zone umide e artificiali e quello per l’individuazione delle loro misure di conservazione specifiche (attualmente previste da emanarsi con regolamento) uniformando anch’esse al procedimento previsto per le altre tipologie di area (con delibera di Giunta ai sensi dell’art. 10 della LR 7/2008). Questa modifica richiede l’introduzione della norma transitoria contenuta all’articolo 7 la quale stabilisce che fino all’approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle zone umide continuano ad applicarsi i perimetri precedentemente individuati.
Anche la natura dell’articolo 10 ha carattere tecnico: esso infatti elimina il limite temporale dei provvedimenti di deroga (attualmente stabilito in 12 mesi) in quanto questi sono in ogni caso contenuti negli atti valutati e/o emanati dall’ISPRA. Considerando che tali provvedimenti possono – anche in base alle decisioni dello stesso ISPRA – superare la durata di 12 mesi, la modifica appare del tutto razionale e coerente con la ratio del provvedimento in quanto evita una inutile ripetizione burocratica.
L’articolo 12 prevede l’abrogazione di un comma della LR 8/2024 (Norme finanziarie multisettoriali) che stabiliva l’inizio dell’applicazione dei divieti in materia venatoria nelle ZPS a decorrere dall’annata venatoria 2025-2026.
L’analisi dell’articolato, pertanto, conferma l’impostazione tecnica del disegno di legge che si propone il lodevole compito di cercare di razionalizzare ed armonizzare la disciplina a tutela dell’avifauna con quella in vigore per i cd Habitat. Resta il fatto che l’applicazione della rete Natura 2000 ha numerose e complesse implicazioni politiche e ricadute pratiche, determinando sovrapposizione tra competenze Europa-Stato-Regione in una “matassa” non sempre facile da dipanare. Esse sono sovente anche motivo di attrito tra gli interessi a volte confliggenti tra istanze di conservazione e istanze di sviluppo, il che non si manifesta soltanto nelle forme più scontate (es. categorie ambientaliste vs. categorie produttive) ma si può palesare anche nella governance del sistema e più specificatamente tra Direzioni diverse se non addirittura tra Servizi della stessa Direzione. A riguardo quindi si vuole in questa occasione ribadire l’importanza di una gestione amministrativa efficace dei siti Natura 2000 che tenga conto dei molteplici aspetti del governo del territorio, specialmente laddove le zone a tutela comprendono aree agricole e antropizzate. Queste difficoltà sono spesso enfatizzate dalla difficile lettura e comprensione di ciò che sia permesso, di quanto sia limitato o vietato. Per questo motivo l’amministrazione deve continuamente investire risorse ed energie per migliorare il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse coinvolti, ridurre i ritardi e i costi della progettazione nelle zone soggette ai vincoli ed avere una struttura unica per la gestione di tutte le relazioni con gli utenti (agricoltori, imprenditori, enti locali, cittadini).
Massimo Mentil
Trieste, 11 aprile 2025
2453 - MEN relazione minoranza DDL46