Relazione di minoranza sul Disegno di Legge n. 47 Disposizioni multisettoriali
Presentato dalla Giunta regionale l’11 aprile 2025
Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,
il Disegno di Legge n. 47 rappresenta il consueto intervento di manutenzione legislativa sui diversi settori di competenza regionale e introduce nuove disposizioni.
Per molti articoli si tratta di interventi con carattere di assoluta ordinarietà senza particolari rilievi di contenuto, ma per alcuni si tratta dell’adempimento a rilievi del governo su norme approvate, come per l’articolo 1, oppure l’adempimento alle diverse richieste di modifica della Soprintendenza in merito alla LR 3/2024 – peraltro dal nostro Gruppo segnalate in occasione dell’esame della norma – con una evidente retromarcia.
Prendiamo atto, perciò, come questo Disegno di legge rappresenti una normale azione di aggiornamento di leggi che richiedevano da tempo delle modifiche per poter meglio esplicare i propri effetti o, come ad esempio nel caso del cosiddetto contributo regionale per la copertura dei premi assicurativi per eventi calamitosi, di modifiche per correggere norme approvate solo pochi mesi fa che non riescono ad esplicare gli effetti tanto sbandierati.
Mi soffermerò quindi su alcune disposizioni più significative.
In particolare, l’articolo 2 rende palese la difficoltà da parte degli enti locali a portare a termine le procedure nei termini previsti per la concessione dei contributi da parte degli EDR nell’ambito dei finanziamenti previsti dall’“Avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale” approvato con DGR n. 1224 dd. 31 luglio 2023, disponendo un termine ulteriore per la presentazione della documentazione da parte degli stessi enti locali. Ancora una volta si evidenziano le note gravi problematiche che attanagliano la gestione di tantissimi Comuni: ci troviamo costretti a sottolinearlo nella convinzione che si possa e si debba fare molto di più per far funzionare il sistema degli enti locali.
Con il successivo articolo 3 si prevede la modifica sul riconoscimento degli incentivi per nuovi insediamenti produttivi, nuove iniziative avanzate in ambito tecnologico, ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese che in questo modo potranno essere concessi non solo nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, ma anche nei territori dei Comuni soci dei medesimi consorzi.
Andrebbe chiarito però il fatto che i consorzi hanno potestà gestionale solo sulle aree classificate D1 (quelle riconosciute di interesse regionale) e spesso invece gli enti locali hanno aree D2 e D3 su cui pertanto i consorzi non possono intervenire.
Pertanto, si pone un problema di coerenza normativa ed una esigenza di approfondimento sulla fattispecie che si va a introdurre con conseguenze di evidente disparità di trattamento. Ed inoltre non è chiara l’individuazione dei criteri in base ai quali avverrebbe l’intesa tra i Comuni e i Consorzi stessi.
Sulla cosiddetta semplificazione procedurale introdotta dall’articolo 25 potremmo anche essere d’accordo, ma vorremmo anche conoscere i criteri alla base del futuro regolamento e che questo sia sottoposto a parere della competente commissione consiliare.
Altro articolo da segnalare come evidente correzione di forzatura effettuata l’anno scorso con la LR 3/2024, è il 36 che prevede l’esclusione di adeguamento al PPR per varianti di reiterazione del vincolo espropriativo per opere pubbliche a meno che non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.
Si tratta del recepimento di una delle osservazioni della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici risalenti alla LR 3/2024, la cui norma specifica il Governo aveva anticipato di voler impugnare. Si prende atto che è l’ennesima modifica della legge dopo il duro scontro con la Soprintendenza e quindi l’inutile forzatura effettuata. Alla fin fine la Regione, quindi, ha dovuto cedere e dar corso agli impegni assunti nei confronti del Governo e del Ministero della Cultura a luglio scorso.
Anche il successivo articolo 37 rappresenta un riconoscimento, seppur tardivo, della fondatezza delle nostre osservazioni e delle richieste della Soprintendenza in tema di Piano regolatore portuale, chiarendo che rimane fermo quanto disposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Con gli articoli 41 e 42 si tenta di correggere una norma introdotta solo 5 mesi fa cercando di limitarne l’ambito di applicazione. Evidentemente la norma ha creato più di qualche problematica. I due articoli trattano infatti di tendostrutture in ambito sportivo e in genere di opere per la copertura stagionale di aree dedicate alle attività sportive. Se da un lato può essere comprensibile venire incontro alle richieste delle associazioni sportive per una semplificazione delle procedure prevedendo la fattispecie dell’edilizia libera, dall’altro va salvaguardata l’applicabilità generale della norma per evitare situazioni de facto che possono creare precedenti difficilmente modificabili a scapito di terzi.
L’edilizia libera prevede di agire in deroga ai limiti delle distanze e ciò comporterebbe un’inevitabile conseguenza per eventuali altri soggetti confinanti che di fatto si troverebbero gravati dalla benevola concessione seppur rilasciata con tutte le migliori intenzioni. Il fatto che si vada a modificare una norma introdotta solo 5 mesi fa evidenzia il modo farraginoso e superficiale con cui opera codesta giunta regionale.
Vorremmo poi segnalare una problematica emersa da soggetti interessati sull’applicazione della norma per i contributi alle giovani coppie che cercano casa. La fattispecie riguarda le giovani coppie che lasciano il vecchio nucleo familiare cambiando residenza e nell’anno successivo presentano la domanda di contributo prima casa. Queste coppie possono fare domanda solo con il vecchio ISEE del nucleo familiare di provenienza che solitamente oltrepassa il limite e quindi non consente loro di usufruire del beneficio previsto dalla norma. Si tratta quindi di correggere questa situazione penalizzante.
L’articolo 52 modifica la recente disposizione prevista dal comma 54 dell’art. 6 della LR 16/2023 (Legge di stabilità 2024) che riguarda i contributi per la catalogazione delle collezioni museali. Si intende ampliare la platea dei possibili destinatari dei contributi per la catalogazione delle collezioni di loro proprietà, individuando come enti beneficiari quindi non solo i Comuni e le istituzioni museali private e pubbliche, ma anche gli Enti ai quali è riconosciuta la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, studio, conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico, audiovisivo e fotografico del Friuli Venezia Giulia o comunque di interesse regionale.
Se da un punto di vista generale appare condivisibile la norma introdotta, si pone la questione dell’inevitabile aumento delle risorse previste per l’intervento e quindi se non sia più corretto rinviare la modifica al prossimo assestamento estivo.
II successivo articolo prevede una modifica similare. Più precisamente si intende modificare il comma 50 dell’art. 6 della LR 7/2024 (Assestamento 2024) che riguarda i contributi alle Biblioteche civiche della Regione per interventi di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione del proprio patrimonio documentario. Anche in questo caso viene ampliata la platea dei possibili destinatari dei contributi facendovi rientrare anche le biblioteche universitarie che sono spesso in possesso di importanti fondi librari. Analogamente al precedente articolo vogliamo sollevare la questione della necessità di adeguare lo stanziamento già previsto e quindi rinviare la norma alla prossima Legge di assestamento estivo.
Per il settore socio-sanitario i primi articoli sono ascrivibili all’adeguamento e all’aggiornamento dell’art. 15 della Legge Regionale n. 22/2019; in particolare si intende armonizzare la norma regionale con le disposizioni nazionali introdotte dal Decreto Ministeriale 77/2022, introducendo due nuovi commi che ridefiniscono le funzioni dell’assistenza distrettuale, specificando che le Case della Comunità rappresentano un’articolazione organizzativa del Distretto sanitario e dettagliano le loro finalità in coerenza con il modello nazionale. Peraltro, già lo scorso anno erano state introdotte alcune modifiche normative per l’adeguamento al suddetto DM 77/2022.
Al di là dell’aspetto normativo suddetto, in commissione si è voluto richiamare la questione che di fatto le Case della comunità rischiano di rimanere delle scatole vuote se non si trova la modalità di farle rientrare nell’accordo integrativo aziendale con i Medici di medicina generale, al fine di vincolare la loro presenza anche parziale all’interno di queste nuove strutture.
Visto il tentativo dell’articolo 85 di risolvere le problematiche applicative della nuova ILIA, in commissione abbiamo evidenziato l’evidente oggettiva difficoltà degli enti locali soprattutto in tema di “seconda prima casa”, anche a causa della mancanza di informazione ai cittadini e di un servizio fornito da Insiel ancora non rispondente alle esigenze di celerità come sarebbe necessario avere.
In tema di patrimonio regionale la Giunta propone alcuni articoli con cui si introduce il programma triennale delle dismissioni immobiliari che rappresenta un nuovo documento amministrativo su base triennale con aggiornamento annuale in linea con il bilancio regionale.
Si coglie l’occasione di questi articoli in tema di patrimonio per capire a che punto è il piano di dismissione annunciato in passato dall’assessore in merito agli immobili regionali a fronte degli investimenti di oltre 160 milioni per il trasferimento degli uffici regionali in Porto Vecchio.
Con l’art. 92 si interviene ancora sulla norma per l’erogazione dei contributi regionali ai cittadini che intendono attivare delle polizze contro gli eventi calamitosi. Si tratta dell’ennesima modifica ad un provvedimento che evidentemente non decolla affatto e non ha riscontrato il gradimento tanto preventivato da alcuni attori della maggioranza. Questo accade quando si vogliono fare norme per accattivarsi il favore dell’opinione pubblica ma non si ragiona sufficientemente sulla praticabilità, e non si conosce evidentemente neanche il tema: con neanche un milione erogato su cinque stanziati il bersaglio è stato mancato clamorosamente!
L’ultimo articolo viene incontro alla richiesta della Corte dei Conti esplicitata in occasione della Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023 e riguarda delle incertezze applicative legate alla restituzione, anche parziale, di somme erogate a titolo di incentivo, anche con riferimento al calcolo degli interessi sulle somme da restituire.
Pertanto, complessivamente si tratta di un provvedimento di relativo valore sul quale il Gruppo del PD si è espresso con voto di astensione in tutte le commissioni anche in attesa degli annunciati nuovi emendamenti che la giunta presenterà per l’esame dell’aula.
Da parte nostra, presenteremo alcune proposte normative migliorative su alcune leggi regionali vigenti che ci saremmo aspettati fossero già contenute in questo disegno di legge senza attendere troppo a lungo, con spirito collaborativo e al fine di adeguare il quadro normativo alle mutate esigenze della comunità regionale e, in base all’atteggiamento della maggioranza e della Giunta, valuteremo quale sarà il nostro voto in aula.
Francesco Martines
Trieste, 16 maggio 2025
2605 - MAR relazione minoranza DdL47